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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 973/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 973/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAURO MONTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAURO MONTINI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1 ALESSANDRO GARGANO e dell'avv. GARGANO ANGELO ( GALLERIA VALTIBERINA 9 52100 AREZZO;
giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALESSANDRO GARGANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, ricorre Parte_1
nei confronti del esponendo Controparte_1
che veniva assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato come Istruttore amministrativo - Area degli istruttori (ex cat. C) del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, con decorrenza dall'1.4.2024 e periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell'art. 25 del richiamato CCNL;
che fin dai primi giorni ha avvertito ostilità nei suoi confronti da parte dei responsabili;
che durante il periodo di prova avrebbe sempre prestato diligentemente le proprie mansioni;
che con Determinazione n.
289 del 13.6.2024 il gli ha attribuito l'incarico di “responsabile dei CP_1
procedimenti amministrativi in materia di: gestione completa dei servizi di Tari,
e Lampade Votive (attivazione, cessazione, variazioni”; che, nonostante la predetta assegnazione, è stato incaricato dalla Responsabile di occuparsi in via esclusiva dell'imbustamento ed invio di avvisi accertamento Tari;
che, con comunicazione del 17.7.2024, la Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa in rappresentanza dell'ente, ha comunicato al ricorrente “ai Persona_1
sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente per gli Enti Locali, nonché dell'art. 2096 c.c.” il recesso, a decorrere dal 1.8.2024, dal contratto di lavoro sottoscritto in data 12.3.2024, per mancato superamento del periodo di prova, stante l'asserita “palesata inidoneità allo svolgimento delle mansioni individuate ai puti 2, 5 e 10 del suddetto contratto”; che il licenziamento intimato sarebbe illegittimo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che fin dai primi giorni di lavoro, nell'ufficio assegnato si sarebbero resi conto che il ricorrente era totalmente sprovvisto delle elementari conoscenze dei programmi telematici di uso comune, al punto che la
Capufficio fu costretta ad affiancargli con il compito di fornirgli una Per_2
istruzione personalizzata sia di nozioni basilari che della gestione dei programmi istituzionali;
che la conoscenza normativa del ricorrente, malgrado il possesso della Laurea in Giurisprudenza, sarebbe stata carente;
che, nonostante la partecipazione al corso di formazione PagoPa, il ricorrente non avrebbe scaricato sul portale i pagamenti pervenuti in quanto affermava di non essere in grado di
2 farlo;
che il ricorrente non avrebbe mostrato il minimo impegno personale e sarebbe dipeso dalle continue e ripetute spiegazioni dei colleghi.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
Orbene, in seguito alla privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e, successivamente, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) si è precisato che le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege (art. 70, co. 13, d.lgs. n.
165/2021) e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale, la quale ultima è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova per il tramite della contrattazione collettiva (Cfr. Cass. n. 21586 del 2008; Cass. n. 17970 del
2010).
L'esercizio del potere di recesso va individuato nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto, e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede (Cass. civ. Sez. lavoro, 26/07/2023, n. 22466).
Nella fattispecie in esame, il CCNL Triennio 2019 – 2021 sottoscritto il
16.11.2022 Funzioni Locali, all'art. 25 fissa, per il profilo ovvero categoria professionale di cui si tratta, un periodo di prova di sei mesi;
decorsa la metà del quale, nel restante periodo, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del
3 preavviso. Inoltre, il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, se intimato dall'Azienda o Ente, deve essere motivato.
In tal senso, l'obbligo di motivare il recesso, imposto dalle parti collettive alle amministrazioni, non esclude né attenua la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, né porta ad omologare il recesso per mancato superamento della prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, essendo finalizzato solo a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa (Cass. n. 26679/2018, n. 23061/2017, n. 21586/2008, n.
19558/2006).
Si ricorda, infatti, che il recesso per mancato superamento della prova è diverso da un licenziamento per giusta causa: le rispettive determinazioni datoriali operano su piani giuridici distinti, venendo in rilievo, nel recesso per mancato superamento della prova, un diritto datoriale di tipo discrezionale/potestativo (Cfr. Cass., SSUU, 2 agosto 2002, n. 11633; Cass. 12 settembre 2016, n. 17921) e, invece, nel licenziamento per giusta causa un potere disciplinare.
Dunque, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto durante il periodo di prova, nel momento in cui abbia effettivamente consentito l'esperimento, sia assegnando realmente al lavoratore le mansioni per cui era stato assunto in prova, sia concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente a verificare che la prova sia stata superata, o sia fallita.
Così delineata la normativa di riferimento, si ritiene che, nel caso di specie, il resistente si sia legittimamente avvalso del diritto di recesso CP_1
durante il periodo di prova.
È emerso, infatti, che il ricorrente sia stato messo nelle condizioni di compiere un effettivo espletamento delle mansioni per cui è stato assunto durante il periodo di prova.
Il resistente ha allegato e provato anzitutto che, prima CP_1
dell'assunzione, ha emesso una Delibera di Giunta per poterlo assumere dal
4 trentunesimo posto occupato in una graduatoria del Comune di Montevarchi ed ha documentato di avergli affiancato dei colleghi per aiutarlo ad introdursi nei meccanismi indispensabili al lavoro.
Ha, inoltre, dimostrato di aver agevolato la formazione del dipendente attraverso la partecipazione a corsi di formazione, come il corso e il Pt_2
corso sui tributi indetto da NC Toscana. Corsi che, tuttavia, non sono stati ben recepiti dal lavoratore.
Vi è prova, pertanto, che le modalità dell'esperimento siano risultate adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa rispetto alle mansioni concordate per la prova (Cfr. Cass. n. 10618/2015) e che il recesso non abbia perseguito finalità illecite (Cfr. Cass. n. 21586/2008).
Parte ricorrente lamenta che il recesso intimato difetterebbe di valida motivazione, configurandosi come una motivazione del tutto apparente.
Tale doglianza non coglie nel segno.
La comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro del 1.7.2024 menziona specificatamente la normativa di riferimento e le mansioni cui si è palesata l'inidoneità del ricorrente (“con riferimento specifico alla palesata inidoneità allo svolgimento delle mansioni individuate ai punti 2, 5 e 10 del suddetto contratto” doc. n. 8 memoria).
Appare, pertanto, validamente motivata.
Con riferimento all'asserita diligenza dell' nel compimento Pt_1
delle proprie mansioni, si ritiene che le determinazioni assunte dal CP_1
non siano in alcun modo rilevanti a dimostrarla.
In particolare, la Determinazione n. 289 del 13 giugno 2024 con la quale, nell'ambito della ripartizione degli incarichi tra il personale, al ricorrente veniva assegnato “l'incarico di responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di gestione completa dei servizi TARI e Lampade Votive” (doc. n. 6 ricorso), documenta la volontà dell'Ente di confermare il ricorrente nel rapporto d'impiego e l'attenzione perché non si verificassero disparità di trattamento tra i dipendenti.
5 Ugualmente, la Determinazione n. 339 del 3.7.2024 con il quale l'ente ha adottato il Piano della Performance 2024, assegnando i relativi obiettivi al personale dipendente, compreso ricorrente, relativamente all'anno 2024 (doc. n.
8 ricorso), è un provvedimento con cui vengono individuati gli obiettivi da raggiungere onde ottenere l'erogazione delle indennità collegate alla performance individuale e collettiva fissata dal CCNL Funzioni Locali, ed è predisposta per tutti i dipendenti del Comune.
Tali provvedimenti non sono, quindi, indicativi della diligenza lavorativa del ricorrente.
Peraltro, già nel mese di maggio 2024 erano state fatte presenti al lavoratore le criticità conoscitive e lavorative riscontrate nello svolgimento delle mansioni: “mancanza di nozioni basilari sui programmi informatici Word, Excel così come risultano assenti nozioni basilari su programma di Outlook in materia di invio e-mail e posta elettronica;
… mancanza della conoscenza della normativa in materia di tributi locali;
a distanza di un mese dall'assunzione risulta che la S.V. ancora non riesca in autonomia a dare adeguate risposte dirette all'Utenza, ma si serve sempre dell'appoggio dei colleghi, con ciò distogliendoli dalle loro funzioni;
non ha presentato, finora, il minimo interesse per la propria crescita professionale, dimostrando mancanza di iniziativa anche nei momenti di inattività, e disinteresse alla materia” (Cfr. doc. n. 5 memoria).
Tale comunicazione non rappresenta una forma di ostilità nei suoi confronti, quanto piuttosto fa presente al lavoratore gli aspetti professionali e lavorativi che avrebbe dovuto migliorare. Miglioramento che, evidentemente, non vi è stato e che ha portato il al recesso per mancato superamento CP_1
della prova.
La legittimità del recesso determina che nulla sia dovuto in termini di risarcimento del danno.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di Parte_1 parte resistente - delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 973/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAURO MONTINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAURO MONTINI
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1 ALESSANDRO GARGANO e dell'avv. GARGANO ANGELO ( GALLERIA VALTIBERINA 9 52100 AREZZO;
giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALESSANDRO GARGANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, ricorre Parte_1
nei confronti del esponendo Controparte_1
che veniva assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato come Istruttore amministrativo - Area degli istruttori (ex cat. C) del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, con decorrenza dall'1.4.2024 e periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell'art. 25 del richiamato CCNL;
che fin dai primi giorni ha avvertito ostilità nei suoi confronti da parte dei responsabili;
che durante il periodo di prova avrebbe sempre prestato diligentemente le proprie mansioni;
che con Determinazione n.
289 del 13.6.2024 il gli ha attribuito l'incarico di “responsabile dei CP_1
procedimenti amministrativi in materia di: gestione completa dei servizi di Tari,
e Lampade Votive (attivazione, cessazione, variazioni”; che, nonostante la predetta assegnazione, è stato incaricato dalla Responsabile di occuparsi in via esclusiva dell'imbustamento ed invio di avvisi accertamento Tari;
che, con comunicazione del 17.7.2024, la Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa in rappresentanza dell'ente, ha comunicato al ricorrente “ai Persona_1
sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente per gli Enti Locali, nonché dell'art. 2096 c.c.” il recesso, a decorrere dal 1.8.2024, dal contratto di lavoro sottoscritto in data 12.3.2024, per mancato superamento del periodo di prova, stante l'asserita “palesata inidoneità allo svolgimento delle mansioni individuate ai puti 2, 5 e 10 del suddetto contratto”; che il licenziamento intimato sarebbe illegittimo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che fin dai primi giorni di lavoro, nell'ufficio assegnato si sarebbero resi conto che il ricorrente era totalmente sprovvisto delle elementari conoscenze dei programmi telematici di uso comune, al punto che la
Capufficio fu costretta ad affiancargli con il compito di fornirgli una Per_2
istruzione personalizzata sia di nozioni basilari che della gestione dei programmi istituzionali;
che la conoscenza normativa del ricorrente, malgrado il possesso della Laurea in Giurisprudenza, sarebbe stata carente;
che, nonostante la partecipazione al corso di formazione PagoPa, il ricorrente non avrebbe scaricato sul portale i pagamenti pervenuti in quanto affermava di non essere in grado di
2 farlo;
che il ricorrente non avrebbe mostrato il minimo impegno personale e sarebbe dipeso dalle continue e ripetute spiegazioni dei colleghi.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
Orbene, in seguito alla privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e, successivamente, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) si è precisato che le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege (art. 70, co. 13, d.lgs. n.
165/2021) e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale, la quale ultima è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova per il tramite della contrattazione collettiva (Cfr. Cass. n. 21586 del 2008; Cass. n. 17970 del
2010).
L'esercizio del potere di recesso va individuato nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto, e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede (Cass. civ. Sez. lavoro, 26/07/2023, n. 22466).
Nella fattispecie in esame, il CCNL Triennio 2019 – 2021 sottoscritto il
16.11.2022 Funzioni Locali, all'art. 25 fissa, per il profilo ovvero categoria professionale di cui si tratta, un periodo di prova di sei mesi;
decorsa la metà del quale, nel restante periodo, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del
3 preavviso. Inoltre, il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e, se intimato dall'Azienda o Ente, deve essere motivato.
In tal senso, l'obbligo di motivare il recesso, imposto dalle parti collettive alle amministrazioni, non esclude né attenua la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, né porta ad omologare il recesso per mancato superamento della prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, essendo finalizzato solo a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa (Cass. n. 26679/2018, n. 23061/2017, n. 21586/2008, n.
19558/2006).
Si ricorda, infatti, che il recesso per mancato superamento della prova è diverso da un licenziamento per giusta causa: le rispettive determinazioni datoriali operano su piani giuridici distinti, venendo in rilievo, nel recesso per mancato superamento della prova, un diritto datoriale di tipo discrezionale/potestativo (Cfr. Cass., SSUU, 2 agosto 2002, n. 11633; Cass. 12 settembre 2016, n. 17921) e, invece, nel licenziamento per giusta causa un potere disciplinare.
Dunque, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto durante il periodo di prova, nel momento in cui abbia effettivamente consentito l'esperimento, sia assegnando realmente al lavoratore le mansioni per cui era stato assunto in prova, sia concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente a verificare che la prova sia stata superata, o sia fallita.
Così delineata la normativa di riferimento, si ritiene che, nel caso di specie, il resistente si sia legittimamente avvalso del diritto di recesso CP_1
durante il periodo di prova.
È emerso, infatti, che il ricorrente sia stato messo nelle condizioni di compiere un effettivo espletamento delle mansioni per cui è stato assunto durante il periodo di prova.
Il resistente ha allegato e provato anzitutto che, prima CP_1
dell'assunzione, ha emesso una Delibera di Giunta per poterlo assumere dal
4 trentunesimo posto occupato in una graduatoria del Comune di Montevarchi ed ha documentato di avergli affiancato dei colleghi per aiutarlo ad introdursi nei meccanismi indispensabili al lavoro.
Ha, inoltre, dimostrato di aver agevolato la formazione del dipendente attraverso la partecipazione a corsi di formazione, come il corso e il Pt_2
corso sui tributi indetto da NC Toscana. Corsi che, tuttavia, non sono stati ben recepiti dal lavoratore.
Vi è prova, pertanto, che le modalità dell'esperimento siano risultate adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa rispetto alle mansioni concordate per la prova (Cfr. Cass. n. 10618/2015) e che il recesso non abbia perseguito finalità illecite (Cfr. Cass. n. 21586/2008).
Parte ricorrente lamenta che il recesso intimato difetterebbe di valida motivazione, configurandosi come una motivazione del tutto apparente.
Tale doglianza non coglie nel segno.
La comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro del 1.7.2024 menziona specificatamente la normativa di riferimento e le mansioni cui si è palesata l'inidoneità del ricorrente (“con riferimento specifico alla palesata inidoneità allo svolgimento delle mansioni individuate ai punti 2, 5 e 10 del suddetto contratto” doc. n. 8 memoria).
Appare, pertanto, validamente motivata.
Con riferimento all'asserita diligenza dell' nel compimento Pt_1
delle proprie mansioni, si ritiene che le determinazioni assunte dal CP_1
non siano in alcun modo rilevanti a dimostrarla.
In particolare, la Determinazione n. 289 del 13 giugno 2024 con la quale, nell'ambito della ripartizione degli incarichi tra il personale, al ricorrente veniva assegnato “l'incarico di responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di gestione completa dei servizi TARI e Lampade Votive” (doc. n. 6 ricorso), documenta la volontà dell'Ente di confermare il ricorrente nel rapporto d'impiego e l'attenzione perché non si verificassero disparità di trattamento tra i dipendenti.
5 Ugualmente, la Determinazione n. 339 del 3.7.2024 con il quale l'ente ha adottato il Piano della Performance 2024, assegnando i relativi obiettivi al personale dipendente, compreso ricorrente, relativamente all'anno 2024 (doc. n.
8 ricorso), è un provvedimento con cui vengono individuati gli obiettivi da raggiungere onde ottenere l'erogazione delle indennità collegate alla performance individuale e collettiva fissata dal CCNL Funzioni Locali, ed è predisposta per tutti i dipendenti del Comune.
Tali provvedimenti non sono, quindi, indicativi della diligenza lavorativa del ricorrente.
Peraltro, già nel mese di maggio 2024 erano state fatte presenti al lavoratore le criticità conoscitive e lavorative riscontrate nello svolgimento delle mansioni: “mancanza di nozioni basilari sui programmi informatici Word, Excel così come risultano assenti nozioni basilari su programma di Outlook in materia di invio e-mail e posta elettronica;
… mancanza della conoscenza della normativa in materia di tributi locali;
a distanza di un mese dall'assunzione risulta che la S.V. ancora non riesca in autonomia a dare adeguate risposte dirette all'Utenza, ma si serve sempre dell'appoggio dei colleghi, con ciò distogliendoli dalle loro funzioni;
non ha presentato, finora, il minimo interesse per la propria crescita professionale, dimostrando mancanza di iniziativa anche nei momenti di inattività, e disinteresse alla materia” (Cfr. doc. n. 5 memoria).
Tale comunicazione non rappresenta una forma di ostilità nei suoi confronti, quanto piuttosto fa presente al lavoratore gli aspetti professionali e lavorativi che avrebbe dovuto migliorare. Miglioramento che, evidentemente, non vi è stato e che ha portato il al recesso per mancato superamento CP_1
della prova.
La legittimità del recesso determina che nulla sia dovuto in termini di risarcimento del danno.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di Parte_1 parte resistente - delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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