Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato in grado d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187/2024 vertente tra
(C.F. P.IVA ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 viale Europa n.190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco D'Andretta (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso Filiale di Siena sita in Siena, Piazza Matteotti n. Parte_1
37, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. IVA Controparte_1 P.IVA_3
), con sede legale in Roma - Via di Novella, 22 - rappresentata e difesa, P.IVA_4 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino (cf.: C.F._2
) e Sara Testani (c.f.: , entrambi del Foro della Spezia ed
[...] CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia - giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Con provvedimento del 7.04.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: 1) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92/2023 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, nell'ambito del giudizio RG. N. 360/2023, depositata in cancelleria in data 16.12.2023 e non notificata accogliere le conclusioni già rassegnate
[...]
il 02/05/2023. Con vittoria di spese”. Sempre in via principale e nel merito Parte_1 accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92/2023 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano 17 Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, nell'ambito del giudizio RG. N. 360/2023, depositata in cancelleria in data 16.12.2023 e non notificata, condannare in persona del legale CP_2 rappresentante come sopra meglio generalizzata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza n. 92/2023 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Montepulciano Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, nell'ambito del giudizio RG. N. 360/2023, depositata in cancelleria in data 16.12.2023 e non notificata ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. 2) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 92/2023 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, nell'ambito del giudizio RG. N. 360/2023, depositata in cancelleria in data 16.12.2023 e non notificata, condannare in persona del legale rappresentante come sopra CP_2 meglio generalizzata alla restituzione di quanto percepito a in Parte_1 esecuzione della sentenza n. 92/2023 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, nell'ambito del giudizio RG. N. 360/2023, depositata in cancelleria in data 16.12.2023 e non notificata, condannare al pagamento delle CP_2 spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari.”
Parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, - per l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso sentenza n. 92/2023 depositata in data 16.12.2023 e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano nel procedimento N.R.G. 360/2023, con cui è stata rigettata l'opposizione presentata da Parte_1
e, per l'effetto, è stato confermato l'opposto avviso di accertamento
[...] esecutivo 77 ID Pratica n. 14761478 del 18.04.2023, emesso da e dalla CP_2 medesima notificato in data 02.05.2023 in relazione a esposizioni pubblicitarie effettuate dalla società odierna appellante sul territorio comunale di Montepulciano. A mezzo del predetto avviso di accertamento veniva richiesto il pagamento dell'importo pari ad euro 22,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi moratori) per omesso pagamento del canone unico annuale dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità, in relazione alla freccia direzionale “Posta + logo” sita in Via di Padule.
2. Si costituiva in giudizio società iscritta all'Albo dei soggetti privati CP_1 abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, soggetto che gestisce in concessione per conto del comune di Montepulciano il servizio di gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, che chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto chiedeva la conferma della sentenza impugnata. L'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui a pag.
3 il giudice di prime cure, pur confermando che “Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, considerando il cit. contenuto del cartello Co direzionale (portante la scritta “ ” ed il logo “ ”); considerando Parte_2 altresì che, nella generalità degli utenti, tale contenuto identifica indubbiamente;
considerando inoltre che quest'ultima spa svolge Parte_1 pacificamente non solo un servizio pubblico, ma opera, a parre dello scrivente in maniera allo stato prevalente rispetto al servizio postale offerto, anche in settori privatistici, quali la telefonia mobile, così come in quello assicurativo e finanziario;
considerando quindi che tale pluralità di servizi non può che determinare la soggezione di alle regole del mercato libero, comprese quelle Parte_1 vigenti in materia di pubblicità (anche perché, se così non fosse, Parte_1
si troverebbe ad occupare una posizione ingiustificatamente privilegiata
[...] rispetto alle altre imprese che operano nei predetti settori, configurandosi un vero e proprio aiuto di Stato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); considerando tutto ciò, il ricorso è infondato e va rigettato con la conseguenza che il relativo canone unico patrimoniale è dovuto da ”. Parte_1
A sostegno della propria tesi, rileva l'appellante che la natura stessa del servizio esercitato da , unica affidataria del servizio postale universale Parte_1 fino al 2026, giustifica l'esenzione dal pagamento del canone unico e cita la giurisprudenza che ritiene esente dal pagamento di quanto Parte_1 richiesto, proprio in virtù del servizio universale quale servizio di pubblica utilità da essa svolto. Inoltre, a sostegno della asserita insussistenza dei presupposti per la tassazione in questione, parte appellante sostiene che la freccia sarebbe esclusa dall'imposta sulla pubblicità, in quanto rientrante tra le indicazioni stradali o insegne di esercizio. Il cartello indicava esclusivamente la direzione per raggiungere l'ufficio postale, mediante l'utilizzo del vocabolo “ , senza ulteriore Pt_3 aggettivazione e senza riportare il nome della “ ”, né il Parte_4 logo caratteristico della stessa. L'appello è infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto come dovuto il canone unico patrimoniale da parte di , riportandosi a Cass. 13.11.2018 n. Parte_1
29.089, ove si legge “In definitiva, è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica. La tesi contraria trova smentita nella disciplina complessiva del D.Lgs. n. 507 del 1993 che prevede come esenzioni dall'imposta (art. 17) particolari e delimitate ipotesi di avvisi al pubblico (lett. b). Analogamente, la lettera h) dello stesso art. 17 dichiara esenti dall'imposta solo “le insegne, le targhe e simili” apposti per l'individuazione di alcune specifiche sedi (di soggetti con attività non avente fine di lucro); ancora la successiva lettera i) non ritiene sufficiente, per la esenzione dall'imposta, che la esposizione di insegne, targhe e simili “sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti”, mentre la lettera e) esenta servizi di trasporto pubblico. Il collegamento tra gli artt. 5 e 17 dimostra, cioè, che alla individuazione dell'oggetto dell'imposta nelle “forme di comunicazione visive” (esposte effettuate in determinati luoghi) non può darsi l'interpretazione ristretta per effetto della quale tale oggetto va identificato nella sola “cartellonistica pubblicitaria”. Le pronunce giurisprudenziali (sentenze di varie Commissioni Tributarie Regionali) citate e allegate da parte odierna appellata (cfr doc. 4), che la giudicante ritiene condivisibili, sono tutte convergenti nel ritenere che le frecce direzionali monofacciali debbono essere assoggettate ad imposta di pubblicità, in quanto non esplicano solo il fine di indicare la direzione da percorrere per raggiungere l'ufficio postale, ma richiamano anche il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa, che è elemento strettamente connesso alla commercializzazione e alla funzione di collettore di clientela (a titolo esemplificativo si riporta un estratto della pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria Sezione 2 del 24.09.2024 “La freccia bifacciale che riporta la scritta "ufficio postale", certamente può potenzialmente incrementare e dare impulso ad una nuova domanda di mercato, in quanto presso "l'ufficio postale" si "vendono" plurimi servizi, oltre a prodotti finanziari, beni che devono trovare collocazione sul mercato e la freccia direzionale è proprio strumentale a questo scopo ( in tal senso è pure la copiosa giurisprudenza di merito citata dall'appellante: vedi per tutte CGT di II grado della Toscana, Sez. 1 sent n. 859/2023). Inoltre, il servizio postale “tradizionale”, quello in relazione al quale si qualificava l'attività delle come “servizio pubblico” di primario Pt_1 rilievo, è solo uno dei tanti oggi offerti e, ormai, neppure in regime di monopolio come un tempo. Erra, pertanto, il giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che le frecce in questione fossero necessarie a localizzare “un servizio di pubblica utilità”. Altrimenti opinando, si consentirebbe una disparità di trattamento con gli operatori postali alternativi a , le cui frecce direzionali sarebbero, Parte_1 invece, soggette all'imposta sulla pubblicità. Dunque, seppure le frecce in questione non abbiano quale funzione primaria quella reclamistica o propagandistica, possiedono comunque una oggettiva idoneità pubblicitaria, non essendo la finalità di agevolare la circolazione stradale incompatibile con la funzione pubblicitaria del cartello indicatore. Dunque, stante la cessazione del servizio monopolistico di nei Parte_1 settori in cui lo deteneva ed il suo ingresso in settori commerciali, che in passato erano appannaggio di altre società private, i plurimi servizi offerti da
[...]
(bancari, finanziari, telefonici) sono del resto qualificabili assoggettati alle Pt_1 regole del libero mercato, con conseguente impossibilità di esentarla dalla imposta comunale sulla pubblicità, al pari di qualunque altra società di tipo commerciale. In tale contesto, la freccia direzionale diviene, pertanto, mezzo pubblicitario che indica l'ubicazione di un ufficio che, oltre a curare la corrispondenza, opera su mercati diversificati. Diversamente, si determinerebbe un'alterazione della concorrenza in favore di uno dei soggetti che operano in tali mercati. Appare dunque innegabile che la segnaletica de quo acquisisca valenza specifica non con l'esclusivo fine di indicare semplicemente la direzione da percorrere, ma al contrario, richiama il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa che è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela. È quindi irrilevante che detto mezzo di comunicazione non abbia, come funzione primaria, una funzione reclamistica o propagandistica, in quanto è sufficiente la sua astratta idoneità pubblicitaria. Si condivide quanto affermato dalla giurisprudenza citata da parte appellata (Tribunale di Padova, sentenza n. 1309 del 2023) su una questione del tutto similare: “In relazione alla nozione di messaggio pubblicitario, può essere utilizzato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla normativa precedente, in base al quale i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. c), del codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria (così Cass. 11.04.2014, n. 8616). Nello stesso senso, Cass. 3.09.2004, n. 17.852, secondo cui è soggetto ad imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica. Ne consegue che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lettera c) del codice della strada, i quali includono i segnali turistici e di territorio - aventi, ex art. 134 del regolamento, “la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti" - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria. Va infine ricordata Cass. 13.11.2018 n. 29.089, secondo la quale non va esente dall'imposta sulla pubblicità l'insegna che contraddistingue un servizio di pubblica utilità, essendo tale carattere di
“pubblica utilità” irrilevante laddove si tratti di mezzi di comunicazione al pubblico che siano oggettivamente idonei a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome e l'attività svolta nell'azienda, sebbene si tratti di cartelli che realizzano anche la funzione di agevolare il traffico, in considerazione del fatto che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. C) del codice della strada, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria. Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, considerando il cit. contenuto del cartello direzionale (portate la scritta “ Pt_2
ed il logo “PT”); considerando altresì che, nella generalità degli utenti,
[...] tale contenuto identifica indubbiamente;
considerando inoltre
Parte_1 che quest'ultima spa svolge pacificamente non solo un servizio pubblico, ma opera anche in settori privatistici, quali la telefonia mobile, così come in quello assicurativo e finanziario;
considerando quindi che tale pluralità di servizi non può che determinare la soggezione di alle regole del mercato
Parte_1 libero, comprese quelle vigenti in materia di pubblicità (anche perché, se così non fosse, si troverebbe ad occupare una posizione
Parte_1 ingiustificatamente privilegiata rispetto alle altre imprese che operano nei predetti settori, configurandosi un vero e proprio aiuto di Stato, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); considerando tutto ciò, l'appello va accolto in relazione alla freccia, con la conseguenza che il relativo canone unico patrimoniale è dovuto da
Parte_1
”.
[...]
In sostanza, dunque, il cartello oggetto di causa deve considerarsi una forma indiretta di pubblicità (si ricorda che nel cartello vi era la dicitura “posta” con Co accanto il logo ) e deve, pertanto, scontare la relativa imposta comunale sulla pubblicità. Le spese di lite sono compensate, considerata la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali di merito e la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado d'appello, in persona del giudice Marianna Serrao, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 92/2023 emessa dal Giudice di Pace di Montepulciano;
2)Dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Siena, 14/04/2025
Il giudice
Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni