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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 15/1/2024 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 434/2023 R.G. Lav. tra
- , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , tutti elettiv. dom. presso
[...] Parte_11 Parte_12 lo studio dell'Avv. ACQUILINO SERGIO, che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrenti
e
- , contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni dei ricorrenti come precisate nell'atto introduttivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2023 , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , e , premesso
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 di aver prestato attività lavorativa in favore del quali docenti in forza Controparte_1
dei plurimi contratti a tempo determinato citati in atti senza mai ricevere per tali annualità il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, chiamavano in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: a) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/2015; b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo a ciascuna delle ricorrenti e ad accreditarvi la somma di € 1.000.00 per , la somma di € Parte_1
2.000,00 per , la somma di € 2.500,00 per , la somma di € Parte_8 Parte_2
1.500,00 per , la somma di € 1.000,00 per , la somma Parte_6 Parte_9 di € 2.500,00 per , la somma di € 4.000,00 per , la somma di € Parte_3 Parte_5
1.000,00 per , la somma di € 2.000,00 per , la somma di € Parte_11 Parte_7
1.000,00 per , la somma di € 2.500,00 per e la somma di Parte_4 Parte_12
€ 2.500,00 per o la somma maggiore o minore meglio vista, il tutto oltre la Parte_10
maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.000,00, alla ricorrente Parte_1 Pt_8
la somma di € 2.000,00, al ricorrente la somma di € 2.500,00, alla
[...] Parte_2 ricorrente la somma di € 1.500,00, alla ricorrente la Parte_6 Parte_9 somma di € 1.000,00, alla ricorrente la somma di € 2.500,00, alla ricorrente Parte_3
la somma di € 4.000,00, alla ricorrente la somma di € Parte_13 Parte_11
1.000,00, alla ricorrente la somma di € 2.000,00, alla ricorrente Parte_7 Parte_4
la somma di € 1.000,00, alla ricorrente la somma di € 2.500,00 ed
[...] Parte_12
2 alla ricorrente la somma di € 2.500,00 o le somme maggiori o minori meglio viste, Parte_10
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex Art. 1284 cc,
1° e 4° comma Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1
eseguita nei suoi confronti a mezzo PEC, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
Depositate note autorizzate nonché gli stati matricolari aggiornati di tutti i docenti, nel corso dell'odierna udienza il difensore dei ricorrenti si richiamava all'atto introduttivo e concludeva come in esso.
Le domande attoree formulate in via principale sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' dimostrato dagli stati matricolari prodotti che i ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici sotto indicati e non abbiano ricevuto per tali annualità la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
In particolare risulta che:
- (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha prestato Parte_1
servizio negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 fino al termine delle attività didattiche;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 31.8.2024) ha Parte_2
prestato servizio negli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche e nell'anno scolastico 2020/2021 con supplenza annuale;
- (attualmente in ruolo come docente) risulta dallo stato matricolare Parte_3
essere stata immessa in ruolo dapprima come assistente tecnico ed aver prestato servizio, come docente, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 con incarico annuale;
3 - (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha Parte_4
prestato servizio negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 31.8.2024) ha Parte_5
prestato servizio per supplenze annuali negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- (attualmente in ruolo) ha prestato servizio negli anni Parte_6
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 fino al termine delle attività didattiche;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha Parte_7
prestato servizio in forza di plurime supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico
2019/2020 (dal 20.11.2019 al 22.11.2019; dal 3.12.2019 al 5.12.2019; dal 12.12.2019 al
13.12.2019; dal 8.12020 al 9.1.2020; dal 17.1.2020 al 17.1.2020; dal 27.1.2020 al
31.1.2020; dal 3.2.2020 al 7.2.2020; dal 20.2.2020 al 21.2.2020), nell'anno scolastico
2020/2021 (dal 30.9.2020 al 9.6.2021) e nell'anno scolastico 2021/2021 (dal 29.9.2021 al
30.12.2021; dal 4.4.2022 al 13.4.2022; dal 21.4.2022 al 6.5.2022; dal 11.5.32022 al
27.5.2022; dal 30.5.2022 al 1.6.2022; dal 6.6.2022 al 10.6.2022), mentre nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio fino al termine delle attività didattiche;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha prestato Parte_8
servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche;
- (attualmente in ruolo) ha prestato servizio negli anni Parte_9
scolastici 2020/2021 e 2021/2022 fino al termine delle attività didattiche;
- (attualmente in ruolo) ha prestato servizio negli anni scolastici Parte_10
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 fino al termine delle attività didattiche e con incarichi annuali negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha Parte_11
prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022 dal 11.1.2022 al 5.7.2022 e nell'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche;
4 - (attualmente docente di ruolo) ha prestato servizio negli anni Parte_12
scolastici 2016/2017, 2017/2018 fino al termine delle attività didattiche e con incarichi annuali negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_3
I ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate nei limiti di cui infra.
5 In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato “la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così
è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa
Orga all'accordo quadro e sul lavoro a tempo determinato, deve essere Org_2 Org_3
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
6 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
7 - alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- anche se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto
8 gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale promosso dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.4.2023, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
9 cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso in esame, gli elementi portati dai ricorrenti consentono di affermare la sovrapponibilità delle mansioni espletate in costanza dei vari rapporti di lavoro a tempo determinato annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche a quelle proprie dei colleghi stabilmente immessi in ruolo. Gli stessi hanno, quindi, avuto nelle citate annualità esigenze formative pari a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
La sovrapponibilità di tali mansioni ed esigenze formative, poi, non è stata adeguatamente contestata dal convenuto, rimasto contumace nel corso del presente CP_1
giudizio.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe dovuto, Controparte_1
quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente a tutto il personale, anche ai
10 docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come gli odierni ricorrenti. si ritiene che il beneficio possa essere riconosciuto anche in favore della ricorrente limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, nel corso del quale la stessa Parte_7
risulta aver prestato supplenza continuativamente nella stessa scuola dal 30.9.2020 al 9.6.2021, assicurando di fatto un servizio annuale, seppur non formalmente “fino al termine delle attività didattiche”.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte non può essere, invece, accolta la domanda della stessa quanto alle annualità 2019/20 e 2021/22 e quella avanzata dalla Pt_7
ricorrente per l'annualità 2021/2021. Parte_11
In tali anni scolastici infatti, le due docenti risultano aver prestato servizio non con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ma in forza di supplenze brevi e saltuarie e senza assicurare, neppure di fatto, un servizio “annuale”.
In particolare, negli anni scolastici 2019/20 e 2021/22 risulta aver Parte_7
prestato servizio non continuativo per solo parte degli anni scolastici e non sempre nella medesima classe;
ha, invece, prestato servizio solo per metà anno Parte_11
scolastico con incarico di supplenza breve e saltuaria.
Il legislatore, tuttavia, ha riferito la percezione della Carta all'“anno scolastico” e il principio di non discriminazione non consente di “escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
Tale beneficio, quindi, spetta ai docenti che abbiano assicurato un servizio di docenza
“annua” ed anche agli insegnanti c.d. precari utilizzati però per il medesimo “dato temporale”.
La Carta in esame non può, invece, essere riconosciuta ai docenti a tempo determinato che non abbiano assicurato un servizio annuale, posto che lo strumento antidiscriminatorio non può fondarsi raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali.
Non rileva a tali fini il riconoscimento del beneficio ai docenti di ruolo in part time, posto che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per
11 qualunque tipo di supplenza”, mentre il part time verticale su periodi diversi è ammesso solo “su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico”.
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato) in cui la
Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico: in tali situazioni peculiari, infatti, il riconoscimento del beneficio “trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone”.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ritenuto inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di servizio, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico riguardanti specifici fenomeni
“che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una
“didattica”.
Non svolgono, infine, attività didattica "annuale" quei docenti che, in forza di più incarichi brevi e saltuari susseguitisi nel tempo, raggiungano (ex post) un lungo periodo di servizio, protrattosi anche fino al mese di giugno, ma su scuole diverse, posto che, in tal caso,
l'attività non è prestata "su cattedre e posti di insegnamento specifici".
Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, invece, sono “destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Anche la domanda presentata dalla ricorrente può essere accolta solo in Parte_3
parte.
Dallo stato matricolare prodotto in atti, infatti, non risulta che tale ricorrente (assunta in ruolo dapprima come assistente tecnico) abbia effettivamente prestato servizio a tempo
12 determinato come docente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, posto che il primo incarico a tempo determinato nel “comparto scuola” risulta esserle stato conferito in data
5.9.2021. In assenza di contestazioni circa la veridicità dei dati riportati nello stato matricolare, i precedenti periodi di servizio a tempo determinato della come docente non risultano Parte_3 adeguatamente provati.
Le domande principali vanno quindi accolte entro i limiti precisati e va affermato il diritto degli odierni ricorrenti (tuttora dipendenti del ) alla assegnazione della Controparte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di Controparte_1
assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
In particolare i ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22; Parte_1
- per gli aa.ss. 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_2
- per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23; Parte_3
- per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23; Parte_4
- per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/19, 2019/20, Parte_5
2020/21, 2021/22 e 2022/23;
- per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21; Parte_6
- per gli aa.ss. 2020/21 e 2022/23; Parte_7
- per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_8
- per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22; Parte_9
- per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 Parte_10
- per l'a.s. 2022/23; Parte_11
- per gli aa.ss..2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Parte_12
13 Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Quanto, infine, alle spese di lite si rileva che, atteso l'intervallo di tempo trascorso tra la pronuncia della Corte di Giustizia ed il deposito dei ricorsi introduttivi del giudizio e vista comunque la mancata elisione, ad oggi, del trattamento discriminatorio ad opera del CP_1
convenuto, non sussistono valide ragioni per derogare al principio della soccombenza.
Il deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese in Controparte_1
favore dei ricorrenti, spese che (opportunamente ridotte per il non integrale accoglimento delle domande, la serialità del contenzioso e la breve durata della causa) si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_2
2022/23,
- quanto a per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, Parte_3
- quanto a per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23, Parte_4
- quanto a per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/19, Parte_5
2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23,
- quanto a per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, Parte_6
- quanto a per gli aa.ss. 2020/21 e 2022/23, Parte_7
- quanto a per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, Parte_8
- quanto a per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, Parte_9
- quanto per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 Parte_10
14 - quanto a per l'a.s. 2022/23, Parte_11
- quanto a per gli aa.ss..2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e Parte_12
2020/21, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore della Carta Controparte_1
stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti Controparte_1
ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 15/01/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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