CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1275/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CARLONI SILVIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA FRANCESCO CORRIDONI 14 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 00196 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero del 9641 del 18 novembre 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi e verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma del 12.3.21 , la dott.ssa deduceva di aver prestato servizio Pt_1 continuativo come Esperta per la Cooperazione allo Sviluppo, prima alle dipendenze del
[...]
e poi, senza alcuna interruzione del rapporto, dell' Controparte_2 [...] dal 16.10.1989 - 31.12.2018; che dal 26.12.2012 al 30.04.2015 Parte_2 aveva svolto il proprio servizio in una sede definita "particolarmente disagiata", ovvero il Myanmar;
di aver presentato il 28.06.2019 domanda all' per la pensione anticipata, ai sensi della CP_1 normativa nota come "quota 100", ritenendo di aver maturato i requisiti contributivi necessari;
che in data 04.07.2019 l' emetteva un provvedimento di rigetto della domanda, disconoscendo la CP_3 contribuzione figurativa maturata per il servizio in sede disagiata;
che , in data 12.09.2019 , la
Dott.ssa aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' di Roma Pt_1 CP_1 per chiedere la revoca del diniego;
che l'11.01.2020 il Comitato Provinciale aveva dichiarato
"cessata materia del contendere", motivando la decisione con la sopravvenuta domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla ricorrente.
Il Tribunale di Roma, adito dalla Dott.ssa con la sentenza n. 9641/2021, declinava la propria Pt_1 giurisdizione a favore della Corte dei Conti.
Il Tribunale di Roma riteneva di non avere la potestà di decidere la controversia, accogliendo l'eccezione sollevata dall' . Controparte_4
Avverso detta sentenza proponeva appello la dottoressa Nell'atto di appello deduceva la Pt_1 natura privatistica del rapporto di lavoro intrattenuto con il ministero e quindi la sussistenza della giurisdizione;
ulteriormente deduceva l'inesistenza della dedotta cessazione della materia del contendere e l'illegittimità del diniego del riconoscimento del requisito di cui alla legge 4 del 2012 in ordine al numero delle settimane di contributi versati;
infine contestava l'eccezione di prescrizione e il difetto di legittimazione passiva dell' di cui alla comparsa di costituzione nel CP_1 giudizio dip rimo grado
Nelle conclusioni chiedeva dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario e accertarsi il diritto alla pensione anticipata ("quota 100") dalla data di maturazione del requisito con la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati e al ricalcolo dell'assegno pensionistico , nonché al CP_1 pagamento delle eventuali differenze maturate e alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. CP_ L' si costituiva riportandosi alle proprie difese sulla e chiedendo la conferma della sentenza che declinava la giurisdizione;
in subordine insisteva nel merito per l'infondatezza della pretesa e per il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
La dottoressa tramite il procuratore costituito, all'udienza odierna , ha dichiarato di Parte_1 rinunciare all'appello, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha accettato la rinuncia ma si è rimessa alla Corte per le determinazioni sulle spese del grado. Il giudizio va dichiarato estinto.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Cass. n. 8387 del 03/08/1999).
Nel caso di specie, l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia, "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 5250/2018 che menziona Cass. n.
21707/2006 secondo cui : «L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
L'appellante deve essere, pertanto, condannato alla refusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
Cass. n. 21586/2018; n. 3128/2008; n. 14936/2000).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado che liquida in € 3500,00, oltre rimborso spese generali come per legge
Roma, 12.11.25
La Presidente
IA IA IA
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1275/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CARLONI SILVIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA FRANCESCO CORRIDONI 14 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 00196 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero del 9641 del 18 novembre 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi e verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma del 12.3.21 , la dott.ssa deduceva di aver prestato servizio Pt_1 continuativo come Esperta per la Cooperazione allo Sviluppo, prima alle dipendenze del
[...]
e poi, senza alcuna interruzione del rapporto, dell' Controparte_2 [...] dal 16.10.1989 - 31.12.2018; che dal 26.12.2012 al 30.04.2015 Parte_2 aveva svolto il proprio servizio in una sede definita "particolarmente disagiata", ovvero il Myanmar;
di aver presentato il 28.06.2019 domanda all' per la pensione anticipata, ai sensi della CP_1 normativa nota come "quota 100", ritenendo di aver maturato i requisiti contributivi necessari;
che in data 04.07.2019 l' emetteva un provvedimento di rigetto della domanda, disconoscendo la CP_3 contribuzione figurativa maturata per il servizio in sede disagiata;
che , in data 12.09.2019 , la
Dott.ssa aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' di Roma Pt_1 CP_1 per chiedere la revoca del diniego;
che l'11.01.2020 il Comitato Provinciale aveva dichiarato
"cessata materia del contendere", motivando la decisione con la sopravvenuta domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla ricorrente.
Il Tribunale di Roma, adito dalla Dott.ssa con la sentenza n. 9641/2021, declinava la propria Pt_1 giurisdizione a favore della Corte dei Conti.
Il Tribunale di Roma riteneva di non avere la potestà di decidere la controversia, accogliendo l'eccezione sollevata dall' . Controparte_4
Avverso detta sentenza proponeva appello la dottoressa Nell'atto di appello deduceva la Pt_1 natura privatistica del rapporto di lavoro intrattenuto con il ministero e quindi la sussistenza della giurisdizione;
ulteriormente deduceva l'inesistenza della dedotta cessazione della materia del contendere e l'illegittimità del diniego del riconoscimento del requisito di cui alla legge 4 del 2012 in ordine al numero delle settimane di contributi versati;
infine contestava l'eccezione di prescrizione e il difetto di legittimazione passiva dell' di cui alla comparsa di costituzione nel CP_1 giudizio dip rimo grado
Nelle conclusioni chiedeva dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario e accertarsi il diritto alla pensione anticipata ("quota 100") dalla data di maturazione del requisito con la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati e al ricalcolo dell'assegno pensionistico , nonché al CP_1 pagamento delle eventuali differenze maturate e alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. CP_ L' si costituiva riportandosi alle proprie difese sulla e chiedendo la conferma della sentenza che declinava la giurisdizione;
in subordine insisteva nel merito per l'infondatezza della pretesa e per il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
La dottoressa tramite il procuratore costituito, all'udienza odierna , ha dichiarato di Parte_1 rinunciare all'appello, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha accettato la rinuncia ma si è rimessa alla Corte per le determinazioni sulle spese del grado. Il giudizio va dichiarato estinto.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Cass. n. 8387 del 03/08/1999).
Nel caso di specie, l'intervenuta rinuncia di fatto al gravame ha determinato la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., tuttavia, "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 5250/2018 che menziona Cass. n.
21707/2006 secondo cui : «L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi»).
L'appellante deve essere, pertanto, condannato alla refusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307, ultimo comma, e 359 c.p.c. (v. anche
Cass. n. 21586/2018; n. 3128/2008; n. 14936/2000).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado che liquida in € 3500,00, oltre rimborso spese generali come per legge
Roma, 12.11.25
La Presidente
IA IA IA