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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/10/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7227/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. VITO FLORIO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona, alla Via Marco Polo n. 2/A.
RICORRENTE contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. ERMINIA CONTINI, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Euclide n. 26,
CONVENUTA/RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente:
1 “1. Voler adottare le soluzioni ed i provvedimenti ritenuti più adeguati alle esigenze della minore nel rispetto del ruolo e della responsabilità di ciascun genitore;
2. Ammonire la IG.ra al rispetto della bigenitorialità ai sensi Parte_2 degli artt. 30 Costituzione, l'art. 147 e 155 c.c., disponendo che ambedue i genitori esercitino la potestà di comune accordo sulle questioni di maggiore interesse per la figlia relative a: istruzione educazione e salute, così come sulle decisioni di straordinaria amministrazione;
3. Disporre l'ammonimento alla madre affinché non frapponga ostacoli e/o limiti ingiustificati ai contatti padre/figlia, in ossequio alla bigenitorialità suddetta, invitandola ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale del padre.
Seguendo le modalità disposte con Decreto emesso dal Tribunale di Verona in data
22/11/2022, nell'ambito del procedimento recante il nr. 7815/2021 V.G.;
4. Stabilire una fascia oraria dalle h 15 alle h 17 in cui la figlia sia raggiungibile telefonicamente dal padre;
5. Stabilire, aprioristicamente, l'entità delle sanzioni cui la IG.ra è soggetta per CP_1 ogni inosservanza specifica degli obblighi connessi alla pronuncia giudiziale del
Tribunale di Verona in ordine alla modalità di visita e dei rapporti del ricorrente con la figlia ex art. 473 bis 39 lettera b)
6. Condannare la medesima, altresì, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art 473 bis 39 lettera c) in considerazione delle gravi inadempienze dalla stessa poste in atto per i motivi di cui in narrativa;
7. Disporre a carico della IG.ra , il risarcimento del danno nei confronti del CP_1
IG. , nonché, d'ufficio, il risarcimento del danno a favore della Parte_1 minore per le violazioni del principio di bigenitorialità e del diritto di visita, ex art 473 bis 39 comma 2, stante i comportamenti materni denotati dalla cd. “malice”, con conseguente lesione dei diritti fondamentali della persona;
8. Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
2 Conclusioni della resistente/convenuta:
“CHIEDE che la S.V. Ill.ma Voglia, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
IN VIA RICONVENZIONALE: atteso l'inadempimento del sig. in danno della Pt_1 resistente relativo al mancato pagamento delle spese straordinarie cosi come sancito nel decreto emesso dal Tribunale di Verona in data 22.11.22, provvedere all'ammonimento del medesimo, nonché alla condanna al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art.473 bis 39 cpc nella misura di cui alla lettera c) del predetto articolo;
stabilire altresì la sanzione per ogni inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del pagamento delle spese straordinarie
IN OGNI CASO: Con vittoria competenze, spese oltre ad accessori di legge.”
Per il Pubblico Ministero: “Nulla si oppone”
Motivi in fatto ed in diritto
Il procedimento ha per oggetto le istanze introdotte da con ricorso ex Parte_1 art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti di in cui chiede: Parte_2
- l'adozione dei provvedimenti più adeguati all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla minore , nata il [...], Persona_1 considerato quanto stabilito dal Tribunale di Verona con il decreto deliberato nella camera di consiglio del 22.11.2022;
- l'ammonimento della resistente/convenuta in relazione a:
o rispetto della bigenitorialità quanto alle scelte di vita della minore;
o rispetto del diritto di visita e delle frequentazioni padre-figlia;
- individuazione di fascia oraria 15-17,00 per i contatti telefonici padre-figlia;
3 - sanzioni alla resistente/convenuta, ex art. 473 bis. 39 lett. b) e c), per ogni inadempienza;
- condanna della resistente/convenuta al risarcimento dei danni sia verso il ricorrente che verso la minore;
- vittoria di spese.
Costituitasi, la resistente/convenuta replica:
- sussiste elevata litigiosità/conflittualità tra le parti, come da relazione dei Servizi
Sociali depositata nel precedente procedimento (dc. 2);
- il ricorrente assume atteggiamenti denigratori verso la madre anche in presenza della minore;
- si è realizzato un distacco emotivo della minore, che non vuole vedere il padre, specie dopo il rientro da un viaggio con lui in Calabria nel febbraio del 2023;
- quando è dal padre la minore continua a chiamare la madre perché la vada a riprendere;
- già in passato il padre non rispettava il diritto di visita e, di fatto, non interagisce tuttora con la figlia;
- la necessità del recupero della relazione padre/figlia;
- l'inadempimento del ricorrente sul piano economico (spese straordinarie).
In via riconvenzionale la convenuta/resistente chiede l'ammonimento del ricorrente a pagare le spese straordinarie, nonché la condanna al pagamento di sanzione amministrativa e ad un importo per ogni giorno di ritardo nel pagamento di tali spese.
Premesso che, laddove si tratta di adottare provvedimenti in favore dei minori, non sono utilmente invocabili eventuali decadenze in cui sia incorsa l'una o l'altra parte, appare opportuna una disamina dell'evoluzione dei rapporti tra le parti e tra ciascuna di loro e la figlia nel corso del procedimento.
4 Sin dalla prima udienza del 18.07.2023 sono stati incaricati in via d'urgenza i Servizi
Sociali con l'incarico specifico di riattivare – nelle forme e nelle modalità più consone all'interesse di – la sua relazione con il padre, se del caso fornendo alla minore Per_1 un supporto psicologico ed ai genitori un supporto alla genitorialità.
Nella relazione depositata il 7.11.2023 i Servizi danno atto di come madre e figlia, a seguito dello sloggio dalla precedente abitazione, si fossero trasferite in un appartamento messo a disposizione dal Comune di Bardolino e da don Controparte_2 in attesa dell'attribuzione di un immobile Ater. È confermata la conflittualità tra le parti e le loro modalità di comunicazione “disfunzionali”, accentuate anche dalle problematiche di tipo economico. Solo con il tempo la resistente/convenuta si è mostrata più aperta a sostenere la relazione padre-figlia, dando atto di come in una fase iniziale non fosse stato facile organizzare visite facilitanti, anche per gli impegni lavorativi della convenuta/resistente.
All'udienza del 14 novembre 2023 le parti hanno trovato un'intesa per un ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia.
I Servizi nella relazione del 13.03.2024 danno atto di come i genitori fossero riusciti a concordare il riparto delle vacanze natalizie in base ai rispettivi impegni di lavoro, a recarsi insieme alla visita presso la Scuola secondaria di primo grado in cui era stata iscritta e, altresì, ad accordarsi su altre visite e su accompagnamenti a scuola ed Per_1 attività extrascolastiche della minore. Madre e figlia nel frattempo hanno reperito una soluzione abitativa a Bussolengo e sono bene organizzate. I pernotti di presso il Per_1 padre non erano ancora iniziati per alcune difficoltà e resistenze della minore. Si riporta quindi un miglioramento della situazione rispetto all'assetto iniziale, salve recenti incomprensioni tra le parti: i Servizi suggeriscono pertanto la prosecuzione del sostegno alla genitorialità.
Vi è stato un ulteriore intoppo nelle frequentazioni padre-figlia a marzo 2024, tanto da dovere sollecitare la presa in carico della minore sul piano psicologico. Nella relazione del 14.10.2024 i Servizi dichiarano di avere ritenuto più opportuno far partecipare a gruppi di parola e che gli incontri sarebbero iniziati ad ottobre. Per_1
5 Ad aprile 2024 le frequentazioni padre/figlia sono riprese. La minore, quanto ad attività extrascolastiche, è iscritta ad equitazione (quando è con il papà) e a pallavolo. Con il trasferimento di madre e figlia a Bussolengo vi è stato anche un cambio nei Servizi di riferimento.
All'udienza del 22 ottobre 2024 di fatto emerge come la relazione padre-figlia sembri in via di miglioramento, mentre la comunicazione tra i genitori rimane in stallo, verosimilmente anche per questioni di natura economica.
Il 28 maggio 2025 è depositato un ulteriore aggiornamento in cui, in sintesi, è confermato quanto già emerso in precedenza ed i Servizi stessi indicano la necessità di un monitoraggio della situazione.
All'udienza del 4 giugno 2025 il signor ha comunicato il sopravvenuto cambio Pt_1 di lavoro e, quindi, la circostanza di avere a disposizione un intero giorno infrasettimanale (il martedì) ed una sera (all'epoca dell'udienza il mercoledì), mentre, operando nel settore turistico, nei weekend è impegnato sul luogo di lavoro. I procuratori delle parti hanno chiesto che la causa sia mandata a decisione a mezzo udienza cartolare e con termine per note conclusive.
Se inizialmente i Servizi Sociali hanno riferito di una non collaborazione da parte della resistente/convenuta in termini di disponibilità a favorire e agevolare la relazione padre/figlia, la situazione è però migliorata nel corso del tempo, nel senso che quanto meno gli incontri del genitore con sono stati attuati ed anche il rapporto tra i due Per_1
è progredito in senso positivo, per quanto permanga il problema del pernotto della minore presso il padre. Deve del resto prendersi atto che la convenuta/resistente, specie nel periodo di introduzione del giudizio, si è trovata ad affrontare concrete difficoltà legate al non essere automunita, allo sfratto ed alla necessità di reperire un alloggio, oltre che di conciliare i vari impegni anche della figlia con i propri orari lavorativi.
I files audio depositati dalla resistente, inoltre, denotano modalità comunicative da parte del ricorrente, che certamente non avevano favorito la di lei collaborazione.
6 In presenza di un contesto iniziale di così elevata conflittualità, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per accogliere le istanze di ammonimento e di condanna avanzate dal ricorrente e mantenute anche nelle conclusioni finali. Appare significativo che il sostegno alla genitorialità fornito dai Servizi abbia consentito alle parti di acquisire nel tempo una certa autonomia nel gestire gli incontri padre-figlia, migliorando la situazione iniziale, chiaro indice che, in questo caso, è il sostegno alla genitorialità per ambo le parti lo strumento che ha portato e può portare frutti positivi, più che gli ammonimenti o i provvedimenti sanzionatori.
Parimenti non vi sono i presupposti per accogliere le istanze di ammonimento e condannatorie avanzate in via riconvenzionale dalla resistente/convenuta nei confronti del ricorrente, attinenti ad un pregresso debito per le spese accessorie e straordinarie per la minore, senza che constino, invece, attuali e reiterati inadempimenti.
Nelle proprie istanze, ribadite anche da ultimo, il ricorrente chiede al Tribunale anche
“di adottare le soluzioni ed i provvedimenti ritenuti più adeguati alle esigenze della minore nel rispetto del ruolo e della responsabilità di ciascun genitore”, senza però formulare alcuna specifica richiesta nemmeno negli scritti finali.
Premesso che non si ritiene di intervenire in ordine ad affido e residenza prevalente della minore, né in ordine agli obblighi di natura economica, resta da valutare se sia opportuno o meno intervenire – nel preminente interesse della minore – sulla regolamentazione delle visite, come prevista nel decreto del 2022, che è la seguente: “… alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sig. , nel periodo in cui questi Pt_1
è impegnato con il proprio lavoro stagionale, il diritto di tenere con sé la figlia va limitato al suo giorno libero, con pernottamento della figlia presso di sé e obbligo di accompagnare il giorno successivo a scuola ovvero dalla madre, a seconda Per_1 degli impegni della figlia (salvo, in ogni caso, l'eventuale diverso accordo delle parti)”.
Queste le dichiarazioni rese all'epoca dal signor , riportate in decreto: “prima Pt_1 vedevo la bambina martedì e venerdì, adesso che lavoro a tempo pieno, il mio unico giorno libero è martedì”.
7 All'udienza del 3 giugno 2025 signor ha riferito: “Ho cambiato lavoro, come Pt_1 già comunicato in atti, e posso essere a disposizione un giorno intero infrasettimana, di martedì, e una sera, che per ora è quella del mercoledì. Preciso che in questo nuovo lavoro mi è stato garantito un giorno intero di riposo infrasettimana più, sempre infrasettimana, una sera, che, al momento, è il mercoledì. Il week end mi è impossibile prendere tempo dal lavoro visto il settore turistico e la stagione. Preciso che oggi ho chiesto di ritirare la figlia un po' più tardi dall'uscita di scuola.”
A ben vedere, quindi, rispetto al tempo di adozione del decreto del 2023, la modifica di recente sopravvenuta attiene al fatto che, oltre al giorno intero libero dal lavoro, il ricorrente può ora contare anche su di una sera infrasettimanale libera.
A fronte di tale limitata sopravvenienza, non si ritiene di intervenire in senso modificativo sull'attuale regolamentazione, fermo restando che le parti dovranno coordinarsi al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto/dovere di visita del padre con la figlia, a seconda dei reciproci impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici di . Resta, poi, l'impegno di ambo le parti di favorire il pernotto di Per_1
presso il padre. Per_1
In tal senso, come del resto indicato dagli stessi Servizi nella relazione da ultimo depositata, appare necessario disporre d'ufficio l'apertura di un procedimento di vigilanza, ex art. 337 c.c., avanti al Giudice tutelare, per il monitoraggio delle condizioni della minore e dell'andamento della relazione padre-figlia, proseguendo nel sostegno alla genitorialità anche al fine di favorire l'inserimento dei pernotti.
Tra le istanze del ricorrente permane, infine, quella di garantire una fascia oraria dalle
15,00 alle 17,00 in cui egli possa raggiungere al telefono (chiamate e/o videochiamate) la figlia. In assenza di ulteriori precisazioni negli scritti conclusivi, appare congruo indicare, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, oltre che con gli impegni lavorativi della resistente/convenuta, la fascia che va dalle
15,00 alle 16,00 l'orario in cui il padre possa chiamarla la figlia quando non la tiene con sé, salvi diversi accordi tra le parti.
8 Si precisa infine che non si è proceduto all'ascolto di da parte del Giudice (la Per_1 minore ha compiuto dodici anni nella fase finale del procedimento), considerati il progressivo miglioramento della sua condizione, gli ascolti effettuati dai Servizi e l'inopportunità di coinvolgerla ulteriormente nel conflitto genitoriale. Nessuna delle parti ha peraltro chiesto che la minore sia sentita.
Considerate le risultanze del procedimento va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta le istanze di ammonimento e di condanna di cui al ricorso;
- rigetta le istanze di ammonimento e di condanna di cui alle domande riconvenzionali della resistente/convenuta;
- ad integrazione di quanto già disposto nel decreto del Tribunale di Verona, adottato nella camera di consiglio del 22.11.2022, individua la fascia oraria dalle
15,00 alle 16,00 in cui il padre possa chiamare la figlia quando non la tiene con sé, salvi diversi accordi tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite;
- dispone l'apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. davanti al Giudice tutelare, con incarico ai Servizi di monitorare le condizioni della minore e l'andamento della relazione padre-figlia, proseguendo nel sostegno alla genitorialità anche al fine di favorire l'inserimento dei pernotti;
i
Servizi incaricati relazioneranno al Giudice tutelare con cadenza almeno semestrale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi incaricati e per gli adempimenti di cui all'art. 337 c.c.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
La giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7227/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. VITO FLORIO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona, alla Via Marco Polo n. 2/A.
RICORRENTE contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. ERMINIA CONTINI, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Euclide n. 26,
CONVENUTA/RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente:
1 “1. Voler adottare le soluzioni ed i provvedimenti ritenuti più adeguati alle esigenze della minore nel rispetto del ruolo e della responsabilità di ciascun genitore;
2. Ammonire la IG.ra al rispetto della bigenitorialità ai sensi Parte_2 degli artt. 30 Costituzione, l'art. 147 e 155 c.c., disponendo che ambedue i genitori esercitino la potestà di comune accordo sulle questioni di maggiore interesse per la figlia relative a: istruzione educazione e salute, così come sulle decisioni di straordinaria amministrazione;
3. Disporre l'ammonimento alla madre affinché non frapponga ostacoli e/o limiti ingiustificati ai contatti padre/figlia, in ossequio alla bigenitorialità suddetta, invitandola ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale del padre.
Seguendo le modalità disposte con Decreto emesso dal Tribunale di Verona in data
22/11/2022, nell'ambito del procedimento recante il nr. 7815/2021 V.G.;
4. Stabilire una fascia oraria dalle h 15 alle h 17 in cui la figlia sia raggiungibile telefonicamente dal padre;
5. Stabilire, aprioristicamente, l'entità delle sanzioni cui la IG.ra è soggetta per CP_1 ogni inosservanza specifica degli obblighi connessi alla pronuncia giudiziale del
Tribunale di Verona in ordine alla modalità di visita e dei rapporti del ricorrente con la figlia ex art. 473 bis 39 lettera b)
6. Condannare la medesima, altresì, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art 473 bis 39 lettera c) in considerazione delle gravi inadempienze dalla stessa poste in atto per i motivi di cui in narrativa;
7. Disporre a carico della IG.ra , il risarcimento del danno nei confronti del CP_1
IG. , nonché, d'ufficio, il risarcimento del danno a favore della Parte_1 minore per le violazioni del principio di bigenitorialità e del diritto di visita, ex art 473 bis 39 comma 2, stante i comportamenti materni denotati dalla cd. “malice”, con conseguente lesione dei diritti fondamentali della persona;
8. Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
2 Conclusioni della resistente/convenuta:
“CHIEDE che la S.V. Ill.ma Voglia, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
IN VIA RICONVENZIONALE: atteso l'inadempimento del sig. in danno della Pt_1 resistente relativo al mancato pagamento delle spese straordinarie cosi come sancito nel decreto emesso dal Tribunale di Verona in data 22.11.22, provvedere all'ammonimento del medesimo, nonché alla condanna al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art.473 bis 39 cpc nella misura di cui alla lettera c) del predetto articolo;
stabilire altresì la sanzione per ogni inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del pagamento delle spese straordinarie
IN OGNI CASO: Con vittoria competenze, spese oltre ad accessori di legge.”
Per il Pubblico Ministero: “Nulla si oppone”
Motivi in fatto ed in diritto
Il procedimento ha per oggetto le istanze introdotte da con ricorso ex Parte_1 art. 473 bis 39 c.p.c. nei confronti di in cui chiede: Parte_2
- l'adozione dei provvedimenti più adeguati all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla minore , nata il [...], Persona_1 considerato quanto stabilito dal Tribunale di Verona con il decreto deliberato nella camera di consiglio del 22.11.2022;
- l'ammonimento della resistente/convenuta in relazione a:
o rispetto della bigenitorialità quanto alle scelte di vita della minore;
o rispetto del diritto di visita e delle frequentazioni padre-figlia;
- individuazione di fascia oraria 15-17,00 per i contatti telefonici padre-figlia;
3 - sanzioni alla resistente/convenuta, ex art. 473 bis. 39 lett. b) e c), per ogni inadempienza;
- condanna della resistente/convenuta al risarcimento dei danni sia verso il ricorrente che verso la minore;
- vittoria di spese.
Costituitasi, la resistente/convenuta replica:
- sussiste elevata litigiosità/conflittualità tra le parti, come da relazione dei Servizi
Sociali depositata nel precedente procedimento (dc. 2);
- il ricorrente assume atteggiamenti denigratori verso la madre anche in presenza della minore;
- si è realizzato un distacco emotivo della minore, che non vuole vedere il padre, specie dopo il rientro da un viaggio con lui in Calabria nel febbraio del 2023;
- quando è dal padre la minore continua a chiamare la madre perché la vada a riprendere;
- già in passato il padre non rispettava il diritto di visita e, di fatto, non interagisce tuttora con la figlia;
- la necessità del recupero della relazione padre/figlia;
- l'inadempimento del ricorrente sul piano economico (spese straordinarie).
In via riconvenzionale la convenuta/resistente chiede l'ammonimento del ricorrente a pagare le spese straordinarie, nonché la condanna al pagamento di sanzione amministrativa e ad un importo per ogni giorno di ritardo nel pagamento di tali spese.
Premesso che, laddove si tratta di adottare provvedimenti in favore dei minori, non sono utilmente invocabili eventuali decadenze in cui sia incorsa l'una o l'altra parte, appare opportuna una disamina dell'evoluzione dei rapporti tra le parti e tra ciascuna di loro e la figlia nel corso del procedimento.
4 Sin dalla prima udienza del 18.07.2023 sono stati incaricati in via d'urgenza i Servizi
Sociali con l'incarico specifico di riattivare – nelle forme e nelle modalità più consone all'interesse di – la sua relazione con il padre, se del caso fornendo alla minore Per_1 un supporto psicologico ed ai genitori un supporto alla genitorialità.
Nella relazione depositata il 7.11.2023 i Servizi danno atto di come madre e figlia, a seguito dello sloggio dalla precedente abitazione, si fossero trasferite in un appartamento messo a disposizione dal Comune di Bardolino e da don Controparte_2 in attesa dell'attribuzione di un immobile Ater. È confermata la conflittualità tra le parti e le loro modalità di comunicazione “disfunzionali”, accentuate anche dalle problematiche di tipo economico. Solo con il tempo la resistente/convenuta si è mostrata più aperta a sostenere la relazione padre-figlia, dando atto di come in una fase iniziale non fosse stato facile organizzare visite facilitanti, anche per gli impegni lavorativi della convenuta/resistente.
All'udienza del 14 novembre 2023 le parti hanno trovato un'intesa per un ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia.
I Servizi nella relazione del 13.03.2024 danno atto di come i genitori fossero riusciti a concordare il riparto delle vacanze natalizie in base ai rispettivi impegni di lavoro, a recarsi insieme alla visita presso la Scuola secondaria di primo grado in cui era stata iscritta e, altresì, ad accordarsi su altre visite e su accompagnamenti a scuola ed Per_1 attività extrascolastiche della minore. Madre e figlia nel frattempo hanno reperito una soluzione abitativa a Bussolengo e sono bene organizzate. I pernotti di presso il Per_1 padre non erano ancora iniziati per alcune difficoltà e resistenze della minore. Si riporta quindi un miglioramento della situazione rispetto all'assetto iniziale, salve recenti incomprensioni tra le parti: i Servizi suggeriscono pertanto la prosecuzione del sostegno alla genitorialità.
Vi è stato un ulteriore intoppo nelle frequentazioni padre-figlia a marzo 2024, tanto da dovere sollecitare la presa in carico della minore sul piano psicologico. Nella relazione del 14.10.2024 i Servizi dichiarano di avere ritenuto più opportuno far partecipare a gruppi di parola e che gli incontri sarebbero iniziati ad ottobre. Per_1
5 Ad aprile 2024 le frequentazioni padre/figlia sono riprese. La minore, quanto ad attività extrascolastiche, è iscritta ad equitazione (quando è con il papà) e a pallavolo. Con il trasferimento di madre e figlia a Bussolengo vi è stato anche un cambio nei Servizi di riferimento.
All'udienza del 22 ottobre 2024 di fatto emerge come la relazione padre-figlia sembri in via di miglioramento, mentre la comunicazione tra i genitori rimane in stallo, verosimilmente anche per questioni di natura economica.
Il 28 maggio 2025 è depositato un ulteriore aggiornamento in cui, in sintesi, è confermato quanto già emerso in precedenza ed i Servizi stessi indicano la necessità di un monitoraggio della situazione.
All'udienza del 4 giugno 2025 il signor ha comunicato il sopravvenuto cambio Pt_1 di lavoro e, quindi, la circostanza di avere a disposizione un intero giorno infrasettimanale (il martedì) ed una sera (all'epoca dell'udienza il mercoledì), mentre, operando nel settore turistico, nei weekend è impegnato sul luogo di lavoro. I procuratori delle parti hanno chiesto che la causa sia mandata a decisione a mezzo udienza cartolare e con termine per note conclusive.
Se inizialmente i Servizi Sociali hanno riferito di una non collaborazione da parte della resistente/convenuta in termini di disponibilità a favorire e agevolare la relazione padre/figlia, la situazione è però migliorata nel corso del tempo, nel senso che quanto meno gli incontri del genitore con sono stati attuati ed anche il rapporto tra i due Per_1
è progredito in senso positivo, per quanto permanga il problema del pernotto della minore presso il padre. Deve del resto prendersi atto che la convenuta/resistente, specie nel periodo di introduzione del giudizio, si è trovata ad affrontare concrete difficoltà legate al non essere automunita, allo sfratto ed alla necessità di reperire un alloggio, oltre che di conciliare i vari impegni anche della figlia con i propri orari lavorativi.
I files audio depositati dalla resistente, inoltre, denotano modalità comunicative da parte del ricorrente, che certamente non avevano favorito la di lei collaborazione.
6 In presenza di un contesto iniziale di così elevata conflittualità, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per accogliere le istanze di ammonimento e di condanna avanzate dal ricorrente e mantenute anche nelle conclusioni finali. Appare significativo che il sostegno alla genitorialità fornito dai Servizi abbia consentito alle parti di acquisire nel tempo una certa autonomia nel gestire gli incontri padre-figlia, migliorando la situazione iniziale, chiaro indice che, in questo caso, è il sostegno alla genitorialità per ambo le parti lo strumento che ha portato e può portare frutti positivi, più che gli ammonimenti o i provvedimenti sanzionatori.
Parimenti non vi sono i presupposti per accogliere le istanze di ammonimento e condannatorie avanzate in via riconvenzionale dalla resistente/convenuta nei confronti del ricorrente, attinenti ad un pregresso debito per le spese accessorie e straordinarie per la minore, senza che constino, invece, attuali e reiterati inadempimenti.
Nelle proprie istanze, ribadite anche da ultimo, il ricorrente chiede al Tribunale anche
“di adottare le soluzioni ed i provvedimenti ritenuti più adeguati alle esigenze della minore nel rispetto del ruolo e della responsabilità di ciascun genitore”, senza però formulare alcuna specifica richiesta nemmeno negli scritti finali.
Premesso che non si ritiene di intervenire in ordine ad affido e residenza prevalente della minore, né in ordine agli obblighi di natura economica, resta da valutare se sia opportuno o meno intervenire – nel preminente interesse della minore – sulla regolamentazione delle visite, come prevista nel decreto del 2022, che è la seguente: “… alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sig. , nel periodo in cui questi Pt_1
è impegnato con il proprio lavoro stagionale, il diritto di tenere con sé la figlia va limitato al suo giorno libero, con pernottamento della figlia presso di sé e obbligo di accompagnare il giorno successivo a scuola ovvero dalla madre, a seconda Per_1 degli impegni della figlia (salvo, in ogni caso, l'eventuale diverso accordo delle parti)”.
Queste le dichiarazioni rese all'epoca dal signor , riportate in decreto: “prima Pt_1 vedevo la bambina martedì e venerdì, adesso che lavoro a tempo pieno, il mio unico giorno libero è martedì”.
7 All'udienza del 3 giugno 2025 signor ha riferito: “Ho cambiato lavoro, come Pt_1 già comunicato in atti, e posso essere a disposizione un giorno intero infrasettimana, di martedì, e una sera, che per ora è quella del mercoledì. Preciso che in questo nuovo lavoro mi è stato garantito un giorno intero di riposo infrasettimana più, sempre infrasettimana, una sera, che, al momento, è il mercoledì. Il week end mi è impossibile prendere tempo dal lavoro visto il settore turistico e la stagione. Preciso che oggi ho chiesto di ritirare la figlia un po' più tardi dall'uscita di scuola.”
A ben vedere, quindi, rispetto al tempo di adozione del decreto del 2023, la modifica di recente sopravvenuta attiene al fatto che, oltre al giorno intero libero dal lavoro, il ricorrente può ora contare anche su di una sera infrasettimanale libera.
A fronte di tale limitata sopravvenienza, non si ritiene di intervenire in senso modificativo sull'attuale regolamentazione, fermo restando che le parti dovranno coordinarsi al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto/dovere di visita del padre con la figlia, a seconda dei reciproci impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extrascolastici di . Resta, poi, l'impegno di ambo le parti di favorire il pernotto di Per_1
presso il padre. Per_1
In tal senso, come del resto indicato dagli stessi Servizi nella relazione da ultimo depositata, appare necessario disporre d'ufficio l'apertura di un procedimento di vigilanza, ex art. 337 c.c., avanti al Giudice tutelare, per il monitoraggio delle condizioni della minore e dell'andamento della relazione padre-figlia, proseguendo nel sostegno alla genitorialità anche al fine di favorire l'inserimento dei pernotti.
Tra le istanze del ricorrente permane, infine, quella di garantire una fascia oraria dalle
15,00 alle 17,00 in cui egli possa raggiungere al telefono (chiamate e/o videochiamate) la figlia. In assenza di ulteriori precisazioni negli scritti conclusivi, appare congruo indicare, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, oltre che con gli impegni lavorativi della resistente/convenuta, la fascia che va dalle
15,00 alle 16,00 l'orario in cui il padre possa chiamarla la figlia quando non la tiene con sé, salvi diversi accordi tra le parti.
8 Si precisa infine che non si è proceduto all'ascolto di da parte del Giudice (la Per_1 minore ha compiuto dodici anni nella fase finale del procedimento), considerati il progressivo miglioramento della sua condizione, gli ascolti effettuati dai Servizi e l'inopportunità di coinvolgerla ulteriormente nel conflitto genitoriale. Nessuna delle parti ha peraltro chiesto che la minore sia sentita.
Considerate le risultanze del procedimento va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta le istanze di ammonimento e di condanna di cui al ricorso;
- rigetta le istanze di ammonimento e di condanna di cui alle domande riconvenzionali della resistente/convenuta;
- ad integrazione di quanto già disposto nel decreto del Tribunale di Verona, adottato nella camera di consiglio del 22.11.2022, individua la fascia oraria dalle
15,00 alle 16,00 in cui il padre possa chiamare la figlia quando non la tiene con sé, salvi diversi accordi tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite;
- dispone l'apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. davanti al Giudice tutelare, con incarico ai Servizi di monitorare le condizioni della minore e l'andamento della relazione padre-figlia, proseguendo nel sostegno alla genitorialità anche al fine di favorire l'inserimento dei pernotti;
i
Servizi incaricati relazioneranno al Giudice tutelare con cadenza almeno semestrale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi incaricati e per gli adempimenti di cui all'art. 337 c.c.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
La giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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