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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giovanni D'Onofrio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/11/2025, ha pronunciato la seguente: sentenza nel procedimento n. 2466 del 2021 avente a oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vertente tra
Avv. del Foro di Santa Maria Capua Vetere, nato a [...] il [...] e con studio Parte_1 in Capodrise (CE), alla via Greco, n° 29 (c.f.: , in qualità di difensore di se stesso, C.F._1
ricorrente
e in persona del Ministro in carica p.t., Controparte_1 resistente contumace
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17/03/2021, l'avv. deduceva di aver Pt_1
difeso , ammesso al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione pendente Persona_1
innanzi all'intestato Tribunale ( proc. n. 3476\2019). Deduceva che, definito il giudizio, il
Collegio aveva disatteso l'istanza di liquidazione, assumendo l'insussistenza del requisito reddituale. Nella specie il patrocinato , marocchino, aveva provveduto ad autocertificare la propria condizione reddituale in conformità con quanto disposto dall'art. 79 del dpr 115\2002.
Concludeva per la liquidazione in suo favore dell' attività espletata, Si costituiva il CP_1
resistente che concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. All'udienza del 14 novembre del
2025, il giudice decideva la causa. Il ricorso va accolto. Come chiarito da ultimo dal giudice delle leggi, è costituzionalmente illegittimo l'art. 79, comma 2 del D.P.R. n.115 del 2002, nella parte in
cui non prevede che, nei casi di impossibile produzione dell'attestazione consolare, i cittadini di
Stati non aderenti all'Unione Europea possano produrre “forme sostitutive di certificazione, in analogia agli istituti previsti dall'ordinamento nazionale”, qualora dimostrino di aver fatto tutto
il possibile secondo l'ordinaria diligenza per ottenere l'attestazione consolare. ( sentenza Corte
Costituzionale 157\2021). Con riguardo al caso di specie, parte ricorrente ha non soltanto documentato con autocertificazione la propria condizione reddituale ma ha anche provveduto a richiedere senza esito al consolato del proprio paese di origine la propria certificazione reddituale ( cfr. in atti) , sicchè sussistono tutti gli estremi per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti del gratuito patrocinio. Di conseguenza, va liquidato l'importo di €
1904,5 , oltre spese generali, IVA e CPA, secondo i valori del D.M. n. 55/2014, ratione temporis
applicabile, tenendo conto: 1) del valore indeterminabile della causa;
2) che l'art. 2 del citato
D.M. prevede la liquidazione del rimborso forfettario per le spese generali/fase di studio pari a
€ 851,00 + fase introduttiva pari a € 602,00 + fase istruttoria pari ad euro 903,00+ fase decisoria pari a € 1.453,00 = € 3.809,00, da ridurre al 50% oltre rimborso spese generali al
15%;. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. la complessiva Controparte_2 somma di € 1904,5, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge se documentate, ponendo il compenso a carico dello Stato;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1000,00 di cui 100,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 16/11/2025
Il giudice