Decreto presidenziale 2 dicembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2025, proposto da RO OM, appresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, alla via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 278615 dell’11.11.2025 (diniego n. 9/2025), con il quale il Comune di Salerno ha respinto l’istanza di condono depositata dal dante causa del ricorrente in data 14.10.1985 (prot. n. 80053);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EL Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Col ricorso in epigrafe, il ricorrente ha agito per ottenere dal Tribunale, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento del provvedimento prot. n. 278615 dell’11.11.2025 (diniego n. 9/2025), con il quale il Comune di Salerno ha respinto l’istanza di condono depositata dal dante causa del ricorrente in data 14.10.1985 (prot. n. 80053); nonché la declaratoria del silenzio assenso, a suo dire formatosi ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/85, in ordine all’istanza di condono edilizio presentata in data 14.10.1985 dal suo dante causa ai fini della 1 regolarizzazione di alcune opere realizzate in difformità dalla C.E. n. 122 del 04.05.1982.
Il Comune di Salerno si è costituito in giudizio.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis, Sentenza Tar Salerno n. 1911, del 2024).
In particolare si rivela fondata la domanda di accertamento del perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, commi 18 e 19, della l. n. 47/1985 sull’ istanza di condono edilizio del 26.9.1986.
Al riguardo è utile in primo luogo rammentare che a norma dei citati artt. 35, commi 17 e 18, della l. n. 47/1985: “ 17. Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ... 18. Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo [diciassettesimo] comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32”.
In proposito non guasta soggiungere che per consolidata giurisprudenza il silenzio assenso sull’istanza di condono può formarsi soltanto ove la domanda di sanatoria sia conforme al relativo modello legale e, quindi, l’interessato sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento. L’assenza di taluna di queste condizioni impedisce in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo costiuisce un mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa (cfr., ex multis , Tar Salerno n. 1106/2024 che richiama Cons. di Stato, sez. IV n. 187/2017; n. 4703/2017; sez. VI, n. 5273/2018; n. 5455/2018; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1383/2015; n. 5505/2015; Salerno, sez. I, n. 2569/2015; Napoli, sez. IV, n. 263/2016; n. 1032/2016; sez. III n. 1351/2018; n. 4723/2018; n. 5317/2018; sez. II, prot. n. 6350/2018; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 468/2015; TAR Lazio, Latina, n. 371/2015; Roma, sez. II, n. 6898/2015; sez. I, n. 7756/2015; sez. II, n. 6494/2016; TAR OMa, Milano, sez. II, n. 2580/2015; sez. I, n. 294/2017; sez. II, n. 1604/2017; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1472/2016; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 50/2018).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate alla fattispecie odierna, emerge che, come allegato dal ricorrente, senza trovare smentita da parte del non costituito Comune di Positano, l’anzidetta istanza di condono è stata corredata (anche mediante apposite integrazioni) della documentazione normativamente richiesta; sono stati integralmente corrisposti sia l’oblazione che le sanzioni e spese; sono stati acquisiti tutti i prescritti pareri favorevoli; infine, risulta ampiamente trascorso il termine di 24 mesi ex art. 35, comma 18, della l. n. 47/1985.
Del resto, ex actis, è emerso che il Gruppo di Lavoro di Consulenza Tecnico-Giuridica nella tornata del 29/09/1987 ha espresso parere favorevole sulla richiesta di sanatoria e che l’integrazione documentale richiesta dal Comune di Salerno in data 26/07/1989 è stata regolarmente trasmessa il 24/10/1989.
Né colgono nel segno le argomentazioni difensive spiegate dal Comune di Salerno.
Invero, com’è stato rappresentato dall’Amministrazione con la nota prot. n. 0116705/2025 del 19/05/2025, l’intervento oggetto di sanatoria ricade in area vincolata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, essendo situato nella fascia di rispetto di 150 metri del 8torrente IO (R.D. n. 1775 del 11/12/1933) (cfr. Rapporto prot. n. 0306765/2025 del 15/12/2025 del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia).
A dire della parte resistente, proprio tale condizione impedirebbe che possa essersi formata un’autorizzazione tacita sulla domanda di condono prot. n. 80053 del 14/10/1985, in assenza del nulla-osta paesaggistico.
Sul punto, si osserva che la parte ricorrente, con perizia integrativa prodotta in data 15.12.2025 (le cui risultanze non sono state – neanche sommariamente – smentite, né contestate dall’Amministrazione resistente), ha dimostrato che l’intervento eseguito di sopraelevazione del sottotetto alla gronda di 20 cm, ha comportato un aumento medio di altezza netta del fabbricato inferiore alla tolleranza costruttiva del 2,00%, che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
Ciò in quanto l’art. A.31 dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017, ovvero le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici, che non eccedano il 2,00% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
In conclusione, in accoglimento del ricorso in epigrafe, va annullato il diniego di rigetto dell’istanza di condono e dichiarata la formazione dell’invocato silenzio assenso sull’ anzidetta istanza di condono.
Il Collegio reputa non di meno equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
annulla il provvedimento prot. n. 278615 dell’11.11.2025 (diniego n. 9/2025), di diniego dell’istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985;
accerta il silenzio assenso formatosi sulla istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 del 14.10.1985.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
EL Di NO, Referendario, Estensore
AU Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO