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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 756/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv.
SIVIGLIA PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: bonus carta docente personale educativo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di prestare Contr servizio di ruolo a tempo indeterminato sin dal 14.10.2014 alle dipendenze del , con qualifica di docente e profilo di Educatore (classe di concorso PPPP) nei convitti e negli istituti educativi, su posto comune con sede di titolarità presso il Convitto
Nazionale annesso all'IPSSA di Locri;
dedotto che, in prima applicazione, per l'a.s.
2015/2016 le veniva concessa, in qualità di educatrice, la fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, con erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali e lamentato che illegittimamente, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, unitamente agli altri dipendenti aventi qualifica di educatore, veniva esclusa dal godimento del bonus summenzionato;
dedotta la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, per come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, e rivendicato dunque il diritto alla fruizione della carta;
concludeva chiedendo “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, di cui deve essere dichiarata la CP_1
contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione giuridica sottoposta al vaglio dello scrivente attiene alla spettanza del beneficio in oggetto anche in favore dei dipendenti del convenuto CP_1
appartenenti ai ruoli del personale educativo, titolari di contratto a tempo indeterminato.
Al riguardo, giova ricordare che il beneficio in questione è stato introdotto dalla legge n. 107 del 2015, la quale all'art. 1, c.121 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 della l. n. 107 del 2015 ha attribuito al Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro e con il Ministro Controparte_1
dell'economia e delle finanze, il compito di definire, con decreto, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. In attuazione della citata norma, il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha disposto all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Tanto premesso, si ritiene che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del
2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, laddove contemplano quali destinatari della cd. carta elettronica del docente i “docenti” e il
“personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti con contratto a tempo indeterminato (come nel caso di specie), equiparati ai docenti di scuola primaria (in tal senso, Tar Lazio sent. n. 7769 del 6.7.2016).
Ciò lo si evince, in particolare, tanto dalla normativa vigente – venendo in rilievo l'art. 398, c. 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994 a mente del quale “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” (riprendendo in ciò quanto statuito all'art.121 del d.p.r. 417/1974 nella parte in cui dispone l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari) – quanto dal complesso delle disposizioni contenute nella normativa della contrattazione collettiva del Comparto Scuola.
Ed invero, l'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2016-2018 (confermando quanto già disposto sul punto dall'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e dalla disposizione, di analogo tenore, di cui all'art. 38, c. 2 CCNL Comparto Scuola 1994-
1997) ricomprende espressamente il personale educativo all'interno dell'area professionale del personale docente, prevedendo tale norma che “
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
Le successive disposizioni contenute nella disciplina pattizia rafforzano ulteriormente il principio di equipollenza della funzione di educatore e quella di docente.
Ed invero, con specifico riguardo al profilo professionale e funzione del personale educativo, dispone l'art. 127 del CCNL citato che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono, rispettivamente, l'attività educativa, le azioni ad essa funzionali e le attività aggiuntive di progettazione di competenza degli educatori.
In particolare, il citato art. 128 definisce quale attività educativa quella “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogico e di orientamento”. Rientrano nell'ambito delle azioni funzionali all'attività educativa, di cui al successivo art. 129 del CCNL “[...] tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione allievi;
[...] la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”
Con riguardo, infine, alle attività aggiuntive di progettazione, dispone l'art. 130 del
CCNL che “[...] II progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva
[...]”.
Alla luce delle disposizioni normative richiamate, risulta, quindi, sancita l'equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, emergendo una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria (in tal senso, TAR Lazio sentenza n. 7769/2016 cit.).
Tale orientamento ha ricevuto, di recente, l'avvallo della Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 32104 del 31.10.2022, ritenendo assimilabile, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale in materia, il personale educativo al personale docente sotto il profilo delle funzioni, ha affermato che la carta docente costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
La motivazione in diritto è qui richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendosi ragioni per discostarsene: “
2.1 In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395
d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 2.3
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che “1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art.
121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. la succitata sentenza, la Suprema
Corte ha ribadito il principio suesposto, laddove ha affermato che “La carta del docente è attribuibile al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lg. n.
297/1994, rubricato «funzione docente [...]” (cfr Cassazione civile sez. lav.,
12/04/2024, n.9984) e che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi [...]”(cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/04/2024, n.9895).
Alla luce di quanto sopra, il beneficio in questione deve essere riconosciuto anche in favore del personale appartenente al ruolo degli educatori, in quanto assimilabile, quanto alla funzione svolta, al personale docente.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze del con contratto a CP_1
tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2014 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, con inquadramento nella qualifica funzionale di personale educativo. In ragione dunque del prospettato inadempimento e della mancata deduzione in giudizio di elementi impeditivi, estintivi o modificativi da parte del , che è CP_1
rimasto contumace, deve trovare accoglimento il ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi attribuita la Carta Docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, secondo il sistema proprio di essa nei modi di legge e per un valore corrispondente a quello non goduto (sette annualità, dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2022/2023, pari ad € 3.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la natura seriale del contenzioso, maggiorata del 10%, ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/14, attesa la presenza di collegamenti ipertestuali che hanno reso più agevole la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta in favore di il diritto di fruire Parte_1
della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente CP_4
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello non goduto (sette annualità pari ad € 3.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che
[...]
liquida in € 1.133,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Locri, 6/2/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 756/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv.
SIVIGLIA PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: bonus carta docente personale educativo.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di prestare Contr servizio di ruolo a tempo indeterminato sin dal 14.10.2014 alle dipendenze del , con qualifica di docente e profilo di Educatore (classe di concorso PPPP) nei convitti e negli istituti educativi, su posto comune con sede di titolarità presso il Convitto
Nazionale annesso all'IPSSA di Locri;
dedotto che, in prima applicazione, per l'a.s.
2015/2016 le veniva concessa, in qualità di educatrice, la fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, con erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali e lamentato che illegittimamente, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, unitamente agli altri dipendenti aventi qualifica di educatore, veniva esclusa dal godimento del bonus summenzionato;
dedotta la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, per come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, e rivendicato dunque il diritto alla fruizione della carta;
concludeva chiedendo “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2016/2017, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oltre a quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il convenuto, di cui deve essere dichiarata la CP_1
contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione giuridica sottoposta al vaglio dello scrivente attiene alla spettanza del beneficio in oggetto anche in favore dei dipendenti del convenuto CP_1
appartenenti ai ruoli del personale educativo, titolari di contratto a tempo indeterminato.
Al riguardo, giova ricordare che il beneficio in questione è stato introdotto dalla legge n. 107 del 2015, la quale all'art. 1, c.121 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 della l. n. 107 del 2015 ha attribuito al Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro e con il Ministro Controparte_1
dell'economia e delle finanze, il compito di definire, con decreto, i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. In attuazione della citata norma, il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha disposto all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Tanto premesso, si ritiene che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del
2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, laddove contemplano quali destinatari della cd. carta elettronica del docente i “docenti” e il
“personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti con contratto a tempo indeterminato (come nel caso di specie), equiparati ai docenti di scuola primaria (in tal senso, Tar Lazio sent. n. 7769 del 6.7.2016).
Ciò lo si evince, in particolare, tanto dalla normativa vigente – venendo in rilievo l'art. 398, c. 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994 a mente del quale “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” (riprendendo in ciò quanto statuito all'art.121 del d.p.r. 417/1974 nella parte in cui dispone l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari) – quanto dal complesso delle disposizioni contenute nella normativa della contrattazione collettiva del Comparto Scuola.
Ed invero, l'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2016-2018 (confermando quanto già disposto sul punto dall'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e dalla disposizione, di analogo tenore, di cui all'art. 38, c. 2 CCNL Comparto Scuola 1994-
1997) ricomprende espressamente il personale educativo all'interno dell'area professionale del personale docente, prevedendo tale norma che “
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
Le successive disposizioni contenute nella disciplina pattizia rafforzano ulteriormente il principio di equipollenza della funzione di educatore e quella di docente.
Ed invero, con specifico riguardo al profilo professionale e funzione del personale educativo, dispone l'art. 127 del CCNL citato che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono, rispettivamente, l'attività educativa, le azioni ad essa funzionali e le attività aggiuntive di progettazione di competenza degli educatori.
In particolare, il citato art. 128 definisce quale attività educativa quella “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogico e di orientamento”. Rientrano nell'ambito delle azioni funzionali all'attività educativa, di cui al successivo art. 129 del CCNL “[...] tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione allievi;
[...] la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”
Con riguardo, infine, alle attività aggiuntive di progettazione, dispone l'art. 130 del
CCNL che “[...] II progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva
[...]”.
Alla luce delle disposizioni normative richiamate, risulta, quindi, sancita l'equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente, emergendo una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria (in tal senso, TAR Lazio sentenza n. 7769/2016 cit.).
Tale orientamento ha ricevuto, di recente, l'avvallo della Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 32104 del 31.10.2022, ritenendo assimilabile, all'esito della ricostruzione della disciplina normativa e contrattuale in materia, il personale educativo al personale docente sotto il profilo delle funzioni, ha affermato che la carta docente costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
La motivazione in diritto è qui richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non rinvenendosi ragioni per discostarsene: “
2.1 In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395
d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 2.3
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che “1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art.
121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. la succitata sentenza, la Suprema
Corte ha ribadito il principio suesposto, laddove ha affermato che “La carta del docente è attribuibile al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lg. n.
297/1994, rubricato «funzione docente [...]” (cfr Cassazione civile sez. lav.,
12/04/2024, n.9984) e che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi [...]”(cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/04/2024, n.9895).
Alla luce di quanto sopra, il beneficio in questione deve essere riconosciuto anche in favore del personale appartenente al ruolo degli educatori, in quanto assimilabile, quanto alla funzione svolta, al personale docente.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze del con contratto a CP_1
tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2014 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, con inquadramento nella qualifica funzionale di personale educativo. In ragione dunque del prospettato inadempimento e della mancata deduzione in giudizio di elementi impeditivi, estintivi o modificativi da parte del , che è CP_1
rimasto contumace, deve trovare accoglimento il ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi attribuita la Carta Docente di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, secondo il sistema proprio di essa nei modi di legge e per un valore corrispondente a quello non goduto (sette annualità, dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2022/2023, pari ad € 3.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la natura seriale del contenzioso, maggiorata del 10%, ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/14, attesa la presenza di collegamenti ipertestuali che hanno reso più agevole la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta in favore di il diritto di fruire Parte_1
della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente CP_4
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello non goduto (sette annualità pari ad € 3.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_5
al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che
[...]
liquida in € 1.133,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Locri, 6/2/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi