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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3771/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3771/2025 promossa con ricorso congiunto in data 29.5.225 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Largo Parte_1 C.F._1 C. Esterle n.4, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Elena Orfano e dell'Avv. Valentina Ciraolo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2 Monza, Largo C. Esterle n.4, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elena Orfano e dell'Avv. Valentina Ciraolo che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
pagina 1 di 3 2) Il minore oggi di 3 anni, resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno, invece, essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) resterà collocato in via prevalente presso la madre e il padre avrà facoltà di vedere e tenere Per_1 con sé il minore almeno un giorno infrasettimanale e a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni consecutivi nel periodo da concordarsi tra loro entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le festività natalizie, pasquali e tutte le altre festività verranno gestite e concordate di volta in volta tra i genitori in base ai turni lavorativi del padre.
Considerata la volontà manifestata dai genitori di collaborare lealmente nell'esclusivo interesse del minore, le Parti convengono ampia flessibilità del diritto di visita del padre adoperandosi tra loro per concordare diverse e più ampie modalità di visita del signor Pt_1
4) Il signor verserà alla signora € 800,00 mensili, in via anticipata entro il 5 di Pt_1 Parte_2 ciascun mese, a titolo di assegno di mantenimento del minore Per_1
L'assegno di mantenimento avrà decorrenza dal momento in cui il signor rilascerà Pt_1 definitivamente la casa famigliare e la rivalutazione dello stesso, secondo gli indici ISTAT, avrà decorrenza dall'anno successivo al pagamento del primo assegno: fino a quando i genitori coabiteranno nella casa famigliare, ciascuno provvederà al mantenimento diretto del minore.
Le spese straordinarie saranno, invece, sin da subito, disciplinate e suddivise al 50% tra i genitori, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 07.05.2018 che i genitori dichiarano di conoscere e di aver accettato.
5) A titolo di divisione del patrimonio comune e di definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi, i coniugi convengono di porre in vendita la casa familiare sita in Monza, Largo Esterle n.
4. Con il 50% del ricavato della vendita ciascun coniuge provvederà ad acquistare un immobile possibilmente vicino all'altro al fine di consentire la migliore gestione Per_1
Fino alla vendita dell'immobile, il signor si farà integralmente carico delle rate di mutuo Pt_1 rinunciando, sin da ora, a qualsiasi azione di regresso nei confronti della signora per il Parte_2 50% della rata che sarebbe di spettanza di quest'ultima.
La signora è già intestataria di un proprio conto corrente personale, mentre il signor Parte_2 Pt_1 utilizza in via esclusiva il conto corrente comune sul quale, mensilmente, viene addebitata la rata di mutuo: i coniugi concordano che, successivamente alla vendita dell'immobile ed intervenuta l'estinzione del mutuo ipotecario, i coniugi coopereranno fattivamente per la chiusura di detto conto corrente e le eventuali somme ancora depositate resteranno nell'esclusiva disponibilità del signor
Pt_1
A fronte della sopra menzionata cessione ed alla regolamentazione di ogni pregresso rapporto patrimoniale tra i coniugi, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di divisione patrimoniale. pagina 2 di 3 6) Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunciano a formulare richieste di mantenimento reciproco.
7) Le Parti danno atto non sussistere altri procedimenti pendenti per la medesima materia;
8) I ricorrenti rinunciano fin da ora all'impugnazione della sentenza che dichiarerà la separazione personale dei coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Carate Urio (CO) in data 15.6.2019 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 25.6.2025 per l'udienza del 16.7.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carate Urio (CO) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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