Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 597/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. ONORATO Parte_1
MARCO);
E
nata a [...] il [...] (Avv. ROMANO Controparte_1
GUIDO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: “esprieme parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 8.11.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto dei 11-16.11.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. La casa coniugale, che è di proprietà esclusiva del sig. rimane Pt_1 nella sua disponibilità.
2. I figli minori, e rimangono affidati ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, garantendo il necessario contatto con entrambi i genitori compatibilmente delle esigenze scolastiche, pratiche ed organizzative della prole, anche in rapporto alle naturali fasi di crescita degli stessi.
3. I weekend seguono il criterio dell'alternanza: i figli, inoltre, trascorreranno due pomeriggi con il padre. Per tutti gli altri giorni, il padre potrà incontrare liberamente i figli, fermo restando che potrebbero esserci giorni non disponibili che verranno a lui tempestivamente comunicati, e nel rispetto delle attività scolastiche ed extra-scolastiche dei bambini. Nei giorni in cui i minori saranno con il padre potranno, previa comunicazione alla madre, dormire con lo stesso.
Rimane inteso che i genitori, di comune accordo, potranno modulare in maniera flessibile i momenti in cui i piccoli e potranno stare Per_1 Per_2 con l'uno o con l'altro genitore.
4. Per le vacanze estive i minori potranno trascorrere almeno 15 giorni con il
- 2 - padre in coincidenza con il suo periodo di ferie dal lavoro.
5. Durante le festività natalizie si osserveranno le condizioni che seguono, con rotazione annuale delle festività trascorse dai minori, e , Per_1 Per_2 esclusivamente con un genitore: Vigilia di Natale e Natale presso la madre;
S.
Stefano presso il padre;
Capodanno e giorno 1 gennaio presso la madre, con pomeriggio del giorno 1 gennaio presso il padre fino al giorno seguente;
Giorno
2 gennaio presso il padre;
Epifania presso il padre;
Vigilia di Pasqua presso il padre;
Pranzo di Pasqua presso la madre.
6. i compleanni dei minori saranno trascorsi con entrambi i genitori secondo
l'organizzazione della giornata che riterranno più adeguata.
7. Il sig. si impegna al versamento di un assegno di Parte_1 mantenimento per ciascun figlio pari ad € 150,00 mensili che si obbliga a corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese. L'importo sopra determinato sarà soggetto a rivalutazione annuale ovviamente ancorato al 100% della svalutazione accertata dall'ISTAT sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal primo anno successivo alla sottoscrizione del presente atto. Le spese mediche e le rate scolastiche (inclusa
l'iscrizione annuale) saranno sopportate da entrambi i genitori in misura del
50%..
8. Quale contributo al mantenimento della sig.ra il sig. CP_1 Pt_1 si impegna al versamento della somma di euro 200.00 fino a quando la stessa non avrà trovato un'occupazione;
9. In relazione ai beni mobili e alle donazioni nuziali facenti capo ai coniugi, dovranno tutti essere attribuiti al sig. . I beni attribuiti al sig. Parte_1 [...] si intendono attribuiti allo stesso per sempre e con ogni piena facoltà. Nel Pt_1 caso in cui lo stesso volesse disfarsi dei beni mobili all'interno della casa coniugale dovrà prima darne comunicazione alla sig.ra CP_1
10. L'autovettura acquistata durante il matrimonio verrà CP_2 utilizzata dalla Sig.ra rimarrà nella usa disponibilità a condizione CP_1 che provveda entro il termine di 30 giorni al passaggio di proprietà in suo favore”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a
- 3 - disposizione imperative di legge, sono conformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Villabate (PA) in data 04/06/2011, da , nato Parte_1
a PALERMO il 19/08/1985 e da nata a [...] Controparte_1 il 30/08/1990, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
6, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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