Art. 2.
Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnera' direttamente lire 12.000.000 ai quattro Comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione censita (Rio Marina, Rio Elba, Porto Azzurro, Capoliveri), affinche' provvedano all'esecuzione delle opere pubbliche attinenti alle finalita' indicate nella lettera b) dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952.
Sul contributo di cui all'articolo precedente l'Ente assegnera' direttamente lire 12.000.000 ai quattro Comuni della zona mineraria, ripartite in base alla popolazione censita (Rio Marina, Rio Elba, Porto Azzurro, Capoliveri), affinche' provvedano all'esecuzione delle opere pubbliche attinenti alle finalita' indicate nella lettera b) dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952.