Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 14/05/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3384 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Signorelli Tiziana in sostituzione dell'Avv. ANELLO
ANGELA che discute la causa insistendo per l'annullamento dell'avviso di addebito in quanto contiene l'illegittima richiesta di sanzioni non dovute per come sancito dalla Giurisprudenza di legittimità, sent. N. 104/2022 e pertanto considerato che i contributi richiesti afferiscono all'anno antecedente al 2011 in virtù della sentenza richiamata le sanzioni non sono dovute e la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa a cui si riferisce l' è antencedente ( 23.2.2021) CP_1
alla sentenza resa dalla Cassazione.
Per l' è presente l'Avv. Rossitto in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la CP_1
causa riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella memoria difensiva e rileva che la sentenza in ordine resa dal tribunale di Siracusa ha dichiarato la sussistenza del credito ed il successivo gravame è satto dichiarato estinto il 27.4.2023 e dunque la sentenza è passata in giudicato ed insiste pe r il rigetto del ricorso
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3384/2023 R.G.
Parte_1
opponente contro in persona del legale rappresentante p. tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti opposto
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 13.11.2023 l'istante opponeva l'avviso di addebito n.
CP_ 59820230000361574000 notificato il 11.10.2023 con cui l' ingiungeva al Parte_1
la somma di €.20.636,73 a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata-Liberi
Professionisti per gli anni 2006 e 2008 sanzioni ed interessi;
assumeva la nullità dell'avviso di addebito opposto per illegittimità delle sanzioni applicate “ in virtù della sentenza resa dalla
Corte Costituzionale del 2022 n. 104 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
18 co. 12 D.L. n. 98/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito
o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 6 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' siano esonerati dal Controparte_3 pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore(…)evidenziando che le considerazioni svolte in tema di regime sanzionatorio derivante dalla omessa iscrizione alla gestione separata da parte degli avvocati non iscritti alla forense dalla Corte Costituzionale con CP_4
la sentenza n. 104 del 2022 impongono di esaminare la medesima questione pure nel caso di CP_ architetti ed ingegneri iscritti d'ufficio alla Gestione Separata Inoltre l' da parte CP_1 sua l' con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, a seguito della sentenza della Corte CP_1 costituzionale n. 104 del 2022, ha stabilito che […] che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le
Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore CP_1 della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011”; l'insussistenza del doloso occultamento del debito e dunque l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che esponeva che “ con sentenza CP_1
n. 475 del 23/03/2021, codesto medesimo Tribunale, nel decidere sulle cause iscritte ai nn.
331/16+694/2016 RG, introdotte da parte avversa, che aveva chiesto di accertare e dichiarare
l'annullamento della richiesta ricevuta dall' con avviso bonario, ha dichiarato la CP_1
sussistenza del credito per contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2006 e 2008 e del credito per sanzioni calcolate per gli stessi anni ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. A) legge
388/2000 Tale decisione depositata in pari data, è stata impugnata in appello con atto depositato in data 22 settembre 2021, ma il giudizio è stato dichiarato estinto all'udienza del
27 aprile 2023, rilevato il mancato deposito di note scritte per l'udienza del 22 novembre 2022 CP_ e per quella successiva del 27 aprile 2023. L' ha provveduto a formare il titolo solo dopo che si è concluso l'accertamento giudiziario, con la definizione in Corte di Appello e dunque, conformemente a quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 46/1999, secondo cui, se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione
a ruolo (dunque l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Insisteva nel rigetto del ricorso.
In data 11.5.2025 l'opponente depositava note tardive rispetto all'udienza del 29.1.2025 fissata per la discussione e decisone e, pertanto, vanno espunte dal fascicolo.
All'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Il decidente in punto di diritto osserva:
Con sentenza n. 475/2021 emessa da questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro
(passata in giudicato, per come dedotto dall' convenuto circostanza non contestata dalla CP_3
opponente), ha ritenuto che “deve ritenersi con riguardo alle somme pretese a titolo di contributi sul reddito da lavoro autonomo dell'anno 2006, atteso che il termine previsto per il pagamento scadeva il 18.6.2007 per cui la richiesta pervenuta , come ammesso dalla parte debitrice, il 12.6.2012 ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione. La prescrizione poi non è maturata per il credito contributivo sul reddito dichiarato per l'anno 2008, da pagare entro il 6.7.2009 (in applicazione del dpcm 4.6.2009) essendo stata interrotta tempestivamente dalla richiesta del' pervenuta il 30.6.2014. Nel merito poi l'opposizione va rigettata, CP_1
essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla
Gestione separata presso l' . CP_1
Pertanto il Giudice ha dichiarato “la sussistenza del credito per contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2006 e 2008 e del credito per sanzioni calcolate per gli stessi anni ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. A) legge 388/2000”.
Orbene, per effetto del c.d. “giudicato esterno” formatosi a seguito dell'accertamento contenuto nella sopra indicata sentenza, passata in giudicato, deve ritenersi precluso il riesame della questione.
Sul punto, occorre rilevare che il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata ad esprimersi – nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità; più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (v. Cass. n. 226/2001 e Cass. n. 630/04 e
Cass. n. 735/02).
Tuttavia, dall'esame dell'avviso di addebito opposto l' convenuto ha disatteso e non si CP_3
è uniformato a quanto statuito con la richiamata sentenza n. 475/21 applicando nella fattispecie il regime sanzionatorio di cui all'art.116 co. 8 lett. B) legge 388/2000 in luogo di quello previsto alla lett. A), ( cfr. sentenza n. 475/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, stante l'esistenza del sopra richiamato giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 475/2021 emessa da questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro con cui il G.L. ha ritenuto “ la sussistenza del credito per contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2006 e 2008 e del credito per sanzioni calcolate per gli stessi anni ai sensi dell'art. 116 co. 8 lett. A) legge 388/2000, l'opposizione va parzialmente accolta e va dichiarata la illegittimità dell'avviso di addebito opposto che annulla ma limitatamente al regime delle sanzioni applicate dovendosi applicare il regime di cui all'art. 116 co. 8 Lett. A) L. 388/2000.
Rigetta per il resto il ricorso Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità ed annulla l'avviso di addebito opposto n.59820230000361574000 limitatamente al regime delle sanzioni applicate dovendosi applicare il regime di cui all'art. 116 co. 8 Lett. A) L. 388/2000.
Rigetta per il resto il ricorso
Spese di lite compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna