Sentenza 6 maggio 2016
Ordinanza presidenziale 3 febbraio 2020
Accoglimento
Sentenza 31 luglio 2023
Ordinanza collegiale 2 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2025
Parere definitivo 2 febbraio 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02385/2026REG.PROV.COLL.
N. 00209/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2024, proposto dalle società Deco S.a.s. di EV DE & C., Liana S.a.s. di EV IA & C. e della Immobiliare Antoniana S.n.c. di ZO AF MA e MA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché dalla signora MA ES AS, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Mario Bertolissi e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bovolenta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Signor e Marco Zanon, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della signora MA IA, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 7435 del 2023 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bovolenta;
Vista l’istanza di nomina del commissario ad acta presentata dalle parti ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. NI AS, viste le conclusioni delle parti e uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe è stato proposto dalla Deco S.a.s. di EV DE & C., dalla Liana S.a.s. di EV IA & C., dalla Immobiliare Antoniana S.n.c. di ZO AF MA e MA nonché dalla signora MA ES AS per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 7435 del 2023, con cui è stata dichiarata, ai sensi degli artt. 1256, comma 2, e 1463 c.c., l’estinzione dell’obbligo del Comune di Bovolenta di rilasciare i titoli edilizi in conformità alla convenzione stipulata tra il Comune medesimo e gli odierni ricorrenti in data 10 ottobre 2002, avente ad oggetto il piano di lottizzazione denominato “Bacchiglione”, approvato con la deliberazione consiliare n. 35 del 19 agosto 2002. Inoltre, con la medesima sentenza, la Sezione ha accertato il conseguente diritto dei lottizzanti alla ripetizione del valore dei terreni ceduti e delle opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della convenzione.
2. Con la sentenza n. 2727 dell’1 aprile 2025, la Sezione ha accolto il ricorso in ottemperanza ordinando al Comune di Bovolenta di versare ai ricorrenti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della sentenza stessa le somme determinate in motivazione (ossia euro 99.166,02 per ciascun lottizzante e per la sola MA ES AS euro 99.166,01), oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal 28 settembre 2016, con l’avvertimento che, in difetto, sarebbe stato nominato un commissario ad acta .
Con la medesima sentenza, inoltre, la Sezione ha condannato il Comune di Bovolenta alla rifusione in favore delle parti ricorrenti, costituite col medesimo difensore, delle spese processuali del giudizio di ottemperanza e ha liquidato il compenso del verificatore nominato con l’ordinanza n. 4001 del 2 maggio 2024, ponendo il relativo onere del pari a carico del Comune di Bovolenta.
3. Con istanza depositata in data 4 settembre 2025, i predetti ricorrenti hanno nuovamente adito la Sezione chiedendo la nomina di un commissario ad acta al fine di ottenere l’integrale adempimento degli obblighi previsti dalla sopra citate sentenze.
4. A fronte dell’anzidetta istanza di nomina del commissario ad acta , è stata fissata la camera di consiglio del 4 dicembre 2025 e, in tale sede, in considerazione dell’adempimento parziale da parte del Comune di Bovolenta agli obblighi posti a suo carico, quest’ultimo ha chiesto che venisse disposto un rinvio al fine di consentire all’amministrazione di reperire le risorse finanziarie necessarie per provvedere all’integrale pagamento di quanto dovuto e, sul punto, i ricorrenti nulla hanno opposto.
5. La Sezione ha, dunque, accolto la richiesta di rinvio ed è stata successivamente fissata, per la decisione sull’istanza di cui sopra, la camera di consiglio del 19 marzo 2026.
6. In vista dell’anzidetta udienza, il Comune di Bovolenta ha depositato memorie e documenti attestanti l’integrale pagamento delle somme dovute, ivi compresi gli interessi legali medio tempore maturati; per contro, i ricorrenti non hanno depositato alcunché e nulla hanno osservato in merito all’anzidetto adempimento.
7. Soltanto alla camera di consiglio del 19 marzo 2026, il difensore dei ricorrenti ha fatto presente di non aver più interesse alla nomina del commissario ad acta , dando espressamente atto dell’integrale versamento di quanto dovuto e insistendo per la condanna al pagamento delle (ulteriori) spese processuali.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 – prende atto dell’integrale adempimento, da parte del Comune di Bovolenta, degli obblighi posti a suo carico dalle sentenze di cui sopra e dichiara, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
9. Le ulteriori spese processuali, per la condanna alle quali ha insistito in udienza il difensore dei ricorrenti, sono invece compensate, tenuto conto, in primo luogo, della liquidazione delle stesse già disposta da questa Sezione con la sentenza n. 2727 dell’1 aprile 2025, in secondo luogo della condotta, comunque collaborativa, del Comune di Bovolenta e, infine, della ridotta attività processuale successiva alla sentenza di cui sopra, posto che i ricorrenti non hanno depositato alcuna memoria prima della camera di consiglio del 19 marzo 2026.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sull’istanza di nomina del commissario ad acta , dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
NI AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AS | VI NE |
IL SEGRETARIO