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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
nella causa iscritta al n. 730/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Luciano n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fazio;
appellante
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via IV CP_1
Novembre 144, elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura distrettuale di
Messina, difeso dall'avv. Nicola Maccarrone appellato decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 10 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: riconoscimento dell'indennizzo per infortunio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 26.11.2020 la sig.ra conveniva in giudizio presso il tribunale di Pt_1
Messina l' , chiedendo il riconoscimento della liquidazione dell'indennità in rendita CP_1
nella misura pari al 10% od in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio in conseguenza dell'infortunio subito in data 5.05.18 a seguito del quale riportava “trauma contusivo con ferita lacero contusa regione oleocranica con frattura dell'epicondilo omerale sin ed interessamento legamentoso”, chiedendo pertanto il pagamento dell'indennizzo in conto capitale, sottolineando di aver presentato domanda all' volta all'aggravamento della patologia, così come riconosciuta precedentemente CP_1
dalla stesso Istituto al 5%, che però rimaneva priva di riscontro. Si costituiva l' rilevando preliminarmente di aver riconosciuto in sede Controparte_2
amministrativa un danno biologico nella misura del 6%, contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale adito, istruita la causa e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
687/2023 del 5 aprile 2023 dichiarava preliminarmente la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%, poiché nelle more del giudizio, l'istituto rivedeva in via amministrativa la domanda della e le riconosceva detta percentuale e nel contempo, la consulenza tecnica Pt_1 espletata d'ufficio accertava l'insussistenza di ulteriori danni e confermava il 6%, sicché il giudice di prime cure, rigettava la domanda di riconoscimento di una percentuale invalidante maggiore.
Con ricorso del 6 ottobre 2023 proponeva appello la sig.ra cui resisteva l'Istituto. Pt_1
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi, disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, all'indomani della scadenza del termine del 10 aprile 2025 fissato in sostituzione dell'udienza, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico operata dal primo ctu e recepita in sentenza assumendo che il consulente nominato, dott.
[...]
, avrebbe errato nel ritenere che la parestesia lungo tutto l'avambraccio e dita della Per_1 mano sinistra da egli stesso riscontrata “non incide sulla funzionalità dell'arto e quindi, nella attuale espressività, non dà luogo ad invalidità.”
Deduce che sarebbe lo stesso appellato a smentire la predetta conclusione, poiché in CP_2 due distinti provvedimenti emessi nella pratica di infortunio in oggetto, avrebbe accertato:
“ deficit funzionale modesto del gomito sx ,arto dominante, (provvedimento del 2 agosto
2018) ed una “limitazione funzionale gomito sx in soggetto mancino;
esiti di lesione nervosa gomito sn” (Provvedimento del 27 agosto 2020).
Sostiene, pertanto, che il perito avrebbe dovuto considerare le patologie relative agli “esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili
strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono
o bilateralità, inserita nella Tabella al numero 232 con valutazione fino al 5%”. CP_1
Pag. 2 di 4 Ed ancora deduce che il consulente avrebbe errato nel fare riferimento per analogia al cod.
140, trattandosi di voce tabellare riguardante tutt'altra patologia che nulla ha a che vedere con il distretto anatomico dell'avambraccio e del gomito, mentre avrebbe dovuto indicare quale numero nosologico il 230.
L'appello è fondato.
Il perito nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, ha statuito che “La Periziata Sig.ra è affetta da: Parte_1
" Esiti di pregressa frattura della regione del condilo e dell'epicondilo omero sinistro
consolidata viziosamente con deformazione del profilo corticale, si associa focolaio di osteocondrosi con focale iperintensità di segnale sulla limitante articolare del condilo.
Ispessimento postraumatico delle inserzioni dei tendini estensori e flessori. Deformazione
artrosi della regione trocleare. Ispessimento da esiti distrattivi del ligamento collaterale del
radio. Tendinopatia del tendine distale del bicipite omerale in corrispondenza della sua
inserzione sul tubercolo radiale. Falda di versamento intrarticolare. Disomogeneo
ispessimento per tendinopatia postraumatica della inserzione ulnare del tricipite omerale"
(RMN GOMITO SINISTRO DEL 13/10/2023)”
Il perito ha in particolare riscontrato le seguenti limitazioni funzionali: “Ipomiotrofia dei muscoli dell'avambraccio e del cingolo scapolo-omerale; circonferenza dell'avambraccio ridotta (cm 30 a sinistra, cm 31,05 a destra) rispetto al controlaterale;
braccio sinistro dominante;
articolazione del gomito sinistro, in flessione, ferma a 90°; Riduzione dei movimenti di abduzione e di rotazione interna ed esterna;
Deficit di forza e di prensione di mano e braccio, in arto dominante essendo la ” aggiungendo che dette Parte_2 patologie trovano corretto inquadramento nel codice 231 della tabella delle menomazioni del danno biologico permanente con conseguente quantificazione di un danno pari al CP_1
10% .
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo Collegio,
perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione. CP_ Sicché, in accoglimento del gravame, l' va condannato al pagamento in favore della dell'indennizzo in capitale in relazione all'accertato danno biologico pari al 10 per Pt_1
cento, a decorrere dal primo giorno successivo alla domanda di aggravamento del 13
maggio 2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dal 121° giorno successivo alla
Pag. 3 di 4 presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di credito previdenziale, in virtù
della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 della L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n°394 del 7/10/1992).
Alla soccombenza segue la condanna dell' appellato alle spese del doppio grado che CP_2
si liquidano quanto al primo grado in euro 2697 e quanto al presente grado in euro 2906
oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art 93 c.p.c.
P. Q. M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, condanna L' al pagamento dell'indennizzo in CP_1 quota capitale pari al 10% in favore di a far data dal I giugno 2020, oltre Parte_1
interessi legali da dedurre dal maggior importo eventualmente spettante per rivalutazione monetaria;
CP_ condanna l' alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 2697 e, quanto al presente grado, in euro 2906 oltre Iva
e Cpa e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c.
Le spese di ctu liquidate separatamente restano a carico dell' appellato CP_2
Messina 10/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr A. Santalucia dr. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
nella causa iscritta al n. 730/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Luciano n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fazio;
appellante
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via IV CP_1
Novembre 144, elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura distrettuale di
Messina, difeso dall'avv. Nicola Maccarrone appellato decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 10 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: riconoscimento dell'indennizzo per infortunio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 26.11.2020 la sig.ra conveniva in giudizio presso il tribunale di Pt_1
Messina l' , chiedendo il riconoscimento della liquidazione dell'indennità in rendita CP_1
nella misura pari al 10% od in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio in conseguenza dell'infortunio subito in data 5.05.18 a seguito del quale riportava “trauma contusivo con ferita lacero contusa regione oleocranica con frattura dell'epicondilo omerale sin ed interessamento legamentoso”, chiedendo pertanto il pagamento dell'indennizzo in conto capitale, sottolineando di aver presentato domanda all' volta all'aggravamento della patologia, così come riconosciuta precedentemente CP_1
dalla stesso Istituto al 5%, che però rimaneva priva di riscontro. Si costituiva l' rilevando preliminarmente di aver riconosciuto in sede Controparte_2
amministrativa un danno biologico nella misura del 6%, contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale adito, istruita la causa e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
687/2023 del 5 aprile 2023 dichiarava preliminarmente la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%, poiché nelle more del giudizio, l'istituto rivedeva in via amministrativa la domanda della e le riconosceva detta percentuale e nel contempo, la consulenza tecnica Pt_1 espletata d'ufficio accertava l'insussistenza di ulteriori danni e confermava il 6%, sicché il giudice di prime cure, rigettava la domanda di riconoscimento di una percentuale invalidante maggiore.
Con ricorso del 6 ottobre 2023 proponeva appello la sig.ra cui resisteva l'Istituto. Pt_1
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi, disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, all'indomani della scadenza del termine del 10 aprile 2025 fissato in sostituzione dell'udienza, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo l'appellante contesta la quantificazione del danno biologico operata dal primo ctu e recepita in sentenza assumendo che il consulente nominato, dott.
[...]
, avrebbe errato nel ritenere che la parestesia lungo tutto l'avambraccio e dita della Per_1 mano sinistra da egli stesso riscontrata “non incide sulla funzionalità dell'arto e quindi, nella attuale espressività, non dà luogo ad invalidità.”
Deduce che sarebbe lo stesso appellato a smentire la predetta conclusione, poiché in CP_2 due distinti provvedimenti emessi nella pratica di infortunio in oggetto, avrebbe accertato:
“ deficit funzionale modesto del gomito sx ,arto dominante, (provvedimento del 2 agosto
2018) ed una “limitazione funzionale gomito sx in soggetto mancino;
esiti di lesione nervosa gomito sn” (Provvedimento del 27 agosto 2020).
Sostiene, pertanto, che il perito avrebbe dovuto considerare le patologie relative agli “esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili
strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono
o bilateralità, inserita nella Tabella al numero 232 con valutazione fino al 5%”. CP_1
Pag. 2 di 4 Ed ancora deduce che il consulente avrebbe errato nel fare riferimento per analogia al cod.
140, trattandosi di voce tabellare riguardante tutt'altra patologia che nulla ha a che vedere con il distretto anatomico dell'avambraccio e del gomito, mentre avrebbe dovuto indicare quale numero nosologico il 230.
L'appello è fondato.
Il perito nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, ha statuito che “La Periziata Sig.ra è affetta da: Parte_1
" Esiti di pregressa frattura della regione del condilo e dell'epicondilo omero sinistro
consolidata viziosamente con deformazione del profilo corticale, si associa focolaio di osteocondrosi con focale iperintensità di segnale sulla limitante articolare del condilo.
Ispessimento postraumatico delle inserzioni dei tendini estensori e flessori. Deformazione
artrosi della regione trocleare. Ispessimento da esiti distrattivi del ligamento collaterale del
radio. Tendinopatia del tendine distale del bicipite omerale in corrispondenza della sua
inserzione sul tubercolo radiale. Falda di versamento intrarticolare. Disomogeneo
ispessimento per tendinopatia postraumatica della inserzione ulnare del tricipite omerale"
(RMN GOMITO SINISTRO DEL 13/10/2023)”
Il perito ha in particolare riscontrato le seguenti limitazioni funzionali: “Ipomiotrofia dei muscoli dell'avambraccio e del cingolo scapolo-omerale; circonferenza dell'avambraccio ridotta (cm 30 a sinistra, cm 31,05 a destra) rispetto al controlaterale;
braccio sinistro dominante;
articolazione del gomito sinistro, in flessione, ferma a 90°; Riduzione dei movimenti di abduzione e di rotazione interna ed esterna;
Deficit di forza e di prensione di mano e braccio, in arto dominante essendo la ” aggiungendo che dette Parte_2 patologie trovano corretto inquadramento nel codice 231 della tabella delle menomazioni del danno biologico permanente con conseguente quantificazione di un danno pari al CP_1
10% .
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo Collegio,
perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione. CP_ Sicché, in accoglimento del gravame, l' va condannato al pagamento in favore della dell'indennizzo in capitale in relazione all'accertato danno biologico pari al 10 per Pt_1
cento, a decorrere dal primo giorno successivo alla domanda di aggravamento del 13
maggio 2020, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dal 121° giorno successivo alla
Pag. 3 di 4 presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di credito previdenziale, in virtù
della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 della L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n°394 del 7/10/1992).
Alla soccombenza segue la condanna dell' appellato alle spese del doppio grado che CP_2
si liquidano quanto al primo grado in euro 2697 e quanto al presente grado in euro 2906
oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art 93 c.p.c.
P. Q. M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, condanna L' al pagamento dell'indennizzo in CP_1 quota capitale pari al 10% in favore di a far data dal I giugno 2020, oltre Parte_1
interessi legali da dedurre dal maggior importo eventualmente spettante per rivalutazione monetaria;
CP_ condanna l' alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 2697 e, quanto al presente grado, in euro 2906 oltre Iva
e Cpa e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c.
Le spese di ctu liquidate separatamente restano a carico dell' appellato CP_2
Messina 10/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr A. Santalucia dr. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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