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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.
Gabriele Lo Verso mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12145/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO VERSO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI PALERMO)
(Avv.ta ADRIANA GIOVANNA RIZZO) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera mediante computo nell'anzianità di servizio utile all'acquisizione dei livelli e delle
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fasce stipendiali previsti dal CCNL di settore dell'attività lavorativa prestata
Part presso il con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997;
Part
◊ condanna il al pagamento, nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, delle differenze retributive e contributive maturate dal ricorrente, anche in punto di indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto, per effetto della maggiore anzianità di servizio riconosciutagli con questa sentenza;
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di 2/3 delle spese di lite, che liquida in tal misura in complessivi euro 3.086,00, oltre spese vive documentate, rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, compensandone la restante parte.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare il suo diritto al riconoscimento del periodo di attività svolta in favore
Part del con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997 ai fini dell'anzianità di servizio e dell'attribuzione delle legittime fasce stipendiali maturate nel tempo, di dichiarare ch'egli ha maturato la VI fascia stipendiale nel
“II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” in data 01/04/2018, di volere
Part conseguentemente condannare il a corrispondergli le differenze retributive maturate per euro 75.510,39, di volere dichiarare che a titolo di accantonamento indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto gli spetta una maggiorazione
Part di euro 5.306,50 e di volere, infine, condannare il alla regolarizzazione della sua posizione contributiva. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva la
Part violazione, da parte del dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/12/2023,
l' nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi il CP_2
datore di lavoro al versamento dei contributi nei limiti della maturata
Part prescrizione, mentre il costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/12/2023, eccepiva preliminarmente la prescrizione delle pretese creditorie attoree e rappresentava, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Con le note depositate il 06/12/2023 il ricorrente rappresentava che a decorrere dal 01/01/2023 gli era stato attribuito il “I livello professionale – profilo Dirigente
di ricerca” ed era stato inquadrato prima nella IV e poi, dal 01/05/2023, nella V
fascia stipendiale, sempre computando i 2/3 soltanto del periodo a tempo indeterminato (16/12/1997 – 31/12/2022) e non anche i 2/3 del periodo a tempo determinato (16/11/1994 – 15/12/1997) e, dedotto che anche al momento del passaggio dal “II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” al “I livello professionale – profilo Dirigente di ricerca” aveva diritto a vedere computato nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro a tempo determinato sì da potere conseguire l'inquadramento nella V fascia stipendiale non, come avvenuto, a decorrere dal 01/05/2023 bensì a già decorrere dal 01/05/2023, chiedeva l'autorizzazione ex art. 420 c.p.c. ad ampliare le domande formulate nel ricorso dichiarando che al momento dell'attribuzione del “I livello professionale – profilo
Dirigente di ricerca” egli andava inquadrato nella V fascia stipendiale con mesi 38
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Part di anzianità e perciò condannando il al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 01/01/2023 per il ricevuto inquadramento nella IV fascia stipendiale, al corrispondente accantonamento dell'indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto ed al versamento in favore dell' CP_2
delle differenze contributive maturate anche dal 01/01/2023.
Sulla scorta delle conclusioni infine rassegnate con le note scritte depositate entro il termine del 03/03/2025, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare può autorizzarsi la chiesta modificazione delle domande, in quanto mera emendatio libelli. Il ricorrente, infatti, non ha operato alcuna modifica né della causa petendi né del petitum del giudizio e si è limitato ad estendere il medesimo thema decidendum, consistente nel mancato computo nell'anzianità di servizio del periodo a tempo determinato e quindi nell'attribuzione della corretta fascia stipendiale di volta in volta spettantegli,
anche alla sopravvenuta situazione determinata dall'attribuzione in corso di causa del “I livello professionale – profilo Dirigente di ricerca”.
2. Sempre in via preliminare si osserva che il diritto al riconoscimento di una determinata anzianità di servizio non è suscettibile di prescrizione e può essere oggetto di accertamento giudiziale senza tempo, avendo, anche recentemente, la
Suprema Corte di Cassazione affermato che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli
insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una
prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano,
con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di
retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e
cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della
prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al
lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma
non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di
crediti ancora non prescritti” (Cass., 30/01/2020, n.2232).
E' vero, tuttavia, che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto, sia per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sia per i contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Sez. Un., 28/12/2023, n. 36197). E controvertendosi nella specie di spettanze retributive in parte maturate nel corso del rapporto di lavoro ed in parte conseguenti alla ricostruzione della carriera operata nel 2002,
nell'individuazione per queste ultime del dies a quo deve tenersi conto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere e dunque dal momento in cui detta ricostruzione della carriera è stata effettuata, nella specie, in concomitanza del passaggio del ricorrente dal profilo di
Ricercatore di livello III al profilo di Primo Ricercatore di livello II avvenuto con decorrenza dal 28/12/2001. Sennonché non è stata allegata dal ricorrente documentazione idonea a dimostrare, prima della proposizione del ricorso,
l'intervenuta puntuale e costante interruzione del termine prescrizionale quinquennale, poiché i prodotti atti interruttivi della prescrizione del 21/12/1998
e del marzo 2010, regolarmente portati a conoscenza del destinatario, sono stati seguiti da un atto interruttivo della prescrizione datato 08/10/2020 del cui invio a mezzo posta elettronica certificata non vi è prova alcuna. Deve conseguentemente dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti antecedenti al quinquennio
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anteriore alla data di deposito del ricorso.
3. Venendo al merito di questo, deve essere anzitutto disattesa l'eccezione di irretroattività della direttiva 1999/70/CE formulata dalla difesa erariale.
Ed infatti – fermo restando, in termini generali, che l'immediata applicabilità
delle direttive comunitarie sufficientemente dettagliate nei propri contenuti è
stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 64/1990
e, successivamente, con la sentenza n. 168/1991 - con riferimento alla direttiva specificamente invocata in questa sede, non può non osservarsi che la CGUE ha avuto modo di chiarire che: “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in
forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o
parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale
direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di
tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato
successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da
ragioni oggettive” (sentenza del 19/09/2024 pronunciata nella causa C-439/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in un giudizio proposto da altro lavoratore nei
Part confronti del ed avente oggetto analogo a quello del presente giudizio).
4. In ordine al principio di non discriminazione correlato all'applicabilità della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, poi, deve precisarsi che la Corte di Giustizia
ha già avuto modo di evidenziare quanto segue:
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti
dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo
di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo
attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del
diritto interno (CGUE 15/04/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/09/2007, causa
C-307/05, Del;
8/09/2011, causa C177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo e per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5
del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di
una condizione di impiego riservata ai lavoratori a tempo indeterminato,
allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., p. 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE
9/07/2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.,
punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18/10/2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa
C393/11, Bertazzi).
5. Alla luce di tali principi sono ampiamente superate tutte le eccezioni sollevate dal CNR circa l'esistenza di fatti impeditivi al riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente, quali per esempio il fatto che l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta senza il superamento di prove concorsuali. Conformemente a quanto affermato nelle pronunce della CGUE sopra richiamate, piuttosto, la disparità di trattamento retributivo può ritenersi giustificata soltanto qualora sia dimostrata –
con onere integralmente a carico della parte resistente - l'esistenza di “ragioni oggettive” strettamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione.
Nel caso in esame, secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale,
l'esistenza di tali ragioni oggettive deve essere esclusa.
Ed infatti, la documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. allegati 9, 10 e 11)
dimostra lo svolgimento da parte del medesimo, presso il Centro Ricerche sui
Sistemi Elettrici di Potenza (CERISEP), nel periodo di assunzione a tempo determinato, di attività di ricerca e di supporto alla didattica analoga e sovrapponibile a quella espletata successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, nonché l'assunzione della responsabilità di progetti di ricerca perfettamente coincidente con quella di un ricercatore di III livello assunto a tempo indeterminato.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, come dedotto correttamente dalla stessa parte, ad esempio emerge: - che molte attività di ricerca e relative
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pubblicazioni iniziate dal ricorrente come borsista o ricercatore a tempo determinato, attestate dal direttore del Centro, prof. siano state Persona_1
poi proseguite senza soluzione di continuità come ricercatore a tempo indeterminato;
- che, dal 1991 al 2011, la collana CERISEP contiene circa 130
pubblicazioni in cui il ricorrente è stato autore o coautore e che la maggior parte di tali pubblicazioni è inerente alle tematiche riguardanti l'area disciplinare concorsuale 7.1 (Elettronica - campi elettromagnetici – macchine elettriche) del bando 310.2.38 cui, solo in seguito, il ricorrente partecipava per diventare ricercatore a tempo indeterminato;
- che, nell'anno 1996, il ricorrente veniva nominato responsabile per un'attività del progetto finalizzato “Beni culturali” del
CNR di durata quinquennale, portato a compimento nell'anno 2000 e, dunque,
dopo il passaggio a tempo indeterminato;
- che, a partire dall'anno accademico
1992/1993 e fino all'anno accademico 2000/2001, il ricorrente ha tenuto seminari integrativi per gli studenti del corso di “Elettronica industriale di potenza” per il corso di laurea in ingegneria elettrica dell'Università di Palermo.
In sintesi, la documentazione prodotta dal ricorrente fornisce elementi, certi ed oggettivi che non possono non indurre a ritenere la “sovrapponibilità” dell'attività
da egli svolta quale lavoratore a tempo determinato e dell'attività dallo stesso espletata quale lavoratore a tempo indeterminato.
Part Del resto, il non ha neppure contestato in punto di fatto che il ricorrente avesse svolto anche nella vigenza dei contratti a tempo determinato le mansioni proprie del medesimo profilo di inquadramento con cui venne poi assunto a tempo indeterminato, limitandosi a rilevare che dette mansioni si riferissero a specifici progetti.
6. Dunque, per quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta con il
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera mediante computo nell'anzianità di servizio utile all'acquisizione dei livelli e delle
Part fasce stipendiali previste dal CCNL dell'attività lavorativa prestata presso il con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997, e la condanna
Part del anche al pagamento, nei limiti della eccepita prescrizione, delle differenze retributive e contributive maturate dal ricorrente, anche in punto di indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto, per effetto della maggiore anzianità di servizio riconosciutagli con questa sentenza.
Part
8. E' bene rilevare che infondata appare l'eccezione sollevata dal il quale, al momento della propria costituzione in giudizio, ha richiamato la disciplina del trattamento economico per i Ricercatori e Tecnologi dettata dall'art. 4, sezione II,
del CCNL 5 marzo 1998 (Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica, biennio 1996-1997).
Vero è, infatti, che alla stregua di tale disposizione “
5. In corrispondenza
dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare
svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di
appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B.
6. Il passaggio tra
la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà
essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base
dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco
del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della
regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai
soggetti interessati […]”. Ma, come affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi (ex multis Trib. Firenze, n. 103/2023 e le
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ulteriori pronunce quivi richiamate), con riferimento ai passaggi di fascia stipendiale la disciplina contrattuale prevede per i livelli I, II e III di ricercatore e tecnologo una acquisizione sostanzialmente automatica degli incrementi
Part stipendiali progressivi, tant'è che – come specificato nelle stesse note del inviate nel tempo al ricorrente in occasione dei passaggi da una fascia all'altra (all.
13 della produzione allegata al ricorso) – “la verifica in questione non deve
comportare alcuna valutazione scientifica dell'attività individuale svolta dal
dipendente. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati
al ricercatore tecnologo siano stati eseguiti con regolarità e cura”, si riduce pertanto alla presentazione da parte del dipendente medesimo di una relazione che “dovrà risultare sintetica e contenere una breve descrizione dell'attività
svolta nel periodo considerato con riferimento ai compiti assegnati agli
eventuali incarichi attribuiti” della quale l'ente si limita a riscontrare la veridicità.
9. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, tenendo conto della limitata attività istruttoria svolta e del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
◊
Così deciso in Palermo, il 07/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.
Gabriele Lo Verso mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12145/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO VERSO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI PALERMO)
(Avv.ta ADRIANA GIOVANNA RIZZO) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera mediante computo nell'anzianità di servizio utile all'acquisizione dei livelli e delle
Tribunale di Palermo sez. Lavoro fasce stipendiali previsti dal CCNL di settore dell'attività lavorativa prestata
Part presso il con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997;
Part
◊ condanna il al pagamento, nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, delle differenze retributive e contributive maturate dal ricorrente, anche in punto di indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto, per effetto della maggiore anzianità di servizio riconosciutagli con questa sentenza;
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di 2/3 delle spese di lite, che liquida in tal misura in complessivi euro 3.086,00, oltre spese vive documentate, rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, compensandone la restante parte.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare il suo diritto al riconoscimento del periodo di attività svolta in favore
Part del con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997 ai fini dell'anzianità di servizio e dell'attribuzione delle legittime fasce stipendiali maturate nel tempo, di dichiarare ch'egli ha maturato la VI fascia stipendiale nel
“II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” in data 01/04/2018, di volere
Part conseguentemente condannare il a corrispondergli le differenze retributive maturate per euro 75.510,39, di volere dichiarare che a titolo di accantonamento indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto gli spetta una maggiorazione
Part di euro 5.306,50 e di volere, infine, condannare il alla regolarizzazione della sua posizione contributiva. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva la
Part violazione, da parte del dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/12/2023,
l' nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi il CP_2
datore di lavoro al versamento dei contributi nei limiti della maturata
Part prescrizione, mentre il costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/12/2023, eccepiva preliminarmente la prescrizione delle pretese creditorie attoree e rappresentava, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Con le note depositate il 06/12/2023 il ricorrente rappresentava che a decorrere dal 01/01/2023 gli era stato attribuito il “I livello professionale – profilo Dirigente
di ricerca” ed era stato inquadrato prima nella IV e poi, dal 01/05/2023, nella V
fascia stipendiale, sempre computando i 2/3 soltanto del periodo a tempo indeterminato (16/12/1997 – 31/12/2022) e non anche i 2/3 del periodo a tempo determinato (16/11/1994 – 15/12/1997) e, dedotto che anche al momento del passaggio dal “II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” al “I livello professionale – profilo Dirigente di ricerca” aveva diritto a vedere computato nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro a tempo determinato sì da potere conseguire l'inquadramento nella V fascia stipendiale non, come avvenuto, a decorrere dal 01/05/2023 bensì a già decorrere dal 01/05/2023, chiedeva l'autorizzazione ex art. 420 c.p.c. ad ampliare le domande formulate nel ricorso dichiarando che al momento dell'attribuzione del “I livello professionale – profilo
Dirigente di ricerca” egli andava inquadrato nella V fascia stipendiale con mesi 38
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Part di anzianità e perciò condannando il al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 01/01/2023 per il ricevuto inquadramento nella IV fascia stipendiale, al corrispondente accantonamento dell'indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto ed al versamento in favore dell' CP_2
delle differenze contributive maturate anche dal 01/01/2023.
Sulla scorta delle conclusioni infine rassegnate con le note scritte depositate entro il termine del 03/03/2025, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare può autorizzarsi la chiesta modificazione delle domande, in quanto mera emendatio libelli. Il ricorrente, infatti, non ha operato alcuna modifica né della causa petendi né del petitum del giudizio e si è limitato ad estendere il medesimo thema decidendum, consistente nel mancato computo nell'anzianità di servizio del periodo a tempo determinato e quindi nell'attribuzione della corretta fascia stipendiale di volta in volta spettantegli,
anche alla sopravvenuta situazione determinata dall'attribuzione in corso di causa del “I livello professionale – profilo Dirigente di ricerca”.
2. Sempre in via preliminare si osserva che il diritto al riconoscimento di una determinata anzianità di servizio non è suscettibile di prescrizione e può essere oggetto di accertamento giudiziale senza tempo, avendo, anche recentemente, la
Suprema Corte di Cassazione affermato che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli
insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una
prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano,
con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di
retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e
cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della
prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al
lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma
non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di
crediti ancora non prescritti” (Cass., 30/01/2020, n.2232).
E' vero, tuttavia, che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto, sia per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sia per i contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Sez. Un., 28/12/2023, n. 36197). E controvertendosi nella specie di spettanze retributive in parte maturate nel corso del rapporto di lavoro ed in parte conseguenti alla ricostruzione della carriera operata nel 2002,
nell'individuazione per queste ultime del dies a quo deve tenersi conto che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere e dunque dal momento in cui detta ricostruzione della carriera è stata effettuata, nella specie, in concomitanza del passaggio del ricorrente dal profilo di
Ricercatore di livello III al profilo di Primo Ricercatore di livello II avvenuto con decorrenza dal 28/12/2001. Sennonché non è stata allegata dal ricorrente documentazione idonea a dimostrare, prima della proposizione del ricorso,
l'intervenuta puntuale e costante interruzione del termine prescrizionale quinquennale, poiché i prodotti atti interruttivi della prescrizione del 21/12/1998
e del marzo 2010, regolarmente portati a conoscenza del destinatario, sono stati seguiti da un atto interruttivo della prescrizione datato 08/10/2020 del cui invio a mezzo posta elettronica certificata non vi è prova alcuna. Deve conseguentemente dichiararsi l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti antecedenti al quinquennio
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anteriore alla data di deposito del ricorso.
3. Venendo al merito di questo, deve essere anzitutto disattesa l'eccezione di irretroattività della direttiva 1999/70/CE formulata dalla difesa erariale.
Ed infatti – fermo restando, in termini generali, che l'immediata applicabilità
delle direttive comunitarie sufficientemente dettagliate nei propri contenuti è
stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 64/1990
e, successivamente, con la sentenza n. 168/1991 - con riferimento alla direttiva specificamente invocata in questa sede, non può non osservarsi che la CGUE ha avuto modo di chiarire che: “La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in
forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o
parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale
direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di
tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato
successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da
ragioni oggettive” (sentenza del 19/09/2024 pronunciata nella causa C-439/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in un giudizio proposto da altro lavoratore nei
Part confronti del ed avente oggetto analogo a quello del presente giudizio).
4. In ordine al principio di non discriminazione correlato all'applicabilità della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, poi, deve precisarsi che la Corte di Giustizia
ha già avuto modo di evidenziare quanto segue:
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti
dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo
di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo
attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del
diritto interno (CGUE 15/04/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/09/2007, causa
C-307/05, Del;
8/09/2011, causa C177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo e per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5
del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di
una condizione di impiego riservata ai lavoratori a tempo indeterminato,
allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., p. 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE
9/07/2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.,
punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18/10/2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa
C393/11, Bertazzi).
5. Alla luce di tali principi sono ampiamente superate tutte le eccezioni sollevate dal CNR circa l'esistenza di fatti impeditivi al riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente, quali per esempio il fatto che l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta senza il superamento di prove concorsuali. Conformemente a quanto affermato nelle pronunce della CGUE sopra richiamate, piuttosto, la disparità di trattamento retributivo può ritenersi giustificata soltanto qualora sia dimostrata –
con onere integralmente a carico della parte resistente - l'esistenza di “ragioni oggettive” strettamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione.
Nel caso in esame, secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale,
l'esistenza di tali ragioni oggettive deve essere esclusa.
Ed infatti, la documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. allegati 9, 10 e 11)
dimostra lo svolgimento da parte del medesimo, presso il Centro Ricerche sui
Sistemi Elettrici di Potenza (CERISEP), nel periodo di assunzione a tempo determinato, di attività di ricerca e di supporto alla didattica analoga e sovrapponibile a quella espletata successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, nonché l'assunzione della responsabilità di progetti di ricerca perfettamente coincidente con quella di un ricercatore di III livello assunto a tempo indeterminato.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, come dedotto correttamente dalla stessa parte, ad esempio emerge: - che molte attività di ricerca e relative
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pubblicazioni iniziate dal ricorrente come borsista o ricercatore a tempo determinato, attestate dal direttore del Centro, prof. siano state Persona_1
poi proseguite senza soluzione di continuità come ricercatore a tempo indeterminato;
- che, dal 1991 al 2011, la collana CERISEP contiene circa 130
pubblicazioni in cui il ricorrente è stato autore o coautore e che la maggior parte di tali pubblicazioni è inerente alle tematiche riguardanti l'area disciplinare concorsuale 7.1 (Elettronica - campi elettromagnetici – macchine elettriche) del bando 310.2.38 cui, solo in seguito, il ricorrente partecipava per diventare ricercatore a tempo indeterminato;
- che, nell'anno 1996, il ricorrente veniva nominato responsabile per un'attività del progetto finalizzato “Beni culturali” del
CNR di durata quinquennale, portato a compimento nell'anno 2000 e, dunque,
dopo il passaggio a tempo indeterminato;
- che, a partire dall'anno accademico
1992/1993 e fino all'anno accademico 2000/2001, il ricorrente ha tenuto seminari integrativi per gli studenti del corso di “Elettronica industriale di potenza” per il corso di laurea in ingegneria elettrica dell'Università di Palermo.
In sintesi, la documentazione prodotta dal ricorrente fornisce elementi, certi ed oggettivi che non possono non indurre a ritenere la “sovrapponibilità” dell'attività
da egli svolta quale lavoratore a tempo determinato e dell'attività dallo stesso espletata quale lavoratore a tempo indeterminato.
Part Del resto, il non ha neppure contestato in punto di fatto che il ricorrente avesse svolto anche nella vigenza dei contratti a tempo determinato le mansioni proprie del medesimo profilo di inquadramento con cui venne poi assunto a tempo indeterminato, limitandosi a rilevare che dette mansioni si riferissero a specifici progetti.
6. Dunque, per quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta con il
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera mediante computo nell'anzianità di servizio utile all'acquisizione dei livelli e delle
Part fasce stipendiali previste dal CCNL dell'attività lavorativa prestata presso il con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997, e la condanna
Part del anche al pagamento, nei limiti della eccepita prescrizione, delle differenze retributive e contributive maturate dal ricorrente, anche in punto di indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto, per effetto della maggiore anzianità di servizio riconosciutagli con questa sentenza.
Part
8. E' bene rilevare che infondata appare l'eccezione sollevata dal il quale, al momento della propria costituzione in giudizio, ha richiamato la disciplina del trattamento economico per i Ricercatori e Tecnologi dettata dall'art. 4, sezione II,
del CCNL 5 marzo 1998 (Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica, biennio 1996-1997).
Vero è, infatti, che alla stregua di tale disposizione “
5. In corrispondenza
dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare
svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di
appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B.
6. Il passaggio tra
la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà
essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base
dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco
del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della
regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai
soggetti interessati […]”. Ma, come affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi (ex multis Trib. Firenze, n. 103/2023 e le
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ulteriori pronunce quivi richiamate), con riferimento ai passaggi di fascia stipendiale la disciplina contrattuale prevede per i livelli I, II e III di ricercatore e tecnologo una acquisizione sostanzialmente automatica degli incrementi
Part stipendiali progressivi, tant'è che – come specificato nelle stesse note del inviate nel tempo al ricorrente in occasione dei passaggi da una fascia all'altra (all.
13 della produzione allegata al ricorso) – “la verifica in questione non deve
comportare alcuna valutazione scientifica dell'attività individuale svolta dal
dipendente. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati
al ricercatore tecnologo siano stati eseguiti con regolarità e cura”, si riduce pertanto alla presentazione da parte del dipendente medesimo di una relazione che “dovrà risultare sintetica e contenere una breve descrizione dell'attività
svolta nel periodo considerato con riferimento ai compiti assegnati agli
eventuali incarichi attribuiti” della quale l'ente si limita a riscontrare la veridicità.
9. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, tenendo conto della limitata attività istruttoria svolta e del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
◊
Così deciso in Palermo, il 07/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro