Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 650
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che l'ATO non si sia avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo né abbia emesso avvisi di accertamento nel rispetto dei termini di legge, violando sia l'art. 1 co. 163 l. 296/06 che l'art. 72 d.lgs. 507/93.

  • Accolto
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che l'ATO non si sia avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo né abbia emesso avvisi di accertamento nel rispetto dei termini di legge, violando sia l'art. 1 co. 163 l. 296/06 che l'art. 72 d.lgs. 507/93.

  • Rigettato
    Interruzione della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, a fronte della documentazione prodotta dall'ATO, l'eccezione di prescrizione non potesse trovare accoglimento.

  • Rigettato
    Onere di contestazione specifica

    La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche, non avendo il contribuente introdotto eccezioni in senso stretto con il ricorso introduttivo e non avendo utilizzato i motivi aggiunti per precisare i vizi dedotti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 650
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 650
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo