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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NT RA Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. DI AL AR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4673/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OS CA, con domicilio elettivo presso il suo studio in Pescantina (VR),
Via Siedlce n. 1/f,
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“2) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...] con addebito in capo al signor CP_1 CP_1
In via principale
1 3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, un CP_1 assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della stessa. Tale assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita a partire da luglio 2026 e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente della signora Pt_1
9) condannare la parte resistente alle spese del processo.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
l 24/09/2020, in NEGRAR DI AL (regolarmente Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale con richiesta di addebito a carico del resistente/convenuto e la previsione di un contributo al proprio mantenimento per euro 800,00 mensili.
Il resistente – all'epoca dell'introduzione del procedimento e, a quanto consta, tuttora in stato di custodica cautelare in carcere – non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza di comparizione, sentita la ricorrente, sono state adottate le determinazioni in via provvisoria ed urgente risultanti dal verbale. In particolare, autorizzate anche formalmente le parti a vivere separatamente, non si è ritenuto di porre alcun contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente per l'assorbente ragione dello stato detentivo. La ricorrente ha poi precisato come sopra le proprie conclusioni.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e documentato (atti del procedimento penale attivato dalla denuncia per maltrattamenti sporta dalla ricorrente nei confronti del resistente in data 29.08.2022, sfociato nell'applicazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento, e, infine dalla sentenza penale di condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento e lesioni aggravate), può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda di addebito della separazione al resistente/convenuta va accolta.
2 In tal senso depongono inequivocabilmente gli atti del procedimento penale menzionati e prodotti dalla ricorrente, da cui risultano gravi e reiterate condotte maltrattanti nei suoi confronti (si precisa che non è stato chiarito se l'attuale regime restrittivo, cui è sottoposto il resistente, sia ascrivibile a fattispecie di reato diverse, che non coinvolgono la ricorrente).
Va invece respinta la domanda di contributo al proprio mantenimento svolta dalla ricorrente nei confronti del resistente.
Si indicano alcuni dati utili ai fini del decidere.
La ricorrente è nata il [...] ed è priva di occupazione. Il resistente è nato il giorno 01 gennaio 1981; è attualmente in carcere e, stando a quanto allegato dalla ricorrente, all'epoca della loro convivenza matrimoniale svolgeva l'attività di muratore.
Il matrimonio è stato celebrato il 24 settembre 2020.
ALl'applicazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento/divieto di avvicinamento, vale a dire dal novembre 2022, le parti non hanno più contatti.
La ricorrente, come documentato, è seguita dai Servizi Sociali ed è stata in carico al centro antiviolenza Petra.
Attualmente percepisce il reddito di inclusione per circa 600,00 euro mensili.
Finché le è stato possibile ha svolto l'attività di badante (l'anziano assistito è deceduto di recente) e attualmente non lavora. Vive nella casa familiare, intestata al 50% anche al resistente/convenuto, che ella afferma di avere acquistato con propri denari provenienti dal precedente divorzio. All'attualità, quindi, non sostiene oneri abitativi.
Nel procedimento è emerso che la ricorrente ha avuto tre figli (il minore è oramai trentacinquenne) dal precedente matrimonio, conclusosi con il divorzio, senza che le fosse riconosciuto – da quanto dichiarato in udienza dalla stessa ricorrente – alcun assegno divorzile.
Ha altresì riferito che da qualche tempo vive con lei anche il figlio minore, che ha sempre lavorato, tranne che nel periodo seguito alla recente morte del padre, suo ex marito, in quanto caduto in depressione. Ha però riportato che è in corso di guarigione dopo aver seguito un percorso di cure.
Considerata la breve durata del matrimonio e della coabitazione, cessata circa una paio d'anni dopo la celebrazione del matrimonio, l'assenza di specifiche allegazioni circa il maggior tenore di vita fruito in costanza di coabitazione, la circostanza che la ricorrente dal novembre 2022 non percepisca alcun sostegno economico dal
3 resistente/convenuto, dal che si desume che, sia pure nelle ristrettezze economiche, ella è stata in grado di mantenersi, anche in ragione della disponibilità della casa familiare. Del resto lo stato detentivo del resistente consente di escluderne l'attuale capacità reddituale.
Quanto alle spese di lite (si precisa che la ricorrente è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato), considerato il riconoscimento dell'addebito in capo al resistente/convenuto, vanno integralmente poste a carico di quest'ultimo con distrazione in favore dello Stato e senza dimidiazione (che verrà invece operata in sede di liquidazione dei compensi del difensore).
PQM
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) riconosce l'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto
[...]
CP_1
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NEGRAR DI AL perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
4) rigetta l'istanza della ricorrente di contributo al proprio mantenimento;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 che liquida in euro 5.261,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese a debito e anticipate dallo Stato, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2026
La Giudice est.
DI AL AR
La Presidente
NT RA
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NT RA Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. DI AL AR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4673/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OS CA, con domicilio elettivo presso il suo studio in Pescantina (VR),
Via Siedlce n. 1/f,
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“2) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...] con addebito in capo al signor CP_1 CP_1
In via principale
1 3) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, un CP_1 assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della stessa. Tale assegno verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita a partire da luglio 2026 e sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente della signora Pt_1
9) condannare la parte resistente alle spese del processo.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
l 24/09/2020, in NEGRAR DI AL (regolarmente Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale con richiesta di addebito a carico del resistente/convenuto e la previsione di un contributo al proprio mantenimento per euro 800,00 mensili.
Il resistente – all'epoca dell'introduzione del procedimento e, a quanto consta, tuttora in stato di custodica cautelare in carcere – non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza di comparizione, sentita la ricorrente, sono state adottate le determinazioni in via provvisoria ed urgente risultanti dal verbale. In particolare, autorizzate anche formalmente le parti a vivere separatamente, non si è ritenuto di porre alcun contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente per l'assorbente ragione dello stato detentivo. La ricorrente ha poi precisato come sopra le proprie conclusioni.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e documentato (atti del procedimento penale attivato dalla denuncia per maltrattamenti sporta dalla ricorrente nei confronti del resistente in data 29.08.2022, sfociato nell'applicazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento, e, infine dalla sentenza penale di condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento e lesioni aggravate), può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda di addebito della separazione al resistente/convenuta va accolta.
2 In tal senso depongono inequivocabilmente gli atti del procedimento penale menzionati e prodotti dalla ricorrente, da cui risultano gravi e reiterate condotte maltrattanti nei suoi confronti (si precisa che non è stato chiarito se l'attuale regime restrittivo, cui è sottoposto il resistente, sia ascrivibile a fattispecie di reato diverse, che non coinvolgono la ricorrente).
Va invece respinta la domanda di contributo al proprio mantenimento svolta dalla ricorrente nei confronti del resistente.
Si indicano alcuni dati utili ai fini del decidere.
La ricorrente è nata il [...] ed è priva di occupazione. Il resistente è nato il giorno 01 gennaio 1981; è attualmente in carcere e, stando a quanto allegato dalla ricorrente, all'epoca della loro convivenza matrimoniale svolgeva l'attività di muratore.
Il matrimonio è stato celebrato il 24 settembre 2020.
ALl'applicazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento/divieto di avvicinamento, vale a dire dal novembre 2022, le parti non hanno più contatti.
La ricorrente, come documentato, è seguita dai Servizi Sociali ed è stata in carico al centro antiviolenza Petra.
Attualmente percepisce il reddito di inclusione per circa 600,00 euro mensili.
Finché le è stato possibile ha svolto l'attività di badante (l'anziano assistito è deceduto di recente) e attualmente non lavora. Vive nella casa familiare, intestata al 50% anche al resistente/convenuto, che ella afferma di avere acquistato con propri denari provenienti dal precedente divorzio. All'attualità, quindi, non sostiene oneri abitativi.
Nel procedimento è emerso che la ricorrente ha avuto tre figli (il minore è oramai trentacinquenne) dal precedente matrimonio, conclusosi con il divorzio, senza che le fosse riconosciuto – da quanto dichiarato in udienza dalla stessa ricorrente – alcun assegno divorzile.
Ha altresì riferito che da qualche tempo vive con lei anche il figlio minore, che ha sempre lavorato, tranne che nel periodo seguito alla recente morte del padre, suo ex marito, in quanto caduto in depressione. Ha però riportato che è in corso di guarigione dopo aver seguito un percorso di cure.
Considerata la breve durata del matrimonio e della coabitazione, cessata circa una paio d'anni dopo la celebrazione del matrimonio, l'assenza di specifiche allegazioni circa il maggior tenore di vita fruito in costanza di coabitazione, la circostanza che la ricorrente dal novembre 2022 non percepisca alcun sostegno economico dal
3 resistente/convenuto, dal che si desume che, sia pure nelle ristrettezze economiche, ella è stata in grado di mantenersi, anche in ragione della disponibilità della casa familiare. Del resto lo stato detentivo del resistente consente di escluderne l'attuale capacità reddituale.
Quanto alle spese di lite (si precisa che la ricorrente è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato), considerato il riconoscimento dell'addebito in capo al resistente/convenuto, vanno integralmente poste a carico di quest'ultimo con distrazione in favore dello Stato e senza dimidiazione (che verrà invece operata in sede di liquidazione dei compensi del difensore).
PQM
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) riconosce l'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto
[...]
CP_1
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NEGRAR DI AL perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
4) rigetta l'istanza della ricorrente di contributo al proprio mantenimento;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 che liquida in euro 5.261,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese a debito e anticipate dallo Stato, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2026
La Giudice est.
DI AL AR
La Presidente
NT RA
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