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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17971 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 539 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Democrito, n. 39, presso lo studio dell'avv.to
Giovanni Cardilli;
- intimante -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via A. Pollaiolo, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di
Lorenzo, che la rappresenta e difende;
- intimata -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, – premesso di Parte_1 aver concesso in locazione alla l'appartamento int. 6, sc. A e annesso posto auto n. 13, Controparte_1
siti in Roma, Via Quattro Fontane n. 15 e che la società conduttrice aveva sospeso il pagamento dei dovuti canoni locatizi per i mesi di ottobre e novembre 2023, giustificando tale inadempimento con riferimento all'intervenuta notifica, in data 14/09/2023, di un atto di pignoramento presso terzi, con cui, ad istanza del creditore procedente via XX Settembre n. 1, venivano Parte_2
1 assoggettati a vincolo i canoni dovuti alla società locatrice;
di non aver ricevuto alcuna notificazione di pignoramento e che “in data 12/07/2023 la medesima locatrice, ai sensi dell'art.
1264 c.c., notificava alla soc. l'avvenuta cessione di credito “pro solvendo”, relativo ai CP_1 canoni di locazione, per un ammontare di complessivi € 96.000,00, in favore della Controparte_2
, perfezionata a garanzia dell'erogazione di un mutuo chirografario, della durata di un
[...] anno (…) La stessa soc. , nel dare atto di aver ricevuto tale comunicazione, CP_1
inspiegabilmente non accettava tale cessione. Né, in totale malafede, ed in modo elusivo e fuorviante, nella sua dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., precisava di aver ricevuto la predetta comunicazione di cessione, con grave e palese danno per la locatrice” – ha intimato lo sfratto per morosità alla conduttrice per il mancato pagamento dei canoni di locazione per le Controparte_1
mensilità di ottobre e novembre 2023.
2. Si è costituita in giudizio opponendosi allo sfratto per morosità e all'ordinanza di Controparte_1
rilascio, deducendo l'insussistenza della morosità poiché le somme intimate erano illiquide ed inesigibili in quanto assoggettate a pignoramento presso terzi dal Via Quattro Parte_2
Fontane 15, creditore della Parte_1
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa ex art. 429 c.p.c..
4. Dall'integrale pagamento dei canoni locatizi per i quali venne promossa la procedura di convalida di sfratto, confermata dalla stessa parte intimante, non deriva di per sé il sopravvenuto difetto di interesse di quest'ultima alla coltivazione del presente giudizio di risoluzione, in quanto il fatto storico dell'asserito inadempimento conserva la sua potenziale idoneità (qualora venisse confermato all'esito del giudizio) a fondare una pronuncia risoluzione per ritardato pagamento dei canoni.
Inoltre nelle sue difese conclusionali, richiamate dalle note di trattazione scritta, la ricorrente ha insistito sulla domanda di risoluzione e sul conseguente ordine di rilascio dell'immobile, palesando, per tal via, un interesse alla pronuncia di merito, che non può considerarsi eliso dal pagamento successivo, che comporta una sopravvenuta carenza d'interesse soltanto con riferimento a un'eventuale domanda di pagamento dei canoni (non svolta nella fase a cognizione piena), ma non sulla domanda di risoluzione per inadempimento, che, invero, si configura, in ipotesi, anche a fronte del solo doloso o colposo ritardo dei pagamenti.
La richiesta subordinata di emissione di pronuncia di cessata materia del contendere, formulata dalla ricorrente, è del tutto logicamente incompatibile con la domanda principale di risoluzione, in
2 quanto anche ove questa fosse infondata, in ogni caso non potrebbe essere scrutinata la domanda subordinata, che in astratto è incompatibile con una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda. In sostanza, la richiesta di cessazione della materia del contendere non può in alcun caso essere svolta in modo subordinato, trattandosi di un esito basato su una circostanza che, laddove sussistente, sarebbe pregiudiziale all'effettivo scrutinio della domanda giudiziale (salva la sua analisi ai soli fini della soccombenza virtuale).
Va altresì evidenziato che l'ipotesi di cessazione della materia del contendere si verifica laddove sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, il che non si è verificato nel caso di specie.
5. Tanto premesso, va analizzata la domanda di risoluzione.
Essa è infondata.
In proposito si osserva che il mancato puntuale versamento delle mensilità di euro 11.830,00 è riconducibile a fatto non imputabile alla conduttrice, bensì a una morosità della locatrice nei confronti del Condominio, il quale ha effettuato un pignoramento presso terzi nei confronti della quale debitrice (per canoni) della a sua volta debitrice del Condominio, CP_1 Parte_1
che ha dunque agito verso il debitore del proprio debitore.
La dunque non poteva fare altro che sottostare al pignoramento e versare i canoni CP_1
direttamente al creditore del proprio creditore. Ogni altra azione sarebbe stata illecita.
Pertanto, non le può essere addebitata alcuna condotta inadempiente dolosa o colposa.
Sul punto di precisa che la in qualità di terzo pignorato (avendo dunque subito – e Controparte_1
non promosso – il pignoramento presso terzi), doveva custodire le somme dovute alla Parte_1 in applicazione dell'art. 546 c.p.c. secondo cui “dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto
[...] nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
Pertanto, dal 14 settembre 2023 (data di notifica del pignoramento) la è divenuta Controparte_1
custode nel limite di quanto pignorato dovendosi astenere dall'adempiere, dal disporre o dal consegnare i canoni pignorati al locatore/debitore esecutato in quanto, in tale evenienza, la riconsegna o la sottrazione delle cose detenute al pignoramento avrebbe fatto scattare le sanzioni
3 penali di cui agli artt. 328 e 334 c.p., salva responsabilità per danni nei confronti dello stesso creditore procedente.
In relazione alla lamentata mancata comunicazione da parte della alla Controparte_1 Parte_1
del pignoramento subito, si rileva l'infondatezza di tale censura, in quanto, da un lato, il terzo
[...]
pignorato non ha alcun obbligo di comunicare il pignoramento al debitore pignorato e, dall'altro, risulta in ogni caso in atti che la conduttrice abbia comunicato alla locatrice e di aver ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi e di aver effettuato la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c..
Va infine rilevato che la dedotta cessione del credito, contestata nella sua esistenza dalla resistente, non è stata effettivamente provata dalla ricorrente, la quale ha versato in atti comunicazioni pec con allegati atti in formato “word” (cessione senza firme e modello di accettazione), la cui irritualità venne immediatamente contestata dalla conduttrice, con la conseguenza che, stante la mancanza di rispetto delle forme di cui all'art. 1264 c.c., la cessione non può considerarsi avvenuta. Ad ogni modo, la conduttrice avrebbe dovuto versare i canoni (eventualmente) ceduti al cessionario ( CP_2
e non al cedente ( , cosicché anche in tale ipotesi si sarebbe potuta configurare Parte_1
alcuna morosità per canoni non pagati alla locatrice.
Ne discende che l'inadempimento dedotto dall'intimante a presupposto dello sfratto e della risoluzione del contratto di locazione non poteva sussistere in alcun modo, già al momento della intimazione dello sfratto.
Successivamente, dopo la notificazione della convalida di sfratto, con ordinanza del Tribunale di
Roma, sezione III civile, giudice dott. Negretti, del 29.3.2024, il pignoramento è stato dichiarato estinto per sua tardiva iscrizione a ruolo da parte del creditore. La ricevuta la CP_1
comunicazione di estinzione, ha poi prontamente versato quanto dovuto alla locatrice (tale circostanza è stata anche confermata dalla locatrice).
In conclusione, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice va rigettata, con conseguente rigetto della domanda di condanna al rilascio dell'immobile.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6.1. Deve essere rigettata la domanda, formulata dalla resistente di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., in assenza della prova del dolo o della colpa grave nell'agire in giudizio.
P.Q.M.
4 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) respinge la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione intercorrente tra le parti, nonché la consequenziale domanda di rilascio dell'immobile locato;
2) condanna a rifondere alla le spese di lite del presente giudizio che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 2.500, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa;
3) rigetta la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
Roma, 20.11.2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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