CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI FE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5433/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsigno Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CT0172283-2022 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto con cui l'Agenzia delle Entrate ha rigettato la nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'immobile ubicato in Indirizzo_1, identificato al foglio 58 particella 696 sub 5 (ex sub 3) proposta dal contribuente lamentando l'erroneità della determinazione nella parte in cui è stato rettificato il classamento a "cantina" del locale posto al piano primo sottostrada a quota zero con conseguente aumento della consistenza catastale da 15 a 21,5 vani.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve richiamarsi la giurisprudenza sul punto secondo cui:
- "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso." (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024).
- "In tema di rendita catastale attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la cd. procedura DOCFA, l'avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, dovendo l'amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica." (Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 17624 del 26/06/2024 (Rv. 671616 - 01))
E invero, il provvedimento impugnato soddisfa lo standard motivazionale richiesto dalla sentenza Cass. civ.
n. 17624/2024 appena citata), giacché, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le caratteristiche del locale in argomento escludono la sua classificazione a cantina rientrando nei vani utili secondo l'istruzione II Min. Finanze poiché:
i) l'altezza interna - di 2,90 metri (circostanza non smentita dal contribuente) - è abbondantemente superiore ai parametri di abitabilità di cui al d.m. 5 luglio 1975 che fissa 2,70 metri l'altezza minima per le stanze principali (come soggiorno e camere da letto) e a 2,40 metri per corridoi, bagni e ripostigli;
ii) l'esistenza di ampie pareti finestrate - prospettate dall'Agenzia delle entrate - non è stata puntualmente confutata dal ricorrente con il deposito di perizia o fotografie limitandosi ad affermare che tali finestre siano pareti di mattoni in vetro cemento. In ogni caso, deve ricordarsi che anche le pareti in vetrocemento costituiscono indice di una destinazione d'uso diversa da quella di mero locale sgombero o cantina (vedi T.
a.r. Sardegna sent. n. 510/2022).
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00).
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI FE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5433/2023 depositato il 26/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsigno Domenico Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CT0172283-2022 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto con cui l'Agenzia delle Entrate ha rigettato la nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'immobile ubicato in Indirizzo_1, identificato al foglio 58 particella 696 sub 5 (ex sub 3) proposta dal contribuente lamentando l'erroneità della determinazione nella parte in cui è stato rettificato il classamento a "cantina" del locale posto al piano primo sottostrada a quota zero con conseguente aumento della consistenza catastale da 15 a 21,5 vani.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente deve richiamarsi la giurisprudenza sul punto secondo cui:
- "In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso." (Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024).
- "In tema di rendita catastale attribuita mediante dichiarazione del contribuente con la cd. procedura DOCFA, l'avviso di accertamento derivante dalla rettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, dovendo l'amministrazione dare specifico conto della relativa rettifica." (Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 17624 del 26/06/2024 (Rv. 671616 - 01))
E invero, il provvedimento impugnato soddisfa lo standard motivazionale richiesto dalla sentenza Cass. civ.
n. 17624/2024 appena citata), giacché, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le caratteristiche del locale in argomento escludono la sua classificazione a cantina rientrando nei vani utili secondo l'istruzione II Min. Finanze poiché:
i) l'altezza interna - di 2,90 metri (circostanza non smentita dal contribuente) - è abbondantemente superiore ai parametri di abitabilità di cui al d.m. 5 luglio 1975 che fissa 2,70 metri l'altezza minima per le stanze principali (come soggiorno e camere da letto) e a 2,40 metri per corridoi, bagni e ripostigli;
ii) l'esistenza di ampie pareti finestrate - prospettate dall'Agenzia delle entrate - non è stata puntualmente confutata dal ricorrente con il deposito di perizia o fotografie limitandosi ad affermare che tali finestre siano pareti di mattoni in vetro cemento. In ogni caso, deve ricordarsi che anche le pareti in vetrocemento costituiscono indice di una destinazione d'uso diversa da quella di mero locale sgombero o cantina (vedi T.
a.r. Sardegna sent. n. 510/2022).
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00).