Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 469/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
GERONIMO MICHELE
ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv.to FARETRA ANNA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria da usura psico-fisica per mancata fruizione del riposo compensativo e di quello settimanale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell' resistente a CP_2 decorrere dal 16.12.1993 con profilo professionale di Operatore
Tecnico Specializzato Sen. – Autista di Ambulanza, con inquadramento nella categoria C, e di prestare attività lavorativa presso il P.O. San Paolo di Bari su tre turni giornalieri per tutta la settimana;
lamentando di aver lavorato per sette giorni consecutivi senza fruizione del riposo settimanale e di quello compensativo nelle settimane analiticamente indicate in ricorso per singolo anno in
c.p.c. Allegava documentazione.
Si costituiva tardivamente l' resistente, con maturazione a suo CP_2 carico di tutte le preclusioni e decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., per affermare l'infondatezza delle domande avanzate risultando fruito il riposo compensativo nelle settimane analiticamente indicate, come documentato, e per domandare il rigetto del promosso ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento per le motivazioni che di seguito verranno specificate, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
Innanzitutto, occorre fare alcune necessarie premesse sul diritto al riposo settimanale in ragione della disciplina nazionale e comunitaria vincolante e sul diritto al riposo compensativo in caso di servizio di
Pag. 2 di 14 pronta disponibilità attiva secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva applicata nel caso di specie.
Innanzitutto, il diritto insopprimibile al riposo settimanale trova la sua più importante copertura nella nostra Carta Costituzionale.
Deve ritenersi principio immanente, infatti, nel nostro ordinamento quello dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità del diritto fondamentale al riposo settimanale sancito dall'art. 36, comma 3 Cost. che si riporta:
<< Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.>>.
Si tratta di un diritto, quello al riposo settimanale, fondamentale ed inderogabile, che deve essere garantito anche a prescindere da una specifica richiesta del prestatore di lavoro1.
Al comma 1 dell'art. 2109 c.c., inoltre, è così previsto:
< Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.>>.
L'art. 5 della Direttiva 2003/88/CE così recita:
< Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3.
Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.>>.
Pag. 3 di 14 Questo, inoltre, il comma 1 dell'art. 9 D.L.vo n. 66/2003:
< Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.>>.
Per quel che riguarda, invece, il riposo compensativo in esame occorre richiamare l'art. 7 CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SANITÁ STIPULATO IL 7 APRILE 1999 del 20.09.2001 in cui è stabilito che in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (disponibilità c.d. attiva) durante il turno di pronta disponibilità notturno o in giorno festivo spetta al dipendente un riposo compensativo ed un'indennità.
Questo l'art. 7 CCNL cit.:
<
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del CCNL 7 aprile 1999.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in
Pag. 4 di 14 servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore,
l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
11. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.
Sono, pertanto esclusi:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
Pag. 5 di 14 b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) per il personale del ruolo sanitario appartenenti alla categoria
D, i profili della riabilitazione e delle caposala .
12. Ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
a) personale del ruolo tecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;
b) personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds.
13. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile
1999. La contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, potrà destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma 6 del presente articolo.
15. E' disapplicato l'art. 18 del DPR 270/87.>>.
In ogni caso deve essere garantito il riposo settimanale, sia in caso di turno notturno di pronta disponibilità che in caso di turno di pronta disponibilità in giorno festivo.
Pag. 6 di 14 Tanto è stato espressamente convenuto anche dalle parti sociali nella contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.
Questo l'art. 28, comma 6 CCNL del comparto SANITÁ 2016-2018: <il servizio di pronta disponibilit va limitato norma ai turni notturni ed giorni festivi garantendo il riposo settimanale. nel caso in cui esso cada giorno festivo spetta su richiesta del lavoratore anche un giornata compensativo senza riduzione debito orario chiamata l viene computata come lavoro straordinario sensi dell ovvero trova applicazione ccnl integrativo>20/9/2001(Banca delle ore).>>.
Questo l'art. 44, comma 6 CCNL del comparto SANITÁ 2019-2021: <il servizio di pronta disponibilit va limitato norma ai turni notturni ed giorni festivi garantendo il riposo settimanale. nel caso in cui esso cada giorno festivo spetta su richiesta del lavoratore anche un giornata compensativo senza riduzione debito orario chiamata l viene computata come lavoro straordinario sensi dell ovvero trova applicazione ccnl integrativo>>.
Pertanto, alla luce delle norme e dei principi richiamati nessuna differenza sussiste a fini del riconoscimento del diritto al riposo settimanale tra il servizio notturno di pronta disponibilità e quello di pronta disponibilità in giorni festivi.
Tanto chiarito, occorre mettere in evidenza, piuttosto, la differenza tra la pronta disponibilità passiva, ossia quando non viene prestato alcun servizio effettivo, e la pronta disponibilità attiva, quando viene effettivamente svolta l'attività lavorativa durante il turno, per
Pag. 7 di 14 comprendere le eventuali ricadute in caso di mancata fruizione del riposo compensativo nel secondo caso, quando, appunto, vi è stato il richiamo in servizio del dipendente e lo svolgimento effettivo da parte sua di attività lavorativa per tutto il turno.
In questa seconda ipotesi, infatti, per costante orientamento della
Suprema Corte di Cassazione: “… (omissis)… in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto della Cost., art. 36 e dell'art. 5 della
Direttiva n. 2003/88/CE (Cass. n. 6491/2016) ; invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo;
da ciò discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dai comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in conformità al
Pag. 8 di 14 precetto inderogabile dettato dal d. lgs. n. 66/2003, art. 9;
…(omissis)…”2.
Non solo, per costante orientamento della Suprema Corte: “
…(omissis)… la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché
"l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n.
24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016);
…(omissis)…”3.
In caso di violazione datoriale del diritto al riposo il danno è in re ipsa, trattandosi di violazione della personalità del lavoratore per lesione di diritti personalissimi ed inviolabili4. 2 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 8508/2023. 3 Così Cass. n. 18884/2019. 4 Cfr. Cass. n. 21934/2023 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… i precedenti di questa S.C. sono chiari nel precisare che, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, di cui non vi è traccia nelle difese del ricorrente, qualora venga in gioco la violazione (in una delle forme di cui si è sopra detto al punto 3.1) del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (Cass. 24563/2016; Cass. 14710/2015; Cass.,
16398/2004 citt.);
nel caso di specie, attraverso "turni" di reperibilità per periodi che almeno in media sono stati pari a circa metà di ogni mese, se non di più, si è determinata una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno sono state tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro;
ma poi, riposo nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l'entità dell'impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine;
non vi era dunque necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell'impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla
Pag. 9 di 14 Secondo la Suprema Corte, infatti, si tratta di: “… (omissis)… riposi il cui mancato riconoscimento è in sé illegittimo, perché tale da violare regole di riconoscimento necessario delle soste nella prestazione lavorativa, nel quale caso, al di là della remunerazione del lavoro comunque svolto e/o al riposo compensativo, sorge il diritto al risarcimento del danno
(ancora Cass. 24563/2016 cit.; Cass. 20 agosto 2004, n. 16398), tanto più grave e significativo quanto più protrattosi nel personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un'interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (Cost., art. 2) munita in questo di specifico riconoscimento costituzionale (artt. 35, comma 1, e nei principi sottesi alla Cost., art. 36, comma 2 e 3), oltre che di riconoscimento in fonti Eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali (Convenzioni OIL sull'orario di lavoro, a partire dalla n. 1 del 2019, resa esecutiva dal R.D.L. n. 1429 del 1923);
tale lesione, come è per altri beni personalissimi, è in quanto tale perdita risarcibile, potendo anzi risultare fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenza diverse;
il danno matura, dunque, senza che rilevino più di tanto allegazioni di dettaglio atte e differenziare a tutti i costi una situazione pregiudizievole che tendenzialmente ha una base uguale per tutti, per il fatto della lesione alla vita personale che scaturisce dalla violazione del diritto al riposo nei termini di abnormità di cui si è detto;
l'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute) certamente comporterebbe specifici risarcimenti ad essi riconnessi (v. ancora Cass. 24563/2016 cit.), ma il ristoro prescinde da essi e deriva già dal pregiudizio alla vita personale considerato come tale;
4.1 questione diversa, rispetto alla quale valgono evidentemente cauti apprezzamenti di natura equitativa, è quella delle modalità di stima di tale danno, ma non si può dire che il pregiudizio non sia stato dimostrato, perché si è determinata in sé l'alterazione di una dinamica personale - quella del distanziamento dal lavoro in direzione del riposo - la cui tutela è indefettibile sulla base dei parametri di principio sopra richiamati;
5. neppure ha rilievo, sotto il profilo dell'inadempimento datoriale, il fatto che il lavoratore non abbia mai mosso rilievi rispetto alle richieste di assicurazione di quella pronta disponibilità;
la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi (v. Cass. 12538/2019 cit.); … (omissis)…”.
Pag. 10 di 14 tempo (Cass. 14 luglio 2015, n. 14710; Cass. 10 maggio 2019, n.
12538); … (omissis)…”5.
Facendo concreta applicazione nel caso di specie dei principi appena sopra richiamati occorre concludere per la sussistenza di una violazione da parte dell' resistente del diritto al riposo CP_2 settimanale in danno della parte ricorrente.
Innanzitutto, è stato documentato dalla parte ricorrente attraverso la produzione dei cartellini delle presenze per tutto il periodo lavorativo in esame che in tutte le settimane indicate in ricorso la prestazione lavorativa è stata resa continuativamente, per l'intera settimana, sette giorni su sette, senza fruizione del riposo settimanale.
A ben vedere, infatti, dai cartellini delle presenze prodotti dalla parte ricorrente emerge che via stata prestazione continuativa per sette giorni senza fruizione del riposo settimanale nelle settimane analiticamente indicate in ricorso.
Pertanto, la violazione del diritto al riposo settimanale deve ritenersi accertata.
Tanto conforta le legittime pretese della parte ricorrente secondo tutto quanto sopra chiarito, trattandosi di inadempimento datoriale produttivo di danno in re ipsa per violazione del diritto al riposo necessario ed irrinunciabile.
Né potrebbe avere rilievo alcuno la mancanza di una richiesta espressa da parte del lavoratore dipendente di usufruire del riposo settimanale e del riposo compensativo, trattandosi di diritto indisponibile, fondamentale ed inderogabile, secondo tutto quanto già sopra rappresentato.
Pag. 11 di 14 Per quel che riguarda la liquidazione del danno prodotto, da farsi in via equitativa, tenuto conto della maggiore gravosità della prestazione resa dalla parte ricorrente nell'intera settimana, della significativa consistenza numerica dei mancati riposi settimanali nelle occasioni sopra richiamate, della reiterazione dell'illecito datoriale dal
2014 al 2023, deve ritenersi maggiormente rispondente all'esigenza riparativa del pregiudizio arrecato il riferimento alla retribuzione spettante alla parte ricorrente per prestazione lavorativa resa in giorno festivo.
Ne consegue l'accoglimento integrale del promosso ricorso.
Accertata la violazione da parte dell' resistente del diritto al CP_2 riposo settimanale in danno della parte ricorrente durante il periodo lavorativo in esame (maggio 2014/giugno 2023), va condannata la parte resistente al risarcimento del danno arrecato alla parte ricorrente da liquidare nella misura pari alla retribuzione giornaliera spettante alla parte ricorrente per prestazione lavorativa resa in giorno festivo per ogni singola violazione del diritto al riposo oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
Pag. 12 di 14
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha svolto attività lavorativa per tutta la settimana oltre il sesto giorno consecutivo senza fruire del riposo settimanale durante il periodo lavorativo in esame (maggio 2014/giugno 2023) e, per l'effetto, condanna la parte resistente al risarcimento del danno arrecato alla parte ricorrente nella misura equitativamente individuata pari alla retribuzione giornaliera spettante alla parte ricorrente per prestazione lavorativa resa in giorno festivo per ogni singola violazione del diritto al riposo oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 1.078,50, di cui € 1.029,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022 ed € 49,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,27/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 13 di 14 Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso da ultimo cfr. Cass. n. 18884/2016 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;… (omissis)…”. 5 Così Cass. n. 21934/2023.