Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3973/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a VE IA (MB) in Via Antonio Pacinotti n. 3, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alberto Grimaudo che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
VE IA (MB) in Via Antonio Pacinotti n. 3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Grimaudo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
Il sig. , consapevole del fatto che a seguito della pronuncia dell'omologa di separazione Parte_2 consensuale dovrà lasciare la casa coniugale libera dai suoi effetti personali, stipulerà un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo e si trasferirà senza indugio presso la nuova abitazione pagina 1 di 4
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di VE (MB) in Via Antonio Pacinotti, n. 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla stessa Parte_1 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando anche il figlio minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
Per_1
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Persona_2 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
4/c) Quanto alla figlia ormai maggiorenne, il padre prenderà accordi Persona_3 direttamente con la stessa in considerazione dell'età della ragazza e per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni con lei.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito sul codice Iban intestato Parte_2 Parte_1 alla sig.ra n. [...] collegato ad una carta ricaricabile Parte_1 modello “PostePay Evolution”, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 150,00 (Ecentocinquanta/00) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo e che ricomprende le spese previste dalla lett. A) alla lett. F) del paragrafo A – Spese ordinarie, delle Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli siglato dal Tribunale di Monza Brianza e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza Brianza al quale le parti dichiarano di accettarne tacitamente e integralmente i contenuti (all.7)
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, sia quelle erogabili senza preventivo accordo (Lett. B) che quelle ove invece è necessario il preventivo accordo (Lett. C), giusta osservanza dei protocolli adottati dal Tribunale di Monza Brianza ed individuate con riferimento al sopra indicato protocollo, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7. Le parti inoltre concordemente rinviano al sopra richiamato protocollo anche per la regolamentazione delle casistiche previste dalle Lett. D), E), F), G) e H) dichiarando di darne piena e completa attuazione.
pagina 2 di 4 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra tramite accredito sul codice Iban intestato alla sig.ra n. Parte_1 Parte_1 [...] collegato ad una carta ricaricabile modello “PostePay Evolution”, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 200,00 (Euro ducento,00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, e così fin tanto che la sig.ra non avrà reperito una stabile occupazione Parte_1 lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
9. In armonia con quanto disposto dall'art. 155 c.c. sarà consentito ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. Oltre al rispetto di ogni regola giuridica, i coniugi riconoscono e si impegnano in modo assolutamente volontario e reciproco a rispettare le seguenti regole morali: pur condividendo l'opportunità di addivenire, decorsi sei mesi dall'omologa della sentenza di separazione consensuale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli istanti riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza.
11) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere fra loro un civile e sereno dialogo anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciò sia nel loro interesse che nel superiore interesse dei figli;
Essi hanno risolto le questioni patrimoniali che si presentavano per la divisione dei beni comuni e la permanenza dell'uno di essi in quella che fu la casa familiare;
- in forza di quanto sopra i sottoscritti coniugi, di comune intesa, intendono chiedere a codesto ill.mo
Tribunale di voler prendere atto che le parti non hanno volontà di riconciliarsi e di conseguenza preliminarmente pronunciare la loro separazione e, una volta passata in giudicato la sentenza di omologazione della loro separazione personale, pronunciare, nell'ambito di questo stesso procedimento, la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
4) Accertare e dichiarare la corresponsione a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio la somma di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) da accreditarsi ad opera del sig. Persona_4 Pt_2
sul codice IBAN della IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
nonché
[...] Parte_1
Accertare e dichiarare la corresponsione a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie IG.ra la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) da accreditarsi ad opera del sig. Parte_1
sul codice IBAN della IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2 Parte_1
5) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3,
l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) Che l'Ill.mo IGnor Presidente del Tribunale Voglia dichiarare ex art 473 bis.49 c.p.c., dopo l'emissione della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg. e in Parte_2 Parte_1 pagina 3 di 4 VE (MB) in data 30/09/2002, alle medesime condizioni stabilite tra le parti per la separazione consensuale e nel presente ricorso ivi esplicate, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
Spese processuali a carico solidale delle parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 668/24, pubblicata in data 10.9.2024 e passata in giudicato.
Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in VE (MB) il 30.9.2002 (trascritto al nr. 15 parte I del registro atti di
[...] matrimonio di quel Comune anno 2002) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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