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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 11030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori-
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 11030/2024
V.G. promosso da
) (avv. RIVIELLO LUCA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. RIVIELLO LUCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“A)- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
B)- Assegnazione della casa coniugale posta in Paitone, Via IV Novembre n° 1/A e del relativo arredo alla sig.ra che la abiterà unitamente al figlio Parte_1 Persona_1
C)- Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre
D)- potrà tenere presso la propria abitazione secondo la Parte_2 Persona_1 consuetudine già invalsa nell'ultimo periodo anche in considerazione dei turni lavorativi di Parte_1 , al lunedì dalle ore 13.00 alle ore 20.00, al giovedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 ed alla
[...]
domenica dalle ore 07.00 alle ore 14.00.
Si prevede sin d'ora che appena si sarà abituato alla separazione dei genitori ed Persona_1
avrà familiarizzato adeguatamente con gli ambienti in cui risiede il padre, potrà, a settimane alterne, anche trascorrere col padre anche la giornata del sabato, potendo pernottare presso quest'ultimo e tornare presso la madre nella serata della domenica.
Il tutto conciliando anche le visite dell'altro figlio di , . Parte_2 Per_2
E)- , potendosi configurare nel caso di specie un sistema di mantenimento misto Parte_2
(diretto ed indiretto) considerate le molteplici occasioni in cui terrà presso di sé il figlio, si impegna
a corrispondere in favore della coniuge la somma di € 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese quale contributo per il sostentamento del figlio da accreditare a mezzo bonifico bancario Persona_1
sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Bper Banca, Filiale di Nuvolento, Parte_1
IBAN [...] (salvo future modifiche da comunicare).
Oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
F)- Spese mediche, scolastiche e straordinarie per la prole al 50% fra i coniugi come da protocollo del Tribunale di Brescia.
G)- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11.9.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Paitone (atto n.2 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori-
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 11030/2024
V.G. promosso da
) (avv. RIVIELLO LUCA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. RIVIELLO LUCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“A)- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto.
B)- Assegnazione della casa coniugale posta in Paitone, Via IV Novembre n° 1/A e del relativo arredo alla sig.ra che la abiterà unitamente al figlio Parte_1 Persona_1
C)- Affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre
D)- potrà tenere presso la propria abitazione secondo la Parte_2 Persona_1 consuetudine già invalsa nell'ultimo periodo anche in considerazione dei turni lavorativi di Parte_1 , al lunedì dalle ore 13.00 alle ore 20.00, al giovedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 ed alla
[...]
domenica dalle ore 07.00 alle ore 14.00.
Si prevede sin d'ora che appena si sarà abituato alla separazione dei genitori ed Persona_1
avrà familiarizzato adeguatamente con gli ambienti in cui risiede il padre, potrà, a settimane alterne, anche trascorrere col padre anche la giornata del sabato, potendo pernottare presso quest'ultimo e tornare presso la madre nella serata della domenica.
Il tutto conciliando anche le visite dell'altro figlio di , . Parte_2 Per_2
E)- , potendosi configurare nel caso di specie un sistema di mantenimento misto Parte_2
(diretto ed indiretto) considerate le molteplici occasioni in cui terrà presso di sé il figlio, si impegna
a corrispondere in favore della coniuge la somma di € 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese quale contributo per il sostentamento del figlio da accreditare a mezzo bonifico bancario Persona_1
sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Bper Banca, Filiale di Nuvolento, Parte_1
IBAN [...] (salvo future modifiche da comunicare).
Oltre rivalutazione ISTAT come per legge.
F)- Spese mediche, scolastiche e straordinarie per la prole al 50% fra i coniugi come da protocollo del Tribunale di Brescia.
G)- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11.9.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Paitone (atto n.2 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli