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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7117/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23119081 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso il documento n 23119081 notificato il 5/11/24 per euro 1238,90 relativo a contributo di bonifica del 2023 contro area srl.
Evidenziava, l'insussistenza del beneficio, la mancanza dell'inserimento dei terreni nel perimetro di contribuenza;
chiedeva la disapplicazione del piano di classifica per mancata approvazione e legale comunicazione degli atti necessari.
Evidenziava dia vere ricevuto, quale primo atto, la richiesta formale dalla quale non si evincerebbero il metodo di calcolo del tributo, gli indici di contribuenza, di beneficio, di riparto delle spese né il richiamo a qualsivoglia piano di classifica.
Ciò determinava, a suo giudizio, il riparto dell'onere della prova a carico del resistente.
Evidenziava , peraltro il difetto di motivazione dell'atto, la genericità del piano di classifica, che non individua le opere di bonifica, né le zone di pertinenza, né tanto meno gli immobili interessati.
Allegava perizia tecnica dell'architetto Nominativo_1 attestante la mancanza delle opere di bonifica del 18/1/23 per l'insussistenza delle canalette, e delle opere irrigue asseritamente legittimanti il apgamento del contributo consortile. Precisava il perito che il ricorrente provvedeva, nel 2023, con un proprio pozzo ad irrigare il fondo.
RE r srl presentava controdeduzioni in via telematica e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per il merito delle doglianze;
chiedeva l'integrazione del contraddittorio, mediante la citazione del consorzio.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza dell'impugnazione dell'atto preliminare , ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed in particolare dell' avviso di pagamento n 16162962 del
14/3723 comunicato con posta ordinaria, contenente tutti gli elementi necessari a predisporre la difesa da parte del ricorrente, ivi compreso il richiamo al piano di classifica approvato con delibera n 198 del
4/5/20'17.
Evidenziava, peraltro il rinvio all'avviso n 17380825 dell28/6/23 contenuto nella richiesta formale.
Riteneva che l'intervenuta notifica degli atti preliminari rendeva pregiudicate le doglianze sul merito del ricorso orami divenute tardive ed inammissibili.
Il ricorrente presentava memoria conclusiva con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La Corte, all'udienza del 20/1/2026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non sussiste litisconsorzio necessario, cosicchè il ricorrente non è obbligato a citare in giudizio il consorzio, ente creditore, né la Corte deve provvedere in tal senso, restando il relativo onere di vocatio in iducium del consorzio, in capo all'agente della riscossione.
Va rilevato che l'ente riscossore ha eccepito la inammissibilità delle doglianze del ricorrente relative al merito della pretesa tributaria (an e quantum), essendo stata la stessa già azionata dapprima con l'avviso, e poi con al richiesta formale, richiamata nel provvedimento impugnato, atti autonomamente impugnabili.
L'eccezione non è fondata.
Invero, la richiesta formale, al pari dell' avviso di pagamento, di cui, peraltro non v'è prova della comunicazione al ricorrente, costituiscono atti non espressamente indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con la conseguenza che l'impugnabilità degli stessi, sebbene riconosciuta dalla giurisprudenza, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude lapossibilità
d'impugnazione dell'atto successivo (Cass. n. 26129/2017; 26129/ 2017; 3775/2018;. 1230/2020;
18061/2021).
Nel merito, rileva la Commissione che il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la non dovutezza del tributo richiesto per insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, derivante dall'attività del Consorzio di bonifica.
Al riguardo, deve osservarsi che la perizia di parte prodotta dal ricorrente ha evidenziato l'insussistenza di alcuna opera migliorativa concreta da parte del consorzio con riferimento ai terreni in contestazione.
Peraltro, il mancato richiamo nel provvedimento impugnato al piano di classifica, rende fondate le eccezioni del ricorrente anche con riferimento al difetto di motivazione dell'atto.
Conseguentemente, si impone l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
. la Corte Tributaria Provinciale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna area srl al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 143 ,00 per compensi e € 30,00 per spese, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7117/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23119081 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso il documento n 23119081 notificato il 5/11/24 per euro 1238,90 relativo a contributo di bonifica del 2023 contro area srl.
Evidenziava, l'insussistenza del beneficio, la mancanza dell'inserimento dei terreni nel perimetro di contribuenza;
chiedeva la disapplicazione del piano di classifica per mancata approvazione e legale comunicazione degli atti necessari.
Evidenziava dia vere ricevuto, quale primo atto, la richiesta formale dalla quale non si evincerebbero il metodo di calcolo del tributo, gli indici di contribuenza, di beneficio, di riparto delle spese né il richiamo a qualsivoglia piano di classifica.
Ciò determinava, a suo giudizio, il riparto dell'onere della prova a carico del resistente.
Evidenziava , peraltro il difetto di motivazione dell'atto, la genericità del piano di classifica, che non individua le opere di bonifica, né le zone di pertinenza, né tanto meno gli immobili interessati.
Allegava perizia tecnica dell'architetto Nominativo_1 attestante la mancanza delle opere di bonifica del 18/1/23 per l'insussistenza delle canalette, e delle opere irrigue asseritamente legittimanti il apgamento del contributo consortile. Precisava il perito che il ricorrente provvedeva, nel 2023, con un proprio pozzo ad irrigare il fondo.
RE r srl presentava controdeduzioni in via telematica e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva per il merito delle doglianze;
chiedeva l'integrazione del contraddittorio, mediante la citazione del consorzio.
Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza dell'impugnazione dell'atto preliminare , ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed in particolare dell' avviso di pagamento n 16162962 del
14/3723 comunicato con posta ordinaria, contenente tutti gli elementi necessari a predisporre la difesa da parte del ricorrente, ivi compreso il richiamo al piano di classifica approvato con delibera n 198 del
4/5/20'17.
Evidenziava, peraltro il rinvio all'avviso n 17380825 dell28/6/23 contenuto nella richiesta formale.
Riteneva che l'intervenuta notifica degli atti preliminari rendeva pregiudicate le doglianze sul merito del ricorso orami divenute tardive ed inammissibili.
Il ricorrente presentava memoria conclusiva con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La Corte, all'udienza del 20/1/2026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non sussiste litisconsorzio necessario, cosicchè il ricorrente non è obbligato a citare in giudizio il consorzio, ente creditore, né la Corte deve provvedere in tal senso, restando il relativo onere di vocatio in iducium del consorzio, in capo all'agente della riscossione.
Va rilevato che l'ente riscossore ha eccepito la inammissibilità delle doglianze del ricorrente relative al merito della pretesa tributaria (an e quantum), essendo stata la stessa già azionata dapprima con l'avviso, e poi con al richiesta formale, richiamata nel provvedimento impugnato, atti autonomamente impugnabili.
L'eccezione non è fondata.
Invero, la richiesta formale, al pari dell' avviso di pagamento, di cui, peraltro non v'è prova della comunicazione al ricorrente, costituiscono atti non espressamente indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con la conseguenza che l'impugnabilità degli stessi, sebbene riconosciuta dalla giurisprudenza, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude lapossibilità
d'impugnazione dell'atto successivo (Cass. n. 26129/2017; 26129/ 2017; 3775/2018;. 1230/2020;
18061/2021).
Nel merito, rileva la Commissione che il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la non dovutezza del tributo richiesto per insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, derivante dall'attività del Consorzio di bonifica.
Al riguardo, deve osservarsi che la perizia di parte prodotta dal ricorrente ha evidenziato l'insussistenza di alcuna opera migliorativa concreta da parte del consorzio con riferimento ai terreni in contestazione.
Peraltro, il mancato richiamo nel provvedimento impugnato al piano di classifica, rende fondate le eccezioni del ricorrente anche con riferimento al difetto di motivazione dell'atto.
Conseguentemente, si impone l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
. la Corte Tributaria Provinciale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna area srl al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 143 ,00 per compensi e € 30,00 per spese, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.