TAR Milano, sez. II, sentenza breve 30/03/2026, n. 1466
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Sentenza breve 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La revoca delle agevolazioni non è scaturita da una riconsiderazione dell'interesse pubblico o da un vizio di legittimità originario, bensì dalla constatazione della mancata produzione della documentazione richiesta in sede di controllo, configurandosi come un inadempimento nella fase esecutiva del rapporto. L'attività del Gestore del Fondo non è discrezionale ma vincolata, di mero accertamento di una condizione risolutiva del rapporto. La controversia verte sulla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento, incidendo su una posizione di diritto soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza breve 30/03/2026, n. 1466
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1466
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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