Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 30/03/2026, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Papa, Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Papa in Milano, via Cesare Battisti, 1;
contro
Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., non costituito in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
previa sospensione, di: Provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- a valere sul Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese costituito ex art. 2 comma 100 lettera a) Legge 662/96 - Posizione Medio Credito Centrale n. -OMISSIS- - ed irrogazione di sanzione di pagamento pari all’ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) di € 28.907,08 - Provvedimento di revoca dell’agevolazione adottato dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, organo di Mediocredito Centrale S.p.A., nella riunione del 19.12.2025 e notificato a mezzo PEC alla -OMISSIS- in data 22.12.2025 (doc. 2), una agli atti preordinati connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. IG TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti con cui il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese ha disposto la revoca delle agevolazioni precedentemente concesse a fronte di due finanziamenti, erogati nel 2020, per un importo complessivo di € 1.100.000,00.
Dagli atti di causa emerge che, a seguito di controlli documentali avviati nel 2025, il Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale S.p.A. - MCC) richiedeva alla società ricorrente la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, con particolare riferimento alla dimensione d’impresa e alla realizzazione del programma di investimento. A fronte della mancata produzione documentale da parte della società, anche a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il Consiglio di Gestione del Fondo deliberava la revoca delle agevolazioni, contestualmente richiedendo la restituzione dei relativi importi a titolo di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).
Con il ricorso in esame, la -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento di tali provvedimenti, previa sospensione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 21- nonies della L. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione del legittimo affidamento. La ricorrente qualifica l’atto impugnato come annullamento in autotutela, fondato sulla presunta insussistenza originaria dei requisiti di ammissione, radicando così la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo.
In data 09.03.2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La difesa erariale sostiene che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e che la revoca costituisca un atto vincolato di accertamento dell'inadempimento della beneficiaria, incidente su una posizione di diritto soggettivo.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione è fondata e deve essere accolta.
La questione del riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche è stata oggetto di un consolidato e univoco orientamento della giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sia del Consiglio di Stato, che fa perno sulla natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, da individuarsi in base al petitum sostanziale e alla causa petendi della pretesa azionata.
Secondo tale orientamento, il discrimine va individuato distinguendo la fase genetica del rapporto, in cui la Pubblica Amministrazione esercita un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio ( an, quid, quomodo ), dalla fase esecutiva, successiva all’erogazione, in cui il rapporto assume carattere paritetico e la posizione del privato si configura come diritto soggettivo al mantenimento del beneficio, condizionato all’adempimento di specifici obblighi . Ne consegue che: a) la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo quando la controversia riguarda la fase procedimentale che precede il provvedimento discrezionale di concessione, oppure quando, successivamente alla concessione, l’amministrazione eserciti un potere di autotutela, annullando l’atto per vizi di legittimità originari o revocandolo per una nuova ponderazione dell’interesse pubblico; b) la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario quando la controversia, pur investendo atti formalmente denominati “revoca” o “decadenza”, attiene alla fase esecutiva del rapporto e si fonda sull’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto di concessione. In tali ipotesi, l’amministrazione non esercita un potere discrezionale, ma compie un’attività vincolata di accertamento dell’inadempimento, a fronte della quale il privato vanta una posizione di diritto soggettivo (Cass. Civ., Sez. Unite, 31.07.2025, n. 22099). Può pertanto ritenersi che la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta dirimente la causa effettiva che ha determinato l’adozione dei provvedimenti impugnati. Dalla documentazione in atti e dalla stessa narrativa dei fatti, emerge in modo inequivocabile che la revoca delle agevolazioni non è scaturita da una riconsiderazione dell’interesse pubblico o dall’accertamento di un vizio di legittimità originario del provvedimento di concessione, bensì dalla constatazione della mancata produzione, da parte della società beneficiaria, della documentazione richiesta in sede di controllo.
Tale inadempimento si colloca pacificamente nella fase esecutiva e di controllo del rapporto di sovvenzione, successiva alla concessione della garanzia. Le Disposizioni Operative del Fondo, richiamate dalla stessa Amministrazione, prevedono espressamente la revoca dell’agevolazione quale conseguenza della mancata o incompleta produzione documentale richiesta ai fini delle verifiche. L’attività posta in essere dal Gestore del Fondo non è, pertanto, espressione di discrezionalità amministrativa, ma costituisce un atto dovuto e vincolato, di mero accertamento di una condizione risolutiva del rapporto, prevista ex ante dalla normativa di settore.
La tesi della ricorrente, che qualifica l’atto come annullamento in autotutela per vizi genetici, non può essere condivisa. L’Amministrazione non ha riesaminato la legittimità ab origine della concessione, ma ha sanzionato un comportamento inadempiente del beneficiario, verificatosi in un momento successivo, che ha impedito la verifica del permanere dei requisiti. La controversia, dunque, non verte sull’esercizio di un potere autoritativo, ma sulla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento, incidendo su una posizione di diritto soggettivo della società ricorrente.
In conclusione, la presente controversia, avendo ad oggetto la contestazione di un atto di revoca-decadenza fondato su un inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, qualora la causa venga riassunta dinanzi al giudice ordinario competente nei termini di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
La natura processuale della presente decisione e la complessità delle questioni sul riparto di giurisdizione giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la cognizione della controversia al Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA AT, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG TT | GA AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.