Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 17166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17166 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.14 c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NAPOLITANO CINZIA presso la quale elettivamente domicilia in Avellino alla Via S. Esposito n.4
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. RUSSO
GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Luca Giordano n.92
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.08.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 18.05.2019 e che dalla loro unione era nato Controparte_1
, a Napoli, il 19.10.2019, rappresentava la volontà di separarsi dalla moglie essendo venuta meno Per_1
ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente chiedeva:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto e, nel prosieguo, con addebito alla resistente per i motivi espressi in narrativa prevalente con la madre, con cui convivrà nella casa coniugale sita in
Napoli, alla Via Coroglio, 1, che le verrà assegnata insieme ai mobili e agli arredi che la compongono giacenti presso l'immobile di Via Luigi Tansillo 54/F) figlio minore nella attuale misura di euro 300,00 mensili, o nella diversa misura anche inferiore ritenuta congrua dal Giudicante, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche e di istruzione previamente concordate e debitamente documentate ed al 50% dell'importo dell'assegno unico indicate nel piano genitoriale allegato: starà con i genitori a fine settimana Per_1
alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Nel corso della settimana vedrà il padre: il lunedì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 (in costanza del weekend con lui); il martedì ed il giovedì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 (in costanza del weekend con la madre). Nel mese di agosto passerà le vacanze estive presso ciascuno dei genitori per due settimane, consecutive o meno, da concordare entro il 20 luglio di ogni anno. Per le festività natalizie, secondo la regola dell'alternanza, trascorrerà il periodo che va dal
24 al 26 dicembre con un genitore ed il periodo del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore;
per le festività pasquali il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno del lunedì in Albis con l'altro genitore, sempre seguendo la regola dell'alternanza; con il medesimo criterio verrà anche disciplinato il soggiorno del minore in occasione di ponti primaverili, 2 giugno ed altre festività, compleanni, onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno.
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo assolverli da ogni reciproco obbligo di mantenimento e comunque escludere il diritto al mantenimento in favore della coniuge - ove dalla stessa richiesto - se del caso anche in forza dell'addebito
Dichiarare che, permanendo la mancanza di convivenza tra i coniugi , sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L n. 898/1970 ed una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGg.ri e in data Parte_1 Controparte_1
18.05.2019 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Napoli, atto n. 16 p.II. s.A sez.Q, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. Disporre anche in sede divorzile l'accoglimento delle richieste innanzi avanzate sub b), d) e) che si abbiano per ritrascritte.
Assolvere le parti da ogni reciproco obbligo inerente alla somministrazione di assegno divorzile e comunque escludere il relativo diritto in favore della ex coniuge - ove dalla stessa richiesto - non sussistendone i presupposti di legge
Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e 49 c.p.c. cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale, nell'evidenziare che la crisi coniugale era dipesa esclusivamente dal il quale, ossessionato dall'utilizzo dei videogiochi on line, trascurava la famiglia, preferendo Parte_1 trascorrere il tempo libero innanzi agli schermi anziché stare con la famiglia chiedeva: “Pronunciare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Controparte_1
e ai sensi dell'art. 573 bis n49 c.p.c. celebrato in Napoli data 18.05.2019,
[...] Parte_1
ordinando la trascrizione del provvedimento nel registro dello stato civile del Comune di Napoli, atto n.
16 p. II s. A sez. Q. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre, con cui convive e convivrà nella casa sita in Napoli, alla
Via L. Tansillo 54/f. Prevedersi in capo al IG. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento Parte_1 per il figlio minore la somma di € 400,00 mensili, nonché € 200,00 per il mantenimento della moglie
IG.ra , o nella diversa misura ritenuta congrua dal Giudicante, rivalutabile Controparte_1
secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione previamente concordate e debitamente documentate. Disporre che l'assegno unico sia attribuito in favore del genitore affidatario del figlio minore, IG.ra
[...]
, nella misura del 100%. Disciplinare il diritto di visita e pernottamento del figlio minore CP_1
presso il padre secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo e piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo ovvero: starà con i genitori a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1
pomeriggio alla domenica sera. Nel corso della settimana vedrà il padre: il lunedì dalle ore 19,30 alle ore 21,00 (in costanza del weekend con lui); il solo martedì dalle ore 19,30 alle ore 21,00 (in costanza del weekend con la madre. Nel mese di agosto passerà le vacanze estive presso ciascuno dei genitori per due settimane, consecutive o meno, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività natalizie, secondo la regola dell'alternanza, trascorrerà il periodo che va dal 24 al 26 dicembre con un genitore ed il periodo del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore;
per le festività pasquali, il giorno di pasqua con un genitore, il giorno del lunedì in Albis con l'altro genitore, sempre seguendo la regola dell'alternanza; con il medesimo criterio, verrà anche disciplinato il soggiorno del minore in occasione di ponti primaverili, 2 giugno ed altre festività, compleanni, onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno”.
All'udienza del 18.03.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e confermavano le richieste contenute negli scritti difensivi. Su invito del Giudice a trovare una regolamentazione concordata delle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti raggiungevano il seguente accordo: rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione, prevedersi in capo a l'obbligo di versare a titolo di mantenimento per il figlio minore Parte_1 la somma di € 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018; disporre che l'assegno unico sia attribuito in favore di
, nella misura del 100%; disporsi l'affidamento condiviso del minore con Controparte_1
collocazione prevalente presso la madre;
disciplinare il diritto di visita e pernottamento del figlio minore presso il padre secondo le modalità: starà con ciascun genitore a fine settimana alternati, dal Per_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera. Nel corso della settimana, salvo diverso accordo, vedrà il padre: martedì e giovedì dalle ore 19,30 alle ore 21,00, con impegno da parte del padre a cercare di anticipare l'orario di uscita da lavoro in modo da poter prendere prima delle 19,30. Nel mese di agosto Per_1
passerà le vacanze estive presso ciascuno dei genitori per due settimane, consecutive o meno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, secondo la regola dell'alternanza, trascorrerà il periodo che va dal 24 al 26 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro, così ad anni alterni il 6 gennaio;
per le festività pasquali, il giorno di pasqua con un genitore, il giorno del lunedì in Albis con l'altro genitore, sempre seguendo la regola dell'alternanza; con il medesimo criterio, verrà anche disciplinato il soggiorno del minore in occasione di ponti primaverili, 2 giugno ed altre festività, compleanni, onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno;
rinuncia altresì alla domanda di assegno di mantenimento per sé; spese di lite Controparte_1
compensate”
Il giudice adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti raggiunti dalle parti all'udienza del 18.03.2025 non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo intervenuto tra i genitori conforme ai suoi interessi.
Il ricorrente ha proposto anche domanda di divorzio alla quale ha aderito la resistente e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza tesa ad acquisire la conferma del consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
(atto n.16 ,parte II , S. A Sez. Q , reg. Atti Matrimonio anno 2019);
[...]
b) Disciplina le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 18.03.2025 e sopra riportati;
c) prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile); e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
f) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino