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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 CONRAVVENZIONE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 CONTRAVVENZIONE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSA AUTOMOB 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 IVA-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 IVA-ALIQUOTE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160015078560 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160015078560 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170007116935 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180006637156 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180010983791 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003618578 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005870491 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004199916 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210025709175 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210033506118 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220003206600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220009065600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 298.80.2025.00001856000 emessa e notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 10.03.2025 per l'importo complessivo di € 9.486,30, deducendo i seguenti vizi di legittimità: a) Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
b) Omessa notifica dell'intimazione di pagamento;
3)
Cointestazione dell'autovettura sottoposta a fermo;
4) prescrizione del credito.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
2.- In data 01.11.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa, la quale ha eccepito per le cartelle nn.
29820140006713349 e 29820170004084731 (che attengono a violazioni del c.d.s.) il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario e comunque ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso siccome tutte le cartelle di pagamento presupposte sarebbero state tutte ritualmente notificate.
Ha depositato (allegati dal n. 1 al n. 17) i documenti asseritamente attestanti la regolare notifica delle 13 cartelle presupposte. 3.- In data 05.02.2026 è stata depositata memoria illustrativa da parte del ricorrente, per mezzo della quale ha contestato la conformità di tutti i documenti prodotti da A.d.E.R. Siracusa rispetto ai rispettivi originali, puntualizzando che “Tali documenti, privi di attestazione di conformità, sono evidentemente frutto di ritagli e assemblaggio di porzioni di documenti eterogenei e pertanto non rispecchiano l'integrità dei documenti originali, ove esistenti. Ancora, alcuni documenti sono stati scomposti in documenti informatici distinti, ed è quindi impossibile verificare se le singole parti fossero contenute o meno nel medesimo documento o se invece fossero contenute in documenti diversi poi riuniti solo in occasione del presente giudizio, come appare invero più probabile” (v. pag. 1 della memoria).
Al punto 4. di tale memoria il ricorrente ha aggiunto profili specifici di illegittimità delle cartelle e intimazioni di pagamento.
Al punto 6. di tale memoria ha ulteriormente illustrato la censura di prescrizione di tutte le cartelle di pagamento.
3.1.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Preliminarmente la Corte deve occuparsi dell'eccezione di non conformità dei documenti sollevata dal ricorrente, che deve essere respinta stante la genericità dell'eccezione.
Infatti, l'eccezione è stata prospettata senza mai specificare in dettaglio, in modo circostanziato, il singolo documento depositato, ma soprattutto senza illustrare in modo specifico, documento per documento, in cosa consistesse la ragione della difformità in raffronto al documento originale, così non consentendo a questa
Corte di comprendere quale specifico documento e quale profilo di difformità venisse concretamente contestato per ognuno di essi.
Pertanto, i documenti depositati da ADER possono essere esaminati.
4.1.- Delle notifiche delle cartelle presupposte, risultano regolari solamente quelle di seguito indicate ai seguenti numeri: nn. 1), 7), 8) e 10), mentre sono irregolari quelle indicate ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 11), 12)
e 13):
1) 298.2014.0006713349 (all. 1): regolarmente consegnata a familiare convivente il 09.07.2014 e spedizione di raccomandata informativa del 10.07.2014;
2) 298.2016.0015078560 (all. 2): notifica non perfezionata il 17.07.2017 per mancanza dell'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito ed affissione ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
3) 298.2017.0004084731 (all. 3): notifica non perfezionata per mancanza di raccomandata informativa, per consegna a familiare convivente del 16.01.2018;
4) 298.2017.0007116935 (all. 4): notifica non perfezionata per mancanza di raccomandata informativa, per consegna a familiare convivente del 06.12.2017;
5) 298.2018.0006637156 (all. 5); presunta compiuta giacenza il 23.08.2018, ma in assenza di alcuna prova di notifica e di elementi numerici di collegamento con la cartella, la notifica non è regolare;
6) 298.2018.0010983791 (all. 6); presunta compiuta giacenza il 23.08.2018, ma in assenza di alcuna prova di notifica e di elementi numerici di collegamento con la cartella, la notifica non è regolare;
7) 298.2019.0003618578 (all. 7); notifica regolare, perfezionata il 24.06.2019 per consegna al Ricorrente_1 Ricorrente_1 allo sportello postale.
Indirizzo_1 298.2019.0005870491 (all. 8); notifica regolare, perfezionata il 08.10.2019 per consegna al Ricorrente_1 Ricorrente_1 allo sportello postale.
Indirizzo_2 298.2020.0004199916 (all. 9); notifica non eseguita per mancanza di numero civico in Indirizzo_3.
Indirizzo_4 298.2021.0025709175 (all. 10); notifica regolare per consegna in data 07.01.2023 a mani del Ricorrente_1 Ricorrente_1.
Indirizzo_5 298.2021.0033506118 (all. 11); presunta compiuta giacenza il 10.01.2023, ma in assenza di alcuna prova di notifica e di elementi numerici di collegamento con la cartella, la notifica non è regolare;
12) 298.2022.0003206600 (all. 12); notifica non eseguita in data 25.11.2021 per mancanza di numero civico in Indirizzo_3.
Indirizzo_6 298.2022.0009065600 (all. 13): notifica non eseguita in data 05.03.2024 per mancanza di numero civico in Indirizzo_3.
Indirizzo_7.- Nessuna intimazione di pagamento tra le quattro depositate risulta essere stata regolarmente notificata al contribuente, come segue:
L'allegato 14 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2018 90013784 08 che fa riferimento alle cartelle nn. 1 e 2, senza alcuna prova di notifica.
L'allegato 15 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2022 90035280 46, che fa riferimento alla cartella n. 3, con notifica non eseguita in data 18.11.2022 per mancanza di numero civico nella Indirizzo_3 (c'è stato il solo deposito presso la casa comunale).
L'allegato 16 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2024 90047824 01, che fa riferimento alle cartelle nn. 2, 4 e 5, con notifica non eseguita in data 14.10.2024 per mancanza di numero civico nella
Indirizzo_3 (c'è stato il solo deposito presso la casa comunale).
L'allegato 17 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2024 90057581 86, che fa riferimento alle cartelle nn. 1, 3, 6, 7 e 8, con notifica non eseguita in data 08.10.2024 per mancanza di numero civico nella Indirizzo_3 (c'è stato il solo deposito presso la casa comunale).
4.3.- Dall'esame degli analitici riscontri che precedono, delle quattro cartelle regolarmente notificate (nn. 1),
7), 8) e 10), la più recente (la n. 10) risulta notificata nell'anno 2023, per cui la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 298.80.2025.00001856000 emessa e notificata da Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 10.03.2025 sarebbe dovuta essere preceduta dalla notifica di una intimazione di pagamento (art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973); tuttavia, delle quattro intimazioni di pagamento depositate in atti (all. 14, 15, 16 e 17) nessuna di esse risulta essere stata regolarmente notificata (v. punto 4.2.), con la conseguenza che la censura sub b) “Omessa notifica dell'intimazione di pagamento” è fondata e va accolta con l'annullamento dell'atto impugnato.
4.4.- Va parimenti accolta la censura sub a) “Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte” con riferimento alle cartelle indicate ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 11), 12) e 13) che non risultano regolarmente notificate (v. punto 4.1.).
4.5.- In conclusione, sono fondate e vanno accolte le prime due censure (sub a) e b)) di ricorso - assorbite le restanti - e per l'effetto annullato l'atto impugnato siccome illegittimo. 4.6.- Infine, quanto al presunto difetto di giurisdizione eccepito da A.d.E.R. Siracusa con riferimento alle cartelle nn. 29820140006713349 e 29820170004084731, l'eccezione non può trovare accoglimento perché le stesse non sono state depositate in atti, per cui questa Corte non ha potuto concretamente accertare se tali cartelle fossero effettivamente relative a violazioni del codice della strada.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Condanna l'A.d.E.R. di Siracusa al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
UG IA, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 CONRAVVENZIONE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 CONTRAVVENZIONE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSA AUTOMOB 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 IVA-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 IVA-ALIQUOTE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500001856000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160015078560 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160015078560 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170007116935 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180006637156 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180010983791 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003618578 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190005870491 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004199916 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210025709175 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210033506118 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220003206600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220009065600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 298.80.2025.00001856000 emessa e notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 10.03.2025 per l'importo complessivo di € 9.486,30, deducendo i seguenti vizi di legittimità: a) Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
b) Omessa notifica dell'intimazione di pagamento;
3)
Cointestazione dell'autovettura sottoposta a fermo;
4) prescrizione del credito.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
2.- In data 01.11.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. Siracusa, la quale ha eccepito per le cartelle nn.
29820140006713349 e 29820170004084731 (che attengono a violazioni del c.d.s.) il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario e comunque ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso siccome tutte le cartelle di pagamento presupposte sarebbero state tutte ritualmente notificate.
Ha depositato (allegati dal n. 1 al n. 17) i documenti asseritamente attestanti la regolare notifica delle 13 cartelle presupposte. 3.- In data 05.02.2026 è stata depositata memoria illustrativa da parte del ricorrente, per mezzo della quale ha contestato la conformità di tutti i documenti prodotti da A.d.E.R. Siracusa rispetto ai rispettivi originali, puntualizzando che “Tali documenti, privi di attestazione di conformità, sono evidentemente frutto di ritagli e assemblaggio di porzioni di documenti eterogenei e pertanto non rispecchiano l'integrità dei documenti originali, ove esistenti. Ancora, alcuni documenti sono stati scomposti in documenti informatici distinti, ed è quindi impossibile verificare se le singole parti fossero contenute o meno nel medesimo documento o se invece fossero contenute in documenti diversi poi riuniti solo in occasione del presente giudizio, come appare invero più probabile” (v. pag. 1 della memoria).
Al punto 4. di tale memoria il ricorrente ha aggiunto profili specifici di illegittimità delle cartelle e intimazioni di pagamento.
Al punto 6. di tale memoria ha ulteriormente illustrato la censura di prescrizione di tutte le cartelle di pagamento.
3.1.- All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Preliminarmente la Corte deve occuparsi dell'eccezione di non conformità dei documenti sollevata dal ricorrente, che deve essere respinta stante la genericità dell'eccezione.
Infatti, l'eccezione è stata prospettata senza mai specificare in dettaglio, in modo circostanziato, il singolo documento depositato, ma soprattutto senza illustrare in modo specifico, documento per documento, in cosa consistesse la ragione della difformità in raffronto al documento originale, così non consentendo a questa
Corte di comprendere quale specifico documento e quale profilo di difformità venisse concretamente contestato per ognuno di essi.
Pertanto, i documenti depositati da ADER possono essere esaminati.
4.1.- Delle notifiche delle cartelle presupposte, risultano regolari solamente quelle di seguito indicate ai seguenti numeri: nn. 1), 7), 8) e 10), mentre sono irregolari quelle indicate ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 11), 12)
e 13):
1) 298.2014.0006713349 (all. 1): regolarmente consegnata a familiare convivente il 09.07.2014 e spedizione di raccomandata informativa del 10.07.2014;
2) 298.2016.0015078560 (all. 2): notifica non perfezionata il 17.07.2017 per mancanza dell'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito ed affissione ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;
3) 298.2017.0004084731 (all. 3): notifica non perfezionata per mancanza di raccomandata informativa, per consegna a familiare convivente del 16.01.2018;
4) 298.2017.0007116935 (all. 4): notifica non perfezionata per mancanza di raccomandata informativa, per consegna a familiare convivente del 06.12.2017;
5) 298.2018.0006637156 (all. 5); presunta compiuta giacenza il 23.08.2018, ma in assenza di alcuna prova di notifica e di elementi numerici di collegamento con la cartella, la notifica non è regolare;
6) 298.2018.0010983791 (all. 6); presunta compiuta giacenza il 23.08.2018, ma in assenza di alcuna prova di notifica e di elementi numerici di collegamento con la cartella, la notifica non è regolare;
7) 298.2019.0003618578 (all. 7); notifica regolare, perfezionata il 24.06.2019 per consegna al Ricorrente_1 Ricorrente_1 allo sportello postale.
Indirizzo_1 298.2019.0005870491 (all. 8); notifica regolare, perfezionata il 08.10.2019 per consegna al Ricorrente_1 Ricorrente_1 allo sportello postale.
Indirizzo_2 298.2020.0004199916 (all. 9); notifica non eseguita per mancanza di numero civico in Indirizzo_3.
Indirizzo_4 298.2021.0025709175 (all. 10); notifica regolare per consegna in data 07.01.2023 a mani del Ricorrente_1 Ricorrente_1.
Indirizzo_5 298.2021.0033506118 (all. 11); presunta compiuta giacenza il 10.01.2023, ma in assenza di alcuna prova di notifica e di elementi numerici di collegamento con la cartella, la notifica non è regolare;
12) 298.2022.0003206600 (all. 12); notifica non eseguita in data 25.11.2021 per mancanza di numero civico in Indirizzo_3.
Indirizzo_6 298.2022.0009065600 (all. 13): notifica non eseguita in data 05.03.2024 per mancanza di numero civico in Indirizzo_3.
Indirizzo_7.- Nessuna intimazione di pagamento tra le quattro depositate risulta essere stata regolarmente notificata al contribuente, come segue:
L'allegato 14 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2018 90013784 08 che fa riferimento alle cartelle nn. 1 e 2, senza alcuna prova di notifica.
L'allegato 15 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2022 90035280 46, che fa riferimento alla cartella n. 3, con notifica non eseguita in data 18.11.2022 per mancanza di numero civico nella Indirizzo_3 (c'è stato il solo deposito presso la casa comunale).
L'allegato 16 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2024 90047824 01, che fa riferimento alle cartelle nn. 2, 4 e 5, con notifica non eseguita in data 14.10.2024 per mancanza di numero civico nella
Indirizzo_3 (c'è stato il solo deposito presso la casa comunale).
L'allegato 17 è rappresentativo dell'intimazione di pagamento 298 2024 90057581 86, che fa riferimento alle cartelle nn. 1, 3, 6, 7 e 8, con notifica non eseguita in data 08.10.2024 per mancanza di numero civico nella Indirizzo_3 (c'è stato il solo deposito presso la casa comunale).
4.3.- Dall'esame degli analitici riscontri che precedono, delle quattro cartelle regolarmente notificate (nn. 1),
7), 8) e 10), la più recente (la n. 10) risulta notificata nell'anno 2023, per cui la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 298.80.2025.00001856000 emessa e notificata da Agenzia delle
Entrate-Riscossione in data 10.03.2025 sarebbe dovuta essere preceduta dalla notifica di una intimazione di pagamento (art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973); tuttavia, delle quattro intimazioni di pagamento depositate in atti (all. 14, 15, 16 e 17) nessuna di esse risulta essere stata regolarmente notificata (v. punto 4.2.), con la conseguenza che la censura sub b) “Omessa notifica dell'intimazione di pagamento” è fondata e va accolta con l'annullamento dell'atto impugnato.
4.4.- Va parimenti accolta la censura sub a) “Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte” con riferimento alle cartelle indicate ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 11), 12) e 13) che non risultano regolarmente notificate (v. punto 4.1.).
4.5.- In conclusione, sono fondate e vanno accolte le prime due censure (sub a) e b)) di ricorso - assorbite le restanti - e per l'effetto annullato l'atto impugnato siccome illegittimo. 4.6.- Infine, quanto al presunto difetto di giurisdizione eccepito da A.d.E.R. Siracusa con riferimento alle cartelle nn. 29820140006713349 e 29820170004084731, l'eccezione non può trovare accoglimento perché le stesse non sono state depositate in atti, per cui questa Corte non ha potuto concretamente accertare se tali cartelle fossero effettivamente relative a violazioni del codice della strada.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Condanna l'A.d.E.R. di Siracusa al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di euro 1.736,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì