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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1725/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Giacobbe ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Gerardo ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento di
Avv. VANIA SALMASO, in qualità di curatore speciale del minore;
PEsona_1
- interveniente - e del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 senza alcun addebito;
PE
2. il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre e con facoltà della madre di incontrarlo o di telefonargli in videochiamata, previo assenso del minore, con la mediazione dei Servizi Sociali dell'ULSS 5 Polesana e alla presenza di operatori, inizialmente una volta al mese e successivamente, in caso di desiderio del minore di incontrare o vedere la madre, con una maggior frequenza che sarà comunque stabilita dagli operatori dei servizi sociali;
3. la sig.ra si impegna a non pubblicare i propri video sui social;
CP_1
4. il sig. si obbliga a provvedere integralmente al mantenimento Parte_1 PE ordinario e straordinario del figlio;
PE_
5. le parti danno atto che il figlio ha da tempo raggiunto l'autosufficienza economica;
1
6. la sig.ra dichiara di essere autosufficiente dal punto di vista economico e CP_1 rinuncia perciò alla domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento e di corresponsione di alimenti;
7. la casa coniugale sita in Polesella, Via Giovanni Tasso n. 2, è assegnata al sig.
[...]
; Parte_1
8. spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 4-11-2024 innanzi al Tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da on la quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 24-1-2004 a Dolo (VE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 2, Parte I, anno 2004, ed esponeva che: PE_ PE
- dal matrimonio erano nati i figli ed , rispettivamente il 7-4-2005 e il 2-5-2011;
- dal mese di settembre del 2024 egli aveva appreso che la ntratteneva relazioni CP_1 extraconiugali, da lei stessa confermate tramite video postati sui social;
- tali comportamenti della resistente avevano turbato profondamente il figlio maggiore PE_ PE
, il quale era stato protagonista di un episodio autolesionistico, e il figlio minore , costretto a rimanere chiuso il pomeriggio nella sua camera per consentire alla i CP_1 muoversi in maniera indisturbata all'interno della casa coniugale;
- la resistente assumeva abitualmente atteggiamenti aggressivi, sia nei confronti del marito che dei figli, tanto che tali episodi erano culminati in una “crisi delirante” avvenuta in data 30 ottobre 2024, nel corso della quale la veva danneggiato la CP_1 casa coniugale, per poi allontanarsi in stato confusionale;
- a seguito di tale ultimo episodio la veniva ricoverata presso il reparto di CP_1
Psichiatria dell'Ospedale di Rovigo.
Il chiedeva pertanto l'emissione di provvedimenti ai sensi degli artt. 473bis.15 Parte_1
e 473bis.40 c.p.c. e la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito alla PE
nonché l'affidamento condiviso del figlio minore a condizione che la madre CP_1 risultasse idonea ad occuparsi dello stesso, e in via subordinata l'affidamento esclusivo del minore, oltre all'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
Con decreto depositato il 6-11-2024 il Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti all'11-2-2025, assegnava alla convenuta il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Con separato decreto depositato in pari data, tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente e da quanto emerso dalla relazione dei Carabinieri, il giudice relatore disponeva in via d'urgenza l'affidamento condiviso di con PEsona_1 collocazione dello stesso presso il padre, assegnava la casa coniugale al ricorrente, disponeva il divieto per la i contattare telefonicamente il minore e di incontrarlo CP_1 presso l'abitazione della famiglia e/o nei luoghi abitualmente da lui frequentati.
2 Autorizzava infine la a far prelevare da persona di sua fiducia i suoi effetti CP_1 personali dall'abitazione coniugale, previo avviso telefonico di almeno 24 ore a
[...]
. Fissava infine l'udienza per la comparizione delle parti, ai fini della Parte_1 conferma/modifica/revoca del decreto emesso inaudita altera parte, alla data del 19- 11-2024.
Con memoria depositata il 17-11-2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente in ordine alle cause che avevano determinato la crisi coniugale e il conseguente inasprimento delle tensioni familiari. In particolare, la resistente deduceva che la crisi coniugale era sorta sin dall'inizio della convivenza matrimoniale, in quanto lei era sempre stata costretta a subire maltrattamenti, ingiurie e offese da parte del marito e, negli ultimi anni, anche PE_ dal figlio . Sosteneva, infatti, che il figlio maggiore era solito assecondare il padre nelle vessazioni che questo poneva in essere nei confronti della moglie. Contestava inoltre le accuse di maltrattamento mossele dal nel ricorso, affermando che Parte_1 gli episodi di violenza avvenuti all'interno della casa coniugale erano dipesi dalla necessità della stessa di difendersi dagli atteggiamenti maltrattanti assunti dal CP_1 PE_ marito e dal figlio . La resistente chiedeva pertanto la modifica dei provvedimenti emessi dal giudice inaudita altera parte.
All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., il giudice relatore, sentito il ricorrente e preso atto della mancata comparizione della resistente, con ordinanza depositata il 22-11-2024 confermava i provvedimenti indifferibili e urgenti, nominava l'Avv. Vania Salmaso curatore speciale del minore e disponeva che i Servizi PEsona_1
Sociali territorialmente competenti trasmettessero entro il 15-1-2025 una relazione sulle condizioni di vita del ragazzo, nonché sui rapporti dello stesso con entrambi i genitori.
All'udienza dell'11-2-2025 entrambe le parti, personalmente comparse, dichiaravano di non volersi riconciliare e accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore. Rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In diritto – La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, atteso che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è comprovata, oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza dell'11-2-2025, soprattutto dal fatto che la si è già allontanata dalla casa coniugale. CP_1
Va dunque dichiarata la separazione personale di e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
Avendo il ricorrente espressamente rinunciato alla domanda di addebito, nessuna statuizione deve essere emessa ai sensi del secondo comma della disposizione citata.
3 Gli accordi raggiunti dalle parti risultano in ordine all'affidamento e al mantenimento del PE_ figlio risultano conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale del minore. In particolare, è opportuno che gli incontri del ragazzo con la madre, alla PE quale è comunque legato, abbiano luogo con la mediazione degli operatori dei Servizi Sociali sino a quando il minore non avrà recuperato sufficiente fiducia nei confronti della CP_1
Va infine revocato il decreto emesso inaudita altera parte in data 6-11-2024 nei confronti di fermo restando che quest'ultima dovrà rispettare il Controparte_1 desiderio del figlio di riprendere i meno i contatti con lei.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1725/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio il 24-1-2004 a Dolo (VE), con atto trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2004;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Dolo (VE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dispone la revoca del decreto emesso il 6-11-2024 nei confronti di Controparte_1
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento, al mantenimento della prole e alla regolamentazione dei rapporti economici, come indicati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, il 13 febbraio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1725/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Giacobbe ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Gerardo ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento di
Avv. VANIA SALMASO, in qualità di curatore speciale del minore;
PEsona_1
- interveniente - e del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 senza alcun addebito;
PE
2. il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre e con facoltà della madre di incontrarlo o di telefonargli in videochiamata, previo assenso del minore, con la mediazione dei Servizi Sociali dell'ULSS 5 Polesana e alla presenza di operatori, inizialmente una volta al mese e successivamente, in caso di desiderio del minore di incontrare o vedere la madre, con una maggior frequenza che sarà comunque stabilita dagli operatori dei servizi sociali;
3. la sig.ra si impegna a non pubblicare i propri video sui social;
CP_1
4. il sig. si obbliga a provvedere integralmente al mantenimento Parte_1 PE ordinario e straordinario del figlio;
PE_
5. le parti danno atto che il figlio ha da tempo raggiunto l'autosufficienza economica;
1
6. la sig.ra dichiara di essere autosufficiente dal punto di vista economico e CP_1 rinuncia perciò alla domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento e di corresponsione di alimenti;
7. la casa coniugale sita in Polesella, Via Giovanni Tasso n. 2, è assegnata al sig.
[...]
; Parte_1
8. spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 4-11-2024 innanzi al Tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da on la quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 24-1-2004 a Dolo (VE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n 2, Parte I, anno 2004, ed esponeva che: PE_ PE
- dal matrimonio erano nati i figli ed , rispettivamente il 7-4-2005 e il 2-5-2011;
- dal mese di settembre del 2024 egli aveva appreso che la ntratteneva relazioni CP_1 extraconiugali, da lei stessa confermate tramite video postati sui social;
- tali comportamenti della resistente avevano turbato profondamente il figlio maggiore PE_ PE
, il quale era stato protagonista di un episodio autolesionistico, e il figlio minore , costretto a rimanere chiuso il pomeriggio nella sua camera per consentire alla i CP_1 muoversi in maniera indisturbata all'interno della casa coniugale;
- la resistente assumeva abitualmente atteggiamenti aggressivi, sia nei confronti del marito che dei figli, tanto che tali episodi erano culminati in una “crisi delirante” avvenuta in data 30 ottobre 2024, nel corso della quale la veva danneggiato la CP_1 casa coniugale, per poi allontanarsi in stato confusionale;
- a seguito di tale ultimo episodio la veniva ricoverata presso il reparto di CP_1
Psichiatria dell'Ospedale di Rovigo.
Il chiedeva pertanto l'emissione di provvedimenti ai sensi degli artt. 473bis.15 Parte_1
e 473bis.40 c.p.c. e la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito alla PE
nonché l'affidamento condiviso del figlio minore a condizione che la madre CP_1 risultasse idonea ad occuparsi dello stesso, e in via subordinata l'affidamento esclusivo del minore, oltre all'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
Con decreto depositato il 6-11-2024 il Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti all'11-2-2025, assegnava alla convenuta il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Con separato decreto depositato in pari data, tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente e da quanto emerso dalla relazione dei Carabinieri, il giudice relatore disponeva in via d'urgenza l'affidamento condiviso di con PEsona_1 collocazione dello stesso presso il padre, assegnava la casa coniugale al ricorrente, disponeva il divieto per la i contattare telefonicamente il minore e di incontrarlo CP_1 presso l'abitazione della famiglia e/o nei luoghi abitualmente da lui frequentati.
2 Autorizzava infine la a far prelevare da persona di sua fiducia i suoi effetti CP_1 personali dall'abitazione coniugale, previo avviso telefonico di almeno 24 ore a
[...]
. Fissava infine l'udienza per la comparizione delle parti, ai fini della Parte_1 conferma/modifica/revoca del decreto emesso inaudita altera parte, alla data del 19- 11-2024.
Con memoria depositata il 17-11-2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente in ordine alle cause che avevano determinato la crisi coniugale e il conseguente inasprimento delle tensioni familiari. In particolare, la resistente deduceva che la crisi coniugale era sorta sin dall'inizio della convivenza matrimoniale, in quanto lei era sempre stata costretta a subire maltrattamenti, ingiurie e offese da parte del marito e, negli ultimi anni, anche PE_ dal figlio . Sosteneva, infatti, che il figlio maggiore era solito assecondare il padre nelle vessazioni che questo poneva in essere nei confronti della moglie. Contestava inoltre le accuse di maltrattamento mossele dal nel ricorso, affermando che Parte_1 gli episodi di violenza avvenuti all'interno della casa coniugale erano dipesi dalla necessità della stessa di difendersi dagli atteggiamenti maltrattanti assunti dal CP_1 PE_ marito e dal figlio . La resistente chiedeva pertanto la modifica dei provvedimenti emessi dal giudice inaudita altera parte.
All'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., il giudice relatore, sentito il ricorrente e preso atto della mancata comparizione della resistente, con ordinanza depositata il 22-11-2024 confermava i provvedimenti indifferibili e urgenti, nominava l'Avv. Vania Salmaso curatore speciale del minore e disponeva che i Servizi PEsona_1
Sociali territorialmente competenti trasmettessero entro il 15-1-2025 una relazione sulle condizioni di vita del ragazzo, nonché sui rapporti dello stesso con entrambi i genitori.
All'udienza dell'11-2-2025 entrambe le parti, personalmente comparse, dichiaravano di non volersi riconciliare e accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore. Rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In diritto – La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, atteso che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è comprovata, oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza dell'11-2-2025, soprattutto dal fatto che la si è già allontanata dalla casa coniugale. CP_1
Va dunque dichiarata la separazione personale di e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
Avendo il ricorrente espressamente rinunciato alla domanda di addebito, nessuna statuizione deve essere emessa ai sensi del secondo comma della disposizione citata.
3 Gli accordi raggiunti dalle parti risultano in ordine all'affidamento e al mantenimento del PE_ figlio risultano conformi alla legge e rispondono all'interesse morale e materiale del minore. In particolare, è opportuno che gli incontri del ragazzo con la madre, alla PE quale è comunque legato, abbiano luogo con la mediazione degli operatori dei Servizi Sociali sino a quando il minore non avrà recuperato sufficiente fiducia nei confronti della CP_1
Va infine revocato il decreto emesso inaudita altera parte in data 6-11-2024 nei confronti di fermo restando che quest'ultima dovrà rispettare il Controparte_1 desiderio del figlio di riprendere i meno i contatti con lei.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1725/2024 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio il 24-1-2004 a Dolo (VE), con atto trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, anno 2004;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Dolo (VE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dispone la revoca del decreto emesso il 6-11-2024 nei confronti di Controparte_1
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'affidamento, al mantenimento della prole e alla regolamentazione dei rapporti economici, come indicati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, il 13 febbraio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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