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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2827/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2827/2022 promossa da:
assistito dall'avv. PUCCI DANIELE ANTONIO, ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Piazza F. e L. Gullo, 23 87100 Cosenza ITALIA
ATTORE/I
contro
, assistito dall'avv. JORIO FEDERICO, ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA RICCARDO MISASI,80/D 87100 COSENZA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.07.2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
pagina 1 di 7 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contraria ogni eccezione e deduzione reietta, così decidere: Accertare e dichiarare la totale responsabilità dell Controparte_1
in persona del l. r. p. t., e per essa del personale sanitario e non suo dipendente
[...]
che ebbero in cura la sig.ra in occasione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo Pt_1
avvenuto in data 11.05.2021 e della successiva degenza fino al 15.05.2021 nel determinismo dell'evento di cui in premessa;
- B) Condannare l Controparte_1
in persona del l. r. p. t., al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice,
[...]
conseguenti alle responsabilità accertare, in misura pari ad euro 10.053,50 o alla maggiore o minore somma che in sua giustizia l'On.le Tribunale adito ritenuta equa;
- C) condannare, infine, la convenuta , in persona del l. r. p. Controparte_1
t., al pagamento di una ulteriore somma per la responsabilità processuale (….)”.
Più precisamente, veniva dedotto che la signora - di anni 33 Parte_1
all'epoca dei fatti e gravida alla 38^ settimana – si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia lamentando algie pelviche
All' esito della consulenza ostetrica - ginecologica e all' esecuzione di un tampone molecolare SARS COVID è stata dimessa con diagnosi di “Malattia da SARS COVID-2 in gravida alla 38^ settimana” trasferita, mediante 118, presso l' U.O.C di Cosenza dove
è stata ricoverata in regime ordinario presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell . In data 11.05.2021, è stata sottoposta ad intervento Controparte_1
di Taglio cesareo tradizionale dando alla luce un neonato di sesso maschile, giusta cartella clinica N 2021006434.
Dopo l'intervento chirurgico, la IG.ra iniziava ad avvertire un Parte_1
notevole bruciore associato a forte sintomatologia algica sulla coscia destra e parte del gluteo omolaterale accorgendosi della presenza di una grande ustione , non presente al momento dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Cosenza, annotata in cartella clinica sia nel diario clinico dal quale risulta, alla data del 12.05.2021,
pagina 2 di 7 “escoriazione da contatto gamba destra” sia nella parte relativa al diario infermieristico nonché nella lettera di dimissione del 15.05.2021 dove veniva prescritta alla paziente la terapia domiciliare consistente in specifici farmaci terapeutici per le ustioni (cfr. connettivina plus garze ogni giorno e sofargen spray 1 applicazione due volte al giorno);
In data 21.05.2021, la sig. ra è stata medicata al proprio domicilio dal medico Pt_1
di Guardia che certificava “ Ustione da ndd esterno coscia dx, presenza di tessuto necrotico. Detersione ferita con mercurio cromo”;in data 08.06.2021, ha eseguito visita chirurgica presso l'Ospedale di Vibo Valentia che ha certificato “esiti cicatriziali di ustione alla coscia destra” e il 14.06.2021, è stata sottoposta a visita dermatologica con prescrizione di terapia medica.
Sulla scorta di queste vicende , l' odierna attrice , lamentava di aver riportato, a seguito dell'intervento chirurgico di taglio cesareo eseguito presso l un' CP_2
ustione alla coscia e gluteo destra causata da uno scorretto utilizzo di elettrobisturi,allegando c.t. di parte sottoscritta dal dott. . Parte_2
Pertanto chiedeva, previo accertamento di ogni responsabilità, il risarcimento del danno subito che quantificava nella somma complessiva pari ad € 10.053,50.
Si costituiva in giudizio l che, impugnando e Controparte_1
contestando la domanda così come proposta ne chiedeva il rigetto in quanto formulata in assoluta assenza dei presupposti di legge . Concessi i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c. depositate le memorie, l' attività istruttoria si articolava nell'espletamento di CTU medico legale al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni . All' udienza del 25 settembre 2024 veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione .
pagina 3 di 7 Preliminarmente , è necessario soffermarsi sulla dedotta responsabilità della convenuta, per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria. Dall' inquadramento nell' ambito dell' art. 1218 del c.c. devono sussistere, come presupposti indefettibili, il fatto e il danno ingiusto attribuibile ad un soggetto inteso quale responsanile dello stesso;
il nesso di causalità tra il fatto e il danno nonché la colpa o il dolo quali elementi soggettivi
E' onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza ex novo di patologie per effetto dell'intervento e l'azione o l'omissione dei sanitari;
grava sul paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, ergo, ove la stessa sia stata esclusa, ovvero sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata
EN ,alla luce di tali principi, la domanda promossa dalla IG.ra è meritevole Pt_1
di accoglimento poichè è stata dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'intervento chirurgico al quale l'attrice si sottoponeva in data 11.05.2021 (taglio cesareo) e le lesioni permanenti riportate dalla stessa (ustioni con esito cicatriziale), tenuto conto delle risultanze peritali che sono poste a fondamento della decisione , corroborate dall' acquisita documentazione sanitaria nonché dalla raccolta prova testimoniale IG.ra sentita, nel corso dell'udienza del 7.07.2023, la quale confermava che Testimone_1
l'attrice presentava un' ustione alla coscia destra subito dopo essere rientrata dalla sala operatoria nella stanza di degenza.
Gli ausiliari del giudice hanno attestato “se non con criterio di certezza, sicuramente con alta probabilità affermare che dette lesioni appaiono in diretto nesso di causalità con l'intervento chirurgico del 11/05/21”. In maniera specifica hanno illustrato il meccanismo operativo dell' elettrobisturi adoperato dai sanitari individuando che i due diversi elettrodi sono percorsi da densità di corrente notevolmente differente e di intensità inversa alla superficie di ciascun elettrodo e quando non siano opportunamente pagina 4 di 7 isolati, essi possono fungere da elemento di trasmissione per la corrente attraverso percorsi addizionali determinando gli effetti indesiderati di ustione nella
Dall' esame delle lesioni accertate risulta rispettata la criteriologia medico legale di riferimento: il criterio topografico in quanto le lesioni sono evidenziabili nel distretto corporeo interessato dall'evento considerando che le attrezzature utilizzate sono in grado di provocare effetti dannosi anche in distretti non a diretto contatto con gli elettrodi stessi
,( confutando l' assunto difensivo secondo cui sarebbe impossibile che l'ustione sia stata causata in area diversa a quella interessata dall'intervento chirurgico) ; il criterio clinico ovvero l'analisi delle caratteristiche morbose dell'affezione in rapporto all'eziologia, alla patogenesi e alla sintomatologia in quanto la stessa si è manifestata in periodo immediatamente successivo all'evento potendo escludere per la stessa altre cause/concause esterne essendo la paziente in diretta sorveglianza durante il ricovero.
Pertanto, appare soddisfatto il criterio di efficienza lesiva e modale, qualitativa e quantitativa . Inoltre l' elettrobisturi è ben in grado di provocare per uso imperito ovvero per guasto tecnico lesioni da ustioni sui pazienti. E' evidente, ad avviso di questo
Tribunale, che dalla rilevata imperizia si configuri una responsabilità colposa dei che hanno trattato la paziente. CP_3
Le suesposte conclusioni peritali ,sono ritenute corrette e immuni da censure
,corredate in maniera puntuale con argomentazioni tecniche pertanto condivise . Prive di pregio appaiono le deduzioni difensive volte a contestare in maniera generica
,senza offrire spunti tecnici ,sul piano medico- legale tali da sovvertire le risultanze peritali .
L' assunto attoreo è stato supportato dalla svolta istruttoria.
Riguardo al quantum si osserva quanto segue.
Relativamente alle lesioni personali lamentate dalla IG.ra , le stesse sono state Pt_1
accertate e quantificate dai nominati C.t.u. nella misura del 3% di riduzione dell'integrità psicofisica.
pagina 5 di 7 Ritenuto sussistente il nesso di causalità tra tutte le lesioni subite e i fatti per cui è causa , la valutazione delle stesse ai fini risarcitori, svolta dagli ausiliari del giudice, appare congrua essendo state esaminate tutte le lesioni lamentate dalla ricorrente tenendo nella dovuta considerazione ogni voce di danno,compresa la componente dell' età della danneggiata.
Non può essere riconosciuto il danno morale, non essendo apprezzabile un ulteriore pregiudizio, in difetto d' istruzione sul punto e di specifici riscontri, considerata la limitata incidenza del danno biologico residuato.
Poiché le suddette lesioni hanno comportato un' inabilità temporanea totale al 75% di 10 gg;
parziale al 50% di gg 15 ; appare congruo liquidare a ristoro delle lesioni subite da ,eziologicamente determinate dall'infortunio Parte_1
occorsole,la somma complessiva di euro 3846,70 , così dettagliatamente quantificate:
Danno Biologico nella misura del 3% euro 3018.10
Danno biologico da ITT al 75% (gg. 10 ) euro 414,30;
Danno biologico da ITP al 50% (gg. 15 euro 414,30;
Non può trovare accoglimento il chiesto risarcimento del danno derivante da responsabilità aggravata che sarebbe addebitabile alla struttura convenuta .Invero, tale tipo di responsabilità si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e ricorre in caso di mala fede o colpa grave del soccombente, e quando esista un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso, presupposti mancanti nella fattispecie
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda viene accolta entro i limiti surriportati
Le spese di lite seguono la soccombenza pagina 6 di 7
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,al pagamento in favore di
[...]
di euro 3846,70 a titolo di risarcimento per i danni subiti oltre gli Parte_1
interessi legali sulla somma devalutata al momento dell' illecito ( 11 maggio
2021) e annualmente rivalutata fino alla data della decisione sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995 ) Parte_3
Condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 312,80 per spese e euro 2552,00 per compensi professionali in favore dell' avv Pucci Daniele Antonio ex art. 93 c.p.c.
Pone le competenze liquidate in favore dei dott. ri e Controparte_4 CP_5
, nella qualità di nominati C.T.U. , con decreto emesso in data 11 giugno
[...]
2024 , definitivamente a carico di , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
Cosenza, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2827/2022 promossa da:
assistito dall'avv. PUCCI DANIELE ANTONIO, ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Piazza F. e L. Gullo, 23 87100 Cosenza ITALIA
ATTORE/I
contro
, assistito dall'avv. JORIO FEDERICO, ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA RICCARDO MISASI,80/D 87100 COSENZA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.07.2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
pagina 1 di 7 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contraria ogni eccezione e deduzione reietta, così decidere: Accertare e dichiarare la totale responsabilità dell Controparte_1
in persona del l. r. p. t., e per essa del personale sanitario e non suo dipendente
[...]
che ebbero in cura la sig.ra in occasione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo Pt_1
avvenuto in data 11.05.2021 e della successiva degenza fino al 15.05.2021 nel determinismo dell'evento di cui in premessa;
- B) Condannare l Controparte_1
in persona del l. r. p. t., al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice,
[...]
conseguenti alle responsabilità accertare, in misura pari ad euro 10.053,50 o alla maggiore o minore somma che in sua giustizia l'On.le Tribunale adito ritenuta equa;
- C) condannare, infine, la convenuta , in persona del l. r. p. Controparte_1
t., al pagamento di una ulteriore somma per la responsabilità processuale (….)”.
Più precisamente, veniva dedotto che la signora - di anni 33 Parte_1
all'epoca dei fatti e gravida alla 38^ settimana – si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia lamentando algie pelviche
All' esito della consulenza ostetrica - ginecologica e all' esecuzione di un tampone molecolare SARS COVID è stata dimessa con diagnosi di “Malattia da SARS COVID-2 in gravida alla 38^ settimana” trasferita, mediante 118, presso l' U.O.C di Cosenza dove
è stata ricoverata in regime ordinario presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell . In data 11.05.2021, è stata sottoposta ad intervento Controparte_1
di Taglio cesareo tradizionale dando alla luce un neonato di sesso maschile, giusta cartella clinica N 2021006434.
Dopo l'intervento chirurgico, la IG.ra iniziava ad avvertire un Parte_1
notevole bruciore associato a forte sintomatologia algica sulla coscia destra e parte del gluteo omolaterale accorgendosi della presenza di una grande ustione , non presente al momento dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Cosenza, annotata in cartella clinica sia nel diario clinico dal quale risulta, alla data del 12.05.2021,
pagina 2 di 7 “escoriazione da contatto gamba destra” sia nella parte relativa al diario infermieristico nonché nella lettera di dimissione del 15.05.2021 dove veniva prescritta alla paziente la terapia domiciliare consistente in specifici farmaci terapeutici per le ustioni (cfr. connettivina plus garze ogni giorno e sofargen spray 1 applicazione due volte al giorno);
In data 21.05.2021, la sig. ra è stata medicata al proprio domicilio dal medico Pt_1
di Guardia che certificava “ Ustione da ndd esterno coscia dx, presenza di tessuto necrotico. Detersione ferita con mercurio cromo”;in data 08.06.2021, ha eseguito visita chirurgica presso l'Ospedale di Vibo Valentia che ha certificato “esiti cicatriziali di ustione alla coscia destra” e il 14.06.2021, è stata sottoposta a visita dermatologica con prescrizione di terapia medica.
Sulla scorta di queste vicende , l' odierna attrice , lamentava di aver riportato, a seguito dell'intervento chirurgico di taglio cesareo eseguito presso l un' CP_2
ustione alla coscia e gluteo destra causata da uno scorretto utilizzo di elettrobisturi,allegando c.t. di parte sottoscritta dal dott. . Parte_2
Pertanto chiedeva, previo accertamento di ogni responsabilità, il risarcimento del danno subito che quantificava nella somma complessiva pari ad € 10.053,50.
Si costituiva in giudizio l che, impugnando e Controparte_1
contestando la domanda così come proposta ne chiedeva il rigetto in quanto formulata in assoluta assenza dei presupposti di legge . Concessi i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c. depositate le memorie, l' attività istruttoria si articolava nell'espletamento di CTU medico legale al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni . All' udienza del 25 settembre 2024 veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione .
pagina 3 di 7 Preliminarmente , è necessario soffermarsi sulla dedotta responsabilità della convenuta, per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria. Dall' inquadramento nell' ambito dell' art. 1218 del c.c. devono sussistere, come presupposti indefettibili, il fatto e il danno ingiusto attribuibile ad un soggetto inteso quale responsanile dello stesso;
il nesso di causalità tra il fatto e il danno nonché la colpa o il dolo quali elementi soggettivi
E' onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza ex novo di patologie per effetto dell'intervento e l'azione o l'omissione dei sanitari;
grava sul paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, ergo, ove la stessa sia stata esclusa, ovvero sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata
EN ,alla luce di tali principi, la domanda promossa dalla IG.ra è meritevole Pt_1
di accoglimento poichè è stata dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'intervento chirurgico al quale l'attrice si sottoponeva in data 11.05.2021 (taglio cesareo) e le lesioni permanenti riportate dalla stessa (ustioni con esito cicatriziale), tenuto conto delle risultanze peritali che sono poste a fondamento della decisione , corroborate dall' acquisita documentazione sanitaria nonché dalla raccolta prova testimoniale IG.ra sentita, nel corso dell'udienza del 7.07.2023, la quale confermava che Testimone_1
l'attrice presentava un' ustione alla coscia destra subito dopo essere rientrata dalla sala operatoria nella stanza di degenza.
Gli ausiliari del giudice hanno attestato “se non con criterio di certezza, sicuramente con alta probabilità affermare che dette lesioni appaiono in diretto nesso di causalità con l'intervento chirurgico del 11/05/21”. In maniera specifica hanno illustrato il meccanismo operativo dell' elettrobisturi adoperato dai sanitari individuando che i due diversi elettrodi sono percorsi da densità di corrente notevolmente differente e di intensità inversa alla superficie di ciascun elettrodo e quando non siano opportunamente pagina 4 di 7 isolati, essi possono fungere da elemento di trasmissione per la corrente attraverso percorsi addizionali determinando gli effetti indesiderati di ustione nella
Dall' esame delle lesioni accertate risulta rispettata la criteriologia medico legale di riferimento: il criterio topografico in quanto le lesioni sono evidenziabili nel distretto corporeo interessato dall'evento considerando che le attrezzature utilizzate sono in grado di provocare effetti dannosi anche in distretti non a diretto contatto con gli elettrodi stessi
,( confutando l' assunto difensivo secondo cui sarebbe impossibile che l'ustione sia stata causata in area diversa a quella interessata dall'intervento chirurgico) ; il criterio clinico ovvero l'analisi delle caratteristiche morbose dell'affezione in rapporto all'eziologia, alla patogenesi e alla sintomatologia in quanto la stessa si è manifestata in periodo immediatamente successivo all'evento potendo escludere per la stessa altre cause/concause esterne essendo la paziente in diretta sorveglianza durante il ricovero.
Pertanto, appare soddisfatto il criterio di efficienza lesiva e modale, qualitativa e quantitativa . Inoltre l' elettrobisturi è ben in grado di provocare per uso imperito ovvero per guasto tecnico lesioni da ustioni sui pazienti. E' evidente, ad avviso di questo
Tribunale, che dalla rilevata imperizia si configuri una responsabilità colposa dei che hanno trattato la paziente. CP_3
Le suesposte conclusioni peritali ,sono ritenute corrette e immuni da censure
,corredate in maniera puntuale con argomentazioni tecniche pertanto condivise . Prive di pregio appaiono le deduzioni difensive volte a contestare in maniera generica
,senza offrire spunti tecnici ,sul piano medico- legale tali da sovvertire le risultanze peritali .
L' assunto attoreo è stato supportato dalla svolta istruttoria.
Riguardo al quantum si osserva quanto segue.
Relativamente alle lesioni personali lamentate dalla IG.ra , le stesse sono state Pt_1
accertate e quantificate dai nominati C.t.u. nella misura del 3% di riduzione dell'integrità psicofisica.
pagina 5 di 7 Ritenuto sussistente il nesso di causalità tra tutte le lesioni subite e i fatti per cui è causa , la valutazione delle stesse ai fini risarcitori, svolta dagli ausiliari del giudice, appare congrua essendo state esaminate tutte le lesioni lamentate dalla ricorrente tenendo nella dovuta considerazione ogni voce di danno,compresa la componente dell' età della danneggiata.
Non può essere riconosciuto il danno morale, non essendo apprezzabile un ulteriore pregiudizio, in difetto d' istruzione sul punto e di specifici riscontri, considerata la limitata incidenza del danno biologico residuato.
Poiché le suddette lesioni hanno comportato un' inabilità temporanea totale al 75% di 10 gg;
parziale al 50% di gg 15 ; appare congruo liquidare a ristoro delle lesioni subite da ,eziologicamente determinate dall'infortunio Parte_1
occorsole,la somma complessiva di euro 3846,70 , così dettagliatamente quantificate:
Danno Biologico nella misura del 3% euro 3018.10
Danno biologico da ITT al 75% (gg. 10 ) euro 414,30;
Danno biologico da ITP al 50% (gg. 15 euro 414,30;
Non può trovare accoglimento il chiesto risarcimento del danno derivante da responsabilità aggravata che sarebbe addebitabile alla struttura convenuta .Invero, tale tipo di responsabilità si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e ricorre in caso di mala fede o colpa grave del soccombente, e quando esista un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso, presupposti mancanti nella fattispecie
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda viene accolta entro i limiti surriportati
Le spese di lite seguono la soccombenza pagina 6 di 7
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,al pagamento in favore di
[...]
di euro 3846,70 a titolo di risarcimento per i danni subiti oltre gli Parte_1
interessi legali sulla somma devalutata al momento dell' illecito ( 11 maggio
2021) e annualmente rivalutata fino alla data della decisione sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995 ) Parte_3
Condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 312,80 per spese e euro 2552,00 per compensi professionali in favore dell' avv Pucci Daniele Antonio ex art. 93 c.p.c.
Pone le competenze liquidate in favore dei dott. ri e Controparte_4 CP_5
, nella qualità di nominati C.T.U. , con decreto emesso in data 11 giugno
[...]
2024 , definitivamente a carico di , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
Cosenza, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
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