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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela
AR ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13162/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(c.f. – Parte_1 C.F._1
P.IVA ), con sede in Capriano del Colle (BS) Via Trento n. 131/b, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante e titolare , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RA CC del Foro di Brescia, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione ex art. 83 comma III c.p.c., presso il cui studio in Brescia via Solferino n. 55 è elettivamente domiciliata opponente contro
(C.F: ), in Controparte_1 C.F._2 persona del titolare con sede in Flero (BS) in Via Pirandello n.1, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ayroldi del Foro di Brescia, in forza di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio in
Brescia in Via Trento n.2
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 16.09.2019, “
[...]
” proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3228/2019, Parte_1
8019/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.06.2019 e notificato in data
2/07/2019, con il quale era condannata a pagare a Controparte_1 la capitale somma di € 5.633,58 oltre interessi di mora ex Dlgs 231/02, compensi liquidati per € 750,00, spese per € 145,50, 15% spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva.
La opponente, a sostegno dell'opposizione all''ingiunzione di pagamento, assumeva il mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nelle fatture azionate, sui veicoli di sua proprietà.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa ogni declaratoria del caso e respinta ogni diversa istanza ed eccezione, preliminarmente: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per i motivi sopra esposti nonché per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti ex lege;
nel merito: dichiarare nullo
e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il Decreto
Ingiuntivo n. 3228/2019, 8019/2019 r.g., emesso dal Tribunale di Brescia in data 21/06/2019
e notificato all'odierna attrice in data 2/07/2019; per l'effetto revocare il decreto medesimo in quanto illegittimamente emesso, nonché per inesistenza del credito azionato, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per i motivi tutti esposti in narrativa e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente per il titolo dedotto dall'ingiungente per i motivi esposti;
in subordine, ridurre la somma a quanto dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria espletanda. Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo o quantomeno limitatamente alla somma di € 2.163,29 per i motivi di cui in narrativa;
nel merito: respingere le domande tutte avanzate da parte attrice, in ogni sua formulazione, nei confronti dell'impresa individuale “ ”, in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto per le motivazioni meglio sopra esposte;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'opposto assumeva che le fatture corrispondevano a lavori tutti regolarmente eseguiti e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano tardive e pretestuose.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Frata, prima udienza fissata per il giorno
30.01.2020.
Le parti chiedevano dei rinvii, avendo in corso trattative per una definizione della causa;
all'udienza del 15.10.2020, non avendo raggiunto un accordo, le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive istanze e il Giudice si riservava in ordine ai provvedimenti richiesti.
Con ordinanza del 16.10.2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183 VI comma per il deposito delle memorie istruttorie e rinviando la causa all'udienza del 11.03.2021, da celebrarsi a trattazione scritta, per la discussione dei mezzi istruttori.
A detta udienza, su concorde richiesta delle parti, veniva disposto un breve rinvio, impregiudicato ogni provvedimento, per valutare eventuali ipotesi conciliative e veniva fissata nuova udienza al 04.06.2021 per la verifica dell'esito delle trattative intercorse;
il giudice coassegnava la causa al gop Michela AR.
Ammesse le prove orali richieste dalle parti, con provvedimento del 11.03.2021, il Giudice fissava l'udienza del 04.06.2021, per la prova orale;
sentiti i testi e chiusa l'istruttoria, il gop rinviava la causa all'udienza del 24.02.2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, il GOP tratteneva la causa in decisone, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono.
L'ingiungente ha provato la sua pretesa: dai documenti prodotti in atti e dall'esame dei testi
è emerso che tutte le prestazioni specificate nelle fatture azionate con l'ingiunzione di pagamento sono state realmente eseguite e, di conseguenza, l'esistenza del relativo rapporto obbligatorio sottostante.
Spettava, a questo punto, all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento.
A tal proposito, si deve innanzitutto rilevare come parte attrice, opponendosi all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti, abbia contestato le allegazioni e le produzioni dell'ingiungente genericamente.
A fronte delle contestazioni mosse dalla società opponente, si rileva quanto segue.
In primo luogo, l'assenza di un incarico scritto tra le parti è giustificata dal lungo e consueto rapporto commerciale, come si evince anche dalle testimonianze rese dai testimoni, che ammettono che le auto erano sempre portate nell'officina dell'opposto, il cui meccanico, peraltro conosceva bene.
Lo stesso vale anche per i soliti prezzi applicati, che non sono mai stati contestati, se non, genericamente, in fase di opposizione.
Da ultimo, non si può non rilevare la condotta della titolare della società opponente, prima che venisse azionato il procedimento monitorio, così come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
La signora si è riconosciuta debitrice dell'opposto, almeno per una somma da lei Parte_1 stabilita, ma non ha versato nulla e anche l'asserita mancata ricezione delle fatture insolute
è stata comunicata solo successivamente.
Nel corso del giudizio, si è tentato più volte di arrivare a delle soluzioni conciliative, in considerazione dell'importo capitale relativamente basso, ma non vi è stata alcuna volontà delle parti di addivenire un accordo.
Nel caso di specie, fondamentale è la testimonianza del teste , il meccanico Testimone_1 di “ ”, il quale ha confermato di essere personalmente intervenuto su tutti Controparte_1
i veicoli dell'opponente, effettuando le lavorazioni descritte nelle fatture.
Ha confermato anche le esecuzioni più ravvicinate sul veicolo Peugeot targato ED994ND, che, come si evince dalle fatture, sono “diverse” ed indicano interventi differenti su un mezzo evidentemente usurato. Anche in questo caso, parte opponente ha contestato solo genericamente la non correttezza dell'intervento.
Non si ritiene fondamentale la circostanza che non ricordi l'intervento sul veicolo BMW 320 targato CV281BF, in considerazione del tempo trascorso, e, comunque, l'intervento non è stato escluso.
Non si ritiene rilevante nemmeno la circostanza del periodo di ferie del meccanico nel mese di agosto, poiché, come sottolineato anche dalla difesa dell'opposto, le date del documento fiscale non devono obbligatoriamente coincidere con l'attività dell'officina.
Anche in testi di controparte hanno in parte confermato l'esecuzione di detti interventi, o, quantomeno, non li hanno esclusi.
In ogni caso, hanno confermato che “ ” era l'officina dove portavano i loro Controparte_1 veicoli per le riparazioni.
Si ritiene, pertanto, che “ ” abbia assolto all'onere della prova richiesto in Controparte_1 caso di opposizione al procedimento monitorio: ha fornito prova dell'esecuzione degli interventi, comprensivi della sostituzione dei pezzi, descritti nelle fatture azionate.
Da quanto è emerso, si ritiene sia stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto: “ ” è dunque creditore della Controparte_1 opponente dell'importo capitale di € 5.633,58.
Le ragioni esposte conducono, pertanto, ad una pronuncia che accoglie le conclusioni di parte opposta e, quindi, alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM
55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in €. 5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3228/2019 del 24.06.2019 – R.G.
8019/2019 emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale Parte_2
, in persona della titolare, è condannata a pagare all'impresa
[...] individuale “ ”, in persona del titolare sig. , la Controparte_1 Controparte_1 somma di € € 5.633,58 oltre interessi ex art.5 d.lgs 231/2002 dalla domanda al saldo, spese liquidate di 750,00, oltre spese di € 145,50, spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva;
2) condanna , in persona della titolare, al Parte_2 pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di “ CP_1
, in persona del titolare sig. , che si quantificano in
[...] Controparte_1 complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
Michela AR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela
AR ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13162/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(c.f. – Parte_1 C.F._1
P.IVA ), con sede in Capriano del Colle (BS) Via Trento n. 131/b, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante e titolare , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RA CC del Foro di Brescia, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione ex art. 83 comma III c.p.c., presso il cui studio in Brescia via Solferino n. 55 è elettivamente domiciliata opponente contro
(C.F: ), in Controparte_1 C.F._2 persona del titolare con sede in Flero (BS) in Via Pirandello n.1, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ayroldi del Foro di Brescia, in forza di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio in
Brescia in Via Trento n.2
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 16.09.2019, “
[...]
” proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3228/2019, Parte_1
8019/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.06.2019 e notificato in data
2/07/2019, con il quale era condannata a pagare a Controparte_1 la capitale somma di € 5.633,58 oltre interessi di mora ex Dlgs 231/02, compensi liquidati per € 750,00, spese per € 145,50, 15% spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva.
La opponente, a sostegno dell'opposizione all''ingiunzione di pagamento, assumeva il mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nelle fatture azionate, sui veicoli di sua proprietà.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa ogni declaratoria del caso e respinta ogni diversa istanza ed eccezione, preliminarmente: non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per i motivi sopra esposti nonché per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti ex lege;
nel merito: dichiarare nullo
e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il Decreto
Ingiuntivo n. 3228/2019, 8019/2019 r.g., emesso dal Tribunale di Brescia in data 21/06/2019
e notificato all'odierna attrice in data 2/07/2019; per l'effetto revocare il decreto medesimo in quanto illegittimamente emesso, nonché per inesistenza del credito azionato, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per i motivi tutti esposti in narrativa e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente per il titolo dedotto dall'ingiungente per i motivi esposti;
in subordine, ridurre la somma a quanto dovesse risultare dovuto all'esito dell'istruttoria espletanda. Con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo o quantomeno limitatamente alla somma di € 2.163,29 per i motivi di cui in narrativa;
nel merito: respingere le domande tutte avanzate da parte attrice, in ogni sua formulazione, nei confronti dell'impresa individuale “ ”, in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto per le motivazioni meglio sopra esposte;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'opposto assumeva che le fatture corrispondevano a lavori tutti regolarmente eseguiti e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano tardive e pretestuose.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Frata, prima udienza fissata per il giorno
30.01.2020.
Le parti chiedevano dei rinvii, avendo in corso trattative per una definizione della causa;
all'udienza del 15.10.2020, non avendo raggiunto un accordo, le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive istanze e il Giudice si riservava in ordine ai provvedimenti richiesti.
Con ordinanza del 16.10.2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183 VI comma per il deposito delle memorie istruttorie e rinviando la causa all'udienza del 11.03.2021, da celebrarsi a trattazione scritta, per la discussione dei mezzi istruttori.
A detta udienza, su concorde richiesta delle parti, veniva disposto un breve rinvio, impregiudicato ogni provvedimento, per valutare eventuali ipotesi conciliative e veniva fissata nuova udienza al 04.06.2021 per la verifica dell'esito delle trattative intercorse;
il giudice coassegnava la causa al gop Michela AR.
Ammesse le prove orali richieste dalle parti, con provvedimento del 11.03.2021, il Giudice fissava l'udienza del 04.06.2021, per la prova orale;
sentiti i testi e chiusa l'istruttoria, il gop rinviava la causa all'udienza del 24.02.2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza, il GOP tratteneva la causa in decisone, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono.
L'ingiungente ha provato la sua pretesa: dai documenti prodotti in atti e dall'esame dei testi
è emerso che tutte le prestazioni specificate nelle fatture azionate con l'ingiunzione di pagamento sono state realmente eseguite e, di conseguenza, l'esistenza del relativo rapporto obbligatorio sottostante.
Spettava, a questo punto, all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento.
A tal proposito, si deve innanzitutto rilevare come parte attrice, opponendosi all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti, abbia contestato le allegazioni e le produzioni dell'ingiungente genericamente.
A fronte delle contestazioni mosse dalla società opponente, si rileva quanto segue.
In primo luogo, l'assenza di un incarico scritto tra le parti è giustificata dal lungo e consueto rapporto commerciale, come si evince anche dalle testimonianze rese dai testimoni, che ammettono che le auto erano sempre portate nell'officina dell'opposto, il cui meccanico, peraltro conosceva bene.
Lo stesso vale anche per i soliti prezzi applicati, che non sono mai stati contestati, se non, genericamente, in fase di opposizione.
Da ultimo, non si può non rilevare la condotta della titolare della società opponente, prima che venisse azionato il procedimento monitorio, così come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.
La signora si è riconosciuta debitrice dell'opposto, almeno per una somma da lei Parte_1 stabilita, ma non ha versato nulla e anche l'asserita mancata ricezione delle fatture insolute
è stata comunicata solo successivamente.
Nel corso del giudizio, si è tentato più volte di arrivare a delle soluzioni conciliative, in considerazione dell'importo capitale relativamente basso, ma non vi è stata alcuna volontà delle parti di addivenire un accordo.
Nel caso di specie, fondamentale è la testimonianza del teste , il meccanico Testimone_1 di “ ”, il quale ha confermato di essere personalmente intervenuto su tutti Controparte_1
i veicoli dell'opponente, effettuando le lavorazioni descritte nelle fatture.
Ha confermato anche le esecuzioni più ravvicinate sul veicolo Peugeot targato ED994ND, che, come si evince dalle fatture, sono “diverse” ed indicano interventi differenti su un mezzo evidentemente usurato. Anche in questo caso, parte opponente ha contestato solo genericamente la non correttezza dell'intervento.
Non si ritiene fondamentale la circostanza che non ricordi l'intervento sul veicolo BMW 320 targato CV281BF, in considerazione del tempo trascorso, e, comunque, l'intervento non è stato escluso.
Non si ritiene rilevante nemmeno la circostanza del periodo di ferie del meccanico nel mese di agosto, poiché, come sottolineato anche dalla difesa dell'opposto, le date del documento fiscale non devono obbligatoriamente coincidere con l'attività dell'officina.
Anche in testi di controparte hanno in parte confermato l'esecuzione di detti interventi, o, quantomeno, non li hanno esclusi.
In ogni caso, hanno confermato che “ ” era l'officina dove portavano i loro Controparte_1 veicoli per le riparazioni.
Si ritiene, pertanto, che “ ” abbia assolto all'onere della prova richiesto in Controparte_1 caso di opposizione al procedimento monitorio: ha fornito prova dell'esecuzione degli interventi, comprensivi della sostituzione dei pezzi, descritti nelle fatture azionate.
Da quanto è emerso, si ritiene sia stata raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto: “ ” è dunque creditore della Controparte_1 opponente dell'importo capitale di € 5.633,58.
Le ragioni esposte conducono, pertanto, ad una pronuncia che accoglie le conclusioni di parte opposta e, quindi, alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM
55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in €. 5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3228/2019 del 24.06.2019 – R.G.
8019/2019 emesso dal Tribunale di Brescia, con il quale Parte_2
, in persona della titolare, è condannata a pagare all'impresa
[...] individuale “ ”, in persona del titolare sig. , la Controparte_1 Controparte_1 somma di € € 5.633,58 oltre interessi ex art.5 d.lgs 231/2002 dalla domanda al saldo, spese liquidate di 750,00, oltre spese di € 145,50, spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva;
2) condanna , in persona della titolare, al Parte_2 pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di “ CP_1
, in persona del titolare sig. , che si quantificano in
[...] Controparte_1 complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
Michela AR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.