Art. 8.
Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio, alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293 , non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889 , ma siano, alla data predetta, in possesso del titolo di studio prescritto, per l'accesso al inuovo ruolo. Ad essi sono attribuiti il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.
Il collocamento nel nuovo ruolo sara' disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sara' ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Coloro i quali non siano in possesso del prescritto titolo di studio o che, pur possedendo tale titolo, non siano riconosciuti idonei per inquadramento nel nuovo ruolo, sono mantenuti in servizio nella condizione stabilita dall' art. 3, del regio decreto 5 luglio 1934, numero 1293 .
Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio, alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293 , non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889 , ma siano, alla data predetta, in possesso del titolo di studio prescritto, per l'accesso al inuovo ruolo. Ad essi sono attribuiti il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.
Il collocamento nel nuovo ruolo sara' disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sara' ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Coloro i quali non siano in possesso del prescritto titolo di studio o che, pur possedendo tale titolo, non siano riconosciuti idonei per inquadramento nel nuovo ruolo, sono mantenuti in servizio nella condizione stabilita dall' art. 3, del regio decreto 5 luglio 1934, numero 1293 .