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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresen- Parte_1
tato e difeso dall'avv. Teres'Alba Raguccia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rap- Controparte_1
presentata e difesa dall'avv. Sabina Schifano, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025.
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 3 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 5 gennaio 2023, , Parte_1
premettendo di avere, in data 23 dicembre 1980, contratto matrimonio con dalla cui unione sono nati due figli, e Controparte_1 _1
, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha Per_2
chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che la CP_1
nel giugno 2022, a seguito di un banale litigio, sarebbe andata via di ca- sa, trasferendosi a Vercelli presso l'abitazione della figlia, non facendo più rientro in casa.
Inoltre, il medesimo, premettendo di percepire € 1200,00 a titolo di pensione e allegando l'indipendenza economica della , ha chie- CP_1
sto che non venisse disposto nulla a titolo di mantenimento di quest'ultima.
Costituitasi con comparsa, depositata il 20 marzo 2023, CP_2
ha aderito alla domanda principale, chiedendo che la separazio-
[...]
ne venisse addebitata al , il quale più volte nel corso del ma- Parte_1
trimonio avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi e vessatori anche in presenza dei figli per futili motivi, evidenziando che solo nel giugno
2022, dopo essere stata minacciata dal , avrebbe richiesto Parte_1
l'intervento delle forze dell'ordine, decidendo, poi, di recarsi a Vercelli, dove vivrebbe la figlia.
- 2 - Inoltre, la medesima , deducendo di aver lavorato solo per un CP_1
breve periodo nel corso del matrimonio, ha chiesto la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno di Parte_1
mantenimento di € 500,00.
Data l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione all'udienza del 4 aprile 2023 il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti tempora- nei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e le parti sono state rimesse davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, il ricorrente ha contestato la domanda di ad- debito, chiedendo a sua volta che la separazione venisse addebitata alla e insistendo per il resto nelle già articolate difese. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto l'emissione di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei con- fronti del ricorrente.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione di testi, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di en- trambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Entrambi i coniugi hanno proposto anche domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la
- 3 - pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Pertanto, al fine dell'accertamento delle rispettive domande di addebito deve essere oggetto di valutazione la condotta complessiva delle parti.
Nel caso di specie, mentre le contestazioni addotte dal sono Parte_1
rimaste nello stato della semplice enunciazione senza i necessari riscon- tri probatori, diversamente le allegazioni della Capraro hanno trovato adeguata dimostrazione.
Invero, sulla scorta dell'emergenze istruttorie è emerso il carattere ag- gressivo e vessatorio del , il quale nel corso della convivenza Parte_1
coniugale ha posto in essere condotte di violenza sia verbale, che fisica ai danni della . CP_1
In particolare, le propalazioni dei figli e – Per_3 Persona_4
testimoni oculari delle condotte violente del loro padre consumate all'interno delle mura domestiche – hanno confermato che quest'ultimo era solito rivolgersi alla con frasi del tipo “ ti ammazzo”, “sei inu- CP_1
tile non sei buona a nulla”, vessandola psicologicamente e maltrattandola
( cfr. verbale di udienza dell'8 novembre 2024, esame di Persona_4
: “ si è vero, credo che durante dei litigi mio padre si rivolgeva cosi a mia ma-
[...]
dre, a volte io ero presente”; si è vero, ricordo che a volte quando litigavano mio pa- dre ricattava mia madre, dicendo che non l'avrebbe accompagnata a lavoro… è vero,
- 4 - specifico che mi ricordo un ematoma sul braccio, come se avesse sbattuto, io ricordo che durante il matrimonio mio padre era aggressivo nel senso che la prendeva per le braccia e la scuoteva e ricordo di aver visto darle qualche schiaffo;
ogni tre e quattro anni quando litigavano i miei genitori, mio padre ci cacciava fuori di casa, a me, a mia madre e mia sorella e andavamo da mia nonna anche per un mese fino a che mio padre non si calmava, era un copione che ripeteva sempre, a volte buttava fuori me senza motivo, a volte intervenivano parenti per mediare”; esame di Gerlandi- na Cacciatore: “ io durante il matrimonio ho assistito a qualche schiaffo, nulla da condurre al pronto soccorso, ma più che altro a violenze psicologiche su mia madre: mio padre non la faceva uscire di casa per vedere mia nonna, solo se aveva bisogno mia nonna, e mio padre non era nervoso, altrimenti non la faceva uscire di casa e neanche parlare al telefono;
a volte puniva anche noi non facendoci uscire senza moti- vo, solo perché aveva litigato con mia madre;
i motivi dei litigi erano inutili, come ad esempio c'era poco sale nella pasta o perché lui si svegliava nervoso;
è capitato molte volte che con mia madre venissimo buttati fuori di casa da mio padre, non c'era un motivo, quando lui si arrabbiava con mia madre, le diceva: “te ne devi andare” e noi di conseguenza”).
Tali dichiarazioni, riferite in maniera del tutto coerente e genuina dai fi- gli, non risultano contraddette da emergenze di segno difforme, piutto- sto risultano confermate dalle dichiarazioni rese dall'altra teste, Tes_1
la quale ha riferito di essere intervenuta più volte nelle varie liti tra
[...]
i coniugi per mediare e di aver ospitato la , quando veniva allon- CP_1
tanata dal marito ( cfr. verbale di udienza dell'8 novembre 2024, esame di : “io e la siamo come sorelle e a volte mi chiamava perché Testimone_1 CP_1
il marito la buttava fuori di casa, noi andavamo a prenderla e a volte calmavamo le
- 5 - acque a volte la portavamo a casa nostra e la riaccompagnavamo la sera … ; lui pretendeva che lei gli chiedesse scusa altrimenti non la faceva rientrare a casa e ciò
l'ho sentito personalmente;
davanti a me e mio marito è capitato che il vo- Parte_1
lesse alzare le mani con la moglie, ma mio marito si metteva in mezzo per impedirlo, lo teneva e cercava di calmarlo;
la aveva libertà di uscire da sola a piedi, CP_1
non con la macchina, perché avevano solo una macchina ed era sempre il marito che
l'accompagnava”) e anche dal teste , marito della , il quale, Tes_2 Tes_1
sebbene abbia negato di aver assistito a episodi di violenza, tuttavia, ha confermato di essere intervenuto insieme alla moglie per mediare le liti tra i coniugi, confermando di aver ospitato la nella propria abi- CP_1
tazione.
Ebbene, a fronte di tale compendio probatorio, non contraddetto da elementi di segno contrario, il Tribunale ritiene provato che il Parte_2
[.
abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente, sia fisiche che psicologiche, nei confronti della e che le stesse, pe- CP_1
raltro reiterate nel tempo, abbiano reso intollerabile la convivenza e sia- no state causa della separazione.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dalla va ac- CP_1
colta.
Diversamente, come già anticipato, va rigettata la domanda di addebito proposta dal , atteso che le generiche allegazioni addotte da Parte_1
quest'ultimo non sono state supportate da nessuna prova.
A questo punto, va esaminata la domanda di mantenimento formulata dalla . CP_1
A tal proposito, non pare superfluo ricordare che la separazione perso-
- 6 - nale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione osta- tiva dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita go- duto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assi- stenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situa- zione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, va accolta la domanda della di prevedere a carico del CP_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento, te- Parte_1
nuto conto della durata del matrimonio ( celebrato nel 1980) e della sperequazione reddituale esistente: il , rimasto a vivere nella Parte_1
casa coniugale, può contare su un reddito da pensione di € 1200,00 mensili, mentre la , trasferitasi a Vercelli in un immobile con- CP_1
dotto in locazione, di recente percepisce l'assegno di inclusione di €
780,00 circa e ha svolto lavori saltuari.
Pertanto, tenuto conto delle superiori circostanze va previsto l'obbligo a carico del di corrispondere alla un assegno di man- Parte_1 CP_1
tenimento di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat e da corri- spondere entro il dieci di ogni mese.
Va disattesa la domanda della resistente volta all'adozione di un ordine
- 7 - di protezione – su cui peraltro la stessa non ha insistito negli scritti con- clusivi- stante l'assenza di puntuali allegazioni in ordine all'attuale con- dotta del ritenuta pregiudizievole alla propria integrità fisica Parte_1
o morale.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione sulla casa coniugale, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e priva del carattere della connessione c.c. forte con la presen- te domanda.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, Parte_1
va condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, li-
[...]
quidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell'Erario.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Empe- Controparte_1
docle, il 23 dicembre 1980, trascritto nel registro degli atti di matrimo- nio del Comune di Porto Empedocle, al n. 95, parte II, serie A, dell'anno 1980, con addebito a carico di;
Parte_1
rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile, a titolo di mantenimento della Parte_3
stessa di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese;
- 8 - condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre eventuali Controparte_1
spese prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
G. Claudia Ragusa Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 9 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 49 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresen- Parte_1
tato e difeso dall'avv. Teres'Alba Raguccia, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rap- Controparte_1
presentata e difesa dall'avv. Sabina Schifano, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025.
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 3 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 5 gennaio 2023, , Parte_1
premettendo di avere, in data 23 dicembre 1980, contratto matrimonio con dalla cui unione sono nati due figli, e Controparte_1 _1
, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha Per_2
chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che la CP_1
nel giugno 2022, a seguito di un banale litigio, sarebbe andata via di ca- sa, trasferendosi a Vercelli presso l'abitazione della figlia, non facendo più rientro in casa.
Inoltre, il medesimo, premettendo di percepire € 1200,00 a titolo di pensione e allegando l'indipendenza economica della , ha chie- CP_1
sto che non venisse disposto nulla a titolo di mantenimento di quest'ultima.
Costituitasi con comparsa, depositata il 20 marzo 2023, CP_2
ha aderito alla domanda principale, chiedendo che la separazio-
[...]
ne venisse addebitata al , il quale più volte nel corso del ma- Parte_1
trimonio avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi e vessatori anche in presenza dei figli per futili motivi, evidenziando che solo nel giugno
2022, dopo essere stata minacciata dal , avrebbe richiesto Parte_1
l'intervento delle forze dell'ordine, decidendo, poi, di recarsi a Vercelli, dove vivrebbe la figlia.
- 2 - Inoltre, la medesima , deducendo di aver lavorato solo per un CP_1
breve periodo nel corso del matrimonio, ha chiesto la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno di Parte_1
mantenimento di € 500,00.
Data l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione all'udienza del 4 aprile 2023 il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti tempora- nei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e le parti sono state rimesse davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, il ricorrente ha contestato la domanda di ad- debito, chiedendo a sua volta che la separazione venisse addebitata alla e insistendo per il resto nelle già articolate difese. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto l'emissione di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei con- fronti del ricorrente.
La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione di testi, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al me- rito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di en- trambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Entrambi i coniugi hanno proposto anche domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la
- 3 - pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Pertanto, al fine dell'accertamento delle rispettive domande di addebito deve essere oggetto di valutazione la condotta complessiva delle parti.
Nel caso di specie, mentre le contestazioni addotte dal sono Parte_1
rimaste nello stato della semplice enunciazione senza i necessari riscon- tri probatori, diversamente le allegazioni della Capraro hanno trovato adeguata dimostrazione.
Invero, sulla scorta dell'emergenze istruttorie è emerso il carattere ag- gressivo e vessatorio del , il quale nel corso della convivenza Parte_1
coniugale ha posto in essere condotte di violenza sia verbale, che fisica ai danni della . CP_1
In particolare, le propalazioni dei figli e – Per_3 Persona_4
testimoni oculari delle condotte violente del loro padre consumate all'interno delle mura domestiche – hanno confermato che quest'ultimo era solito rivolgersi alla con frasi del tipo “ ti ammazzo”, “sei inu- CP_1
tile non sei buona a nulla”, vessandola psicologicamente e maltrattandola
( cfr. verbale di udienza dell'8 novembre 2024, esame di Persona_4
: “ si è vero, credo che durante dei litigi mio padre si rivolgeva cosi a mia ma-
[...]
dre, a volte io ero presente”; si è vero, ricordo che a volte quando litigavano mio pa- dre ricattava mia madre, dicendo che non l'avrebbe accompagnata a lavoro… è vero,
- 4 - specifico che mi ricordo un ematoma sul braccio, come se avesse sbattuto, io ricordo che durante il matrimonio mio padre era aggressivo nel senso che la prendeva per le braccia e la scuoteva e ricordo di aver visto darle qualche schiaffo;
ogni tre e quattro anni quando litigavano i miei genitori, mio padre ci cacciava fuori di casa, a me, a mia madre e mia sorella e andavamo da mia nonna anche per un mese fino a che mio padre non si calmava, era un copione che ripeteva sempre, a volte buttava fuori me senza motivo, a volte intervenivano parenti per mediare”; esame di Gerlandi- na Cacciatore: “ io durante il matrimonio ho assistito a qualche schiaffo, nulla da condurre al pronto soccorso, ma più che altro a violenze psicologiche su mia madre: mio padre non la faceva uscire di casa per vedere mia nonna, solo se aveva bisogno mia nonna, e mio padre non era nervoso, altrimenti non la faceva uscire di casa e neanche parlare al telefono;
a volte puniva anche noi non facendoci uscire senza moti- vo, solo perché aveva litigato con mia madre;
i motivi dei litigi erano inutili, come ad esempio c'era poco sale nella pasta o perché lui si svegliava nervoso;
è capitato molte volte che con mia madre venissimo buttati fuori di casa da mio padre, non c'era un motivo, quando lui si arrabbiava con mia madre, le diceva: “te ne devi andare” e noi di conseguenza”).
Tali dichiarazioni, riferite in maniera del tutto coerente e genuina dai fi- gli, non risultano contraddette da emergenze di segno difforme, piutto- sto risultano confermate dalle dichiarazioni rese dall'altra teste, Tes_1
la quale ha riferito di essere intervenuta più volte nelle varie liti tra
[...]
i coniugi per mediare e di aver ospitato la , quando veniva allon- CP_1
tanata dal marito ( cfr. verbale di udienza dell'8 novembre 2024, esame di : “io e la siamo come sorelle e a volte mi chiamava perché Testimone_1 CP_1
il marito la buttava fuori di casa, noi andavamo a prenderla e a volte calmavamo le
- 5 - acque a volte la portavamo a casa nostra e la riaccompagnavamo la sera … ; lui pretendeva che lei gli chiedesse scusa altrimenti non la faceva rientrare a casa e ciò
l'ho sentito personalmente;
davanti a me e mio marito è capitato che il vo- Parte_1
lesse alzare le mani con la moglie, ma mio marito si metteva in mezzo per impedirlo, lo teneva e cercava di calmarlo;
la aveva libertà di uscire da sola a piedi, CP_1
non con la macchina, perché avevano solo una macchina ed era sempre il marito che
l'accompagnava”) e anche dal teste , marito della , il quale, Tes_2 Tes_1
sebbene abbia negato di aver assistito a episodi di violenza, tuttavia, ha confermato di essere intervenuto insieme alla moglie per mediare le liti tra i coniugi, confermando di aver ospitato la nella propria abi- CP_1
tazione.
Ebbene, a fronte di tale compendio probatorio, non contraddetto da elementi di segno contrario, il Tribunale ritiene provato che il Parte_2
[.
abbia posto in essere nel corso del matrimonio condotte violente, sia fisiche che psicologiche, nei confronti della e che le stesse, pe- CP_1
raltro reiterate nel tempo, abbiano reso intollerabile la convivenza e sia- no state causa della separazione.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dalla va ac- CP_1
colta.
Diversamente, come già anticipato, va rigettata la domanda di addebito proposta dal , atteso che le generiche allegazioni addotte da Parte_1
quest'ultimo non sono state supportate da nessuna prova.
A questo punto, va esaminata la domanda di mantenimento formulata dalla . CP_1
A tal proposito, non pare superfluo ricordare che la separazione perso-
- 6 - nale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione osta- tiva dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita go- duto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assi- stenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situa- zione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, va accolta la domanda della di prevedere a carico del CP_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento, te- Parte_1
nuto conto della durata del matrimonio ( celebrato nel 1980) e della sperequazione reddituale esistente: il , rimasto a vivere nella Parte_1
casa coniugale, può contare su un reddito da pensione di € 1200,00 mensili, mentre la , trasferitasi a Vercelli in un immobile con- CP_1
dotto in locazione, di recente percepisce l'assegno di inclusione di €
780,00 circa e ha svolto lavori saltuari.
Pertanto, tenuto conto delle superiori circostanze va previsto l'obbligo a carico del di corrispondere alla un assegno di man- Parte_1 CP_1
tenimento di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat e da corri- spondere entro il dieci di ogni mese.
Va disattesa la domanda della resistente volta all'adozione di un ordine
- 7 - di protezione – su cui peraltro la stessa non ha insistito negli scritti con- clusivi- stante l'assenza di puntuali allegazioni in ordine all'attuale con- dotta del ritenuta pregiudizievole alla propria integrità fisica Parte_1
o morale.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione sulla casa coniugale, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e priva del carattere della connessione c.c. forte con la presen- te domanda.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, Parte_1
va condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, li-
[...]
quidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell'Erario.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Empe- Controparte_1
docle, il 23 dicembre 1980, trascritto nel registro degli atti di matrimo- nio del Comune di Porto Empedocle, al n. 95, parte II, serie A, dell'anno 1980, con addebito a carico di;
Parte_1
rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile, a titolo di mantenimento della Parte_3
stessa di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese;
- 8 - condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre eventuali Controparte_1
spese prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
G. Claudia Ragusa Giuseppe Melisenda Giambertoni
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