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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to AUGELLO Parte_1 C.F._1
ANTONINO
- ricorrente -
CONTRO
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente –
Controparte_2 Controparte_3
- contumace
OGGETTO: opposizione avviso di addebito, contributi gestione artigiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 21.5.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.12.2021, ha spiegato opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito notificatogli il 7.11.2021, avente ad oggetto i contributi in misura fissa a titolo di gestione commercianti, oltre sanzioni e interessi, per complessivi € 11.991,68, riferiti al periodo settembre 2014 – marzo 2019. Più in particolare, il ricorrente ha esposto che l'avviso di addebito scaturisce da un accertamento d'ufficio di che, a seguito di verifica ispettiva, aveva annullato il rapporto CP_3 di lavoro subordinato intercorso tra lo stesso con e quello Controparte_4 intercorso tra il figlio, e la medesima società, provvedendo ad iscriverli Persona_1 nella gestione artigiani: il padre nella qualità di titolare dell'impresa, il figlio nella qualità di coadiuvante.
Ciò premesso in fatto, ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito contributivo;
la decadenza ex art. 25
d.lgs. 46/1999. Nel merito, ha contestato la esistenza dei presupposti della iscrizione nella gestione artigiani, opponendo la natura autenticamente subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti dall'Ente previdenziale.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha CP_3 chiesto il rigetto.
è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
***
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va esaminata e disattesa la eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Al caso di specie è applicabile il termine di prescrizione di 5 anni (ex art. 3 comma 9
L.335/1995) decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati (cfr. art. 55
R.D.L. n. 1827/1935).
L'avviso di addebito opposto ha ad oggetto i contributi in misura fissa, relativi al periodo settembre 2014 - marzo 2019. I contributi dovuti per il mese di settembre 2014 (dovevano essere versati entro il 16 novembre 2014 (cfr. artt. 17 e 18 comma 2 d.lgs. 241/1997).
I termini di prescrizione andavano pertanto a spirare il 16.11.2019. Ne consegue che al
13.11.2019, data di notifica del primo atto interruttivo, costituito dal verbale unico di
Pag. 2 di 7 accertamento e notificazione del 17.10.2019, (sulla cui idoneità interruttiva del temine prescrizionale cfr. da ultimo Cass., 17 agosto 2022, n. 24858, Rv. 665472), nessuna prescrizione era maturata. A fortiori non risulta prescritta la pretesa relativa ai successivi periodi contributivi, in ordine ai quali (per quelli relativi al 2015 in poi) è peraltro applicabile la sospensione dei termini dettata dalla disciplina emergenziale da Covid 19, vale a dire: l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha disposto la sospensione dei termini per il periodo di 129 giorni compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 e dall'art. 11 comma 9 del d.l.31.12.2020 n. 183 che, con analoga, disposizione ha disposto la sospensione dei termini per l'ulteriore periodo di 182 giorni compreso tra il 31.12.2020 e il 30.6.2021.
Parimenti infondata è la eccezione di decadenza dell'azione esecutiva, avendo iscritto a CP_3 ruolo i contributi nel rispetto dei termini decadenziali.
Considerato che la pretesa creditoria muove da un accertamento d'ufficio, risulta al caso di specie applicabile la lettera b) dell'art. 25 che individua nel 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento il termine entro cui i contributi e i premi devono essere iscritti a ruolo a pena di decadenza.
In forza di tale disposto, poichè l'accertamento d'ufficio è stato notificato nel novembre 2019, il termine per l'iscrizione a ruolo scadeva il 31.12.2020. Deve tuttavia tenersi conto della proroga del termine di decadenza sino al 31.12.2023 derivante dall'art 12 d.lgs. 159/2015,
(cui fa rinvio il comma 4 dell'art. 67 del D.L. 18/2020) secondo cui “i termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Considerato infatti che la sospensione dei versamenti dettata dalla normativa emergenziale si
è protratta sino al 31 agosto 2021 (cfr. art. 68 del D.L. 18/2020 e successive modifiche), il
Pag. 3 di 7 termine di decadenza della iscrizione risulta prorogato al 31 dicembre 2023. Ne consegue la legittimità della odierna iscrizione a ruolo operata nell'ottobre 2021 (come si evince dalla data di formazione dell'atto riportata nel frontespizio dell'avviso).
***
Venendo al merito, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per la insorgenza del rapporto contributivo contestato da . in particolare, deduce la natura CP_3 Parte_1 subordinata del rapporto intercorso con la società, evidenziando l'erroneità dell'assunto di secondo cui il vincolo di subordinazione risulta inconciliabile con il ruolo di CP_3 amministratore unico della società ricoperto dal ricorrente e con quello di socio di maggioranza.
Ed invero, sul punto, l'assunto dell' appare conforme all'orientamento della Suprema CP_1
Corte in forza del quale il ruolo di amministratore unico della società osta alla configurabilità del rapporto di lavoro di natura subordinata tra lo stesso e la società. Sul punto, secondo Cass.
6819/2000 (e precedenti in essa richiamati) “la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma, perché sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Nel caso in cui la società adotti un modello di amministrazione unipersonale, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e l'amministratore, in quanto così verrebbero a coesistere, in un'unica persona fisica, la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, nonché ad effettuare il relativo controllo sulla prestazione. Verrebbe in altri termini a mancare il requisito della intersoggettività, imprescindibile nella tipologia di rapporto che viene in rilievo.
Ad ogni modo, nel caso di specie, il ricorrente, che ne era onerato (oltre alla pronuncia già citata, Cass. 24972/2013; Cass 19596/2016, non ha fornito la prova della subordinazione, da
Pag. 4 di 7 intendersi come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici, dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. ass. n. 19596 del 2016, Cass. n. 24972 del 2013).
Il ricorso non contiene alcuna specifica allegazione in ordine al requisito primario e fondamentale della eterodirezione, dato dall'assoggettamento all'altrui potere direttivo e di controllo nel senso sopra precisato.
Appaiono infatti del tutto inadeguati a provare il vincolo della subordinazione i capitoli di prova articolati (perciò ritenuti irrilevanti), i quali non contengono alcun dato obiettivo idoneo a consentire al giudice di ritenere sussistente una attività di direzione costante e cogente del ricorrente nei confronti della società dallo stesso diretta. I capitoli 1, 4 b, hanno infatti ad oggetto un'affermazione assolutamente generica, oltre che una valutazione di diritto (vero è che ha svolto attività di lavoro subordinato…. ho lavorato anche con altri dipendenti), la quale può costituire soltanto il punto di arrivo cui può eventualmente pervenire il giudice nella sua attività di qualificazione del rapporto, sulla base di puntuali e specifiche allegazioni in fatto del tutto carenti nel caso di specie ( v. Cass., 24/8/90 n. 8629; Cass., 2/2/2015, n.1808, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto generica la deduzione del ricorrente di aver lavorato per un certo numero di giornate e di ore giornaliere "alle dipendenze" dell'impresa).
Gli ulteriori capitoli di prova contengono circostanze del tutto irrilevanti, inidonee a dare contezza dell'effettivo dispiegarsi del rapporto, facendo semmai riferimento all'adempimento degli obblighi previdenziali, fiscali, da parte della società derivanti dal formale inquadramento del ricorrente del figlio oggetto di contestazione.
Neppure risultano dimostrati i cosiddetti elementi secondari della subordinazione (pagamento in misura fissa, rigida osservanza orari di lavoro. Il ricorso invero non contiene alcuna specifica deduzione in ordine ai tempi e alle modalità di pagamento e neppure risulta allegata l'articolazione oraria della prestazione. Neppure risultano al riguardo formulati specifici capitoli di prova.
Pag. 5 di 7 Esclusa l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente la società, l'attività lavorativa pacificamente espletata non può che assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1 della L.
463/1954 con conseguenza dell' insorgenza del rapporto contributivo.
Risulta parimenti fondata la pretesa contributiva afferente alla quota calcolata per la iscrizione del figlio nella qualità di coadiuvante dell'impresa (ai sensi dell'art. 3 Per_1 della citata Legge), in relazione al periodo settembre 2014 – agosto 2016, data in cui risulta cessato il rapporto di lavoro instaurato con la società.
Anche in tal caso, le risultanze documentali dimostrano la non corrispondenza tra il nomen iuris adottato e l'effettivo dispiegarsi del rapporto. Eloquenti in tal senso appaiono le dichiarazioni rese dal figlio in sede ispettiva, che denotano: l'assenza di un orario fisso, (il mio orario non era fisso, ma variava in relazione alle esigenze quotidiane); che il figlio godeva di ampi margini di autonomia nelle modalità della prestazione (è capitato di assentarmi per qualche giorno dal lavoro, ma in quei casi non ho chiesto ferie, perché trattandosi di mio padre non avevo bisogno di formalizzare l'assenza”). Il figlio ha poi dichiarato che “… poteva capitare che per alcuni mesi mio padre non aveva disponibilità economica non ricevevo alcuna retribuzione per quel mese. Oppure mi pagava con acconto in tanto in tanto, ma non sempre quello che ricevevo corrispondeva alla busta paga. Trattandosi di mio padre non ho mai avanzato nessuna pretesa in merito alla retribuzione” , dichiarazioni che palesano l'assenza delle periodicità e della misura fissa del trattamento retributivo.
A fronte di tali emergenze, idonee a dimostrare l'assenza del vincolo della subordinazione, il ricorrente non ha offerto alcuna prova che potesse confortare il nomen adottato, avendo infatti affidato i propri assunti ad un unico capitolo di prova (cap.
4. a), generico e valutativo (vero è che [….] ho svolto attività di lavoro alle dipendenze..) del tutto inadeguato, per le ragioni sopra spiegate, a dimostrare l'effettivo assoggettamento di al potere Persona_1 direttivo e di controllo da parte della società.
Appurata l'assenza del vincolo di subordinazione, anche in tal caso, l'attività lavorativa pacificamente prestata integra il presupposto contributivo, con la conseguenza che devono ritenersi dovuti dal ricorrente i contributi per l'attività prestata (cfr. art. 2 c.1 e 2 L. 233/1990).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Pag. 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenendo conto dell'attività processuale svolta e del numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di per complessivi € 3.800,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a. CP_3
Così deciso, Sciacca, 13/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to AUGELLO Parte_1 C.F._1
ANTONINO
- ricorrente -
CONTRO
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente –
Controparte_2 Controparte_3
- contumace
OGGETTO: opposizione avviso di addebito, contributi gestione artigiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 21.5.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.12.2021, ha spiegato opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito notificatogli il 7.11.2021, avente ad oggetto i contributi in misura fissa a titolo di gestione commercianti, oltre sanzioni e interessi, per complessivi € 11.991,68, riferiti al periodo settembre 2014 – marzo 2019. Più in particolare, il ricorrente ha esposto che l'avviso di addebito scaturisce da un accertamento d'ufficio di che, a seguito di verifica ispettiva, aveva annullato il rapporto CP_3 di lavoro subordinato intercorso tra lo stesso con e quello Controparte_4 intercorso tra il figlio, e la medesima società, provvedendo ad iscriverli Persona_1 nella gestione artigiani: il padre nella qualità di titolare dell'impresa, il figlio nella qualità di coadiuvante.
Ciò premesso in fatto, ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito contributivo;
la decadenza ex art. 25
d.lgs. 46/1999. Nel merito, ha contestato la esistenza dei presupposti della iscrizione nella gestione artigiani, opponendo la natura autenticamente subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti dall'Ente previdenziale.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha CP_3 chiesto il rigetto.
è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
***
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va esaminata e disattesa la eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Al caso di specie è applicabile il termine di prescrizione di 5 anni (ex art. 3 comma 9
L.335/1995) decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati (cfr. art. 55
R.D.L. n. 1827/1935).
L'avviso di addebito opposto ha ad oggetto i contributi in misura fissa, relativi al periodo settembre 2014 - marzo 2019. I contributi dovuti per il mese di settembre 2014 (dovevano essere versati entro il 16 novembre 2014 (cfr. artt. 17 e 18 comma 2 d.lgs. 241/1997).
I termini di prescrizione andavano pertanto a spirare il 16.11.2019. Ne consegue che al
13.11.2019, data di notifica del primo atto interruttivo, costituito dal verbale unico di
Pag. 2 di 7 accertamento e notificazione del 17.10.2019, (sulla cui idoneità interruttiva del temine prescrizionale cfr. da ultimo Cass., 17 agosto 2022, n. 24858, Rv. 665472), nessuna prescrizione era maturata. A fortiori non risulta prescritta la pretesa relativa ai successivi periodi contributivi, in ordine ai quali (per quelli relativi al 2015 in poi) è peraltro applicabile la sospensione dei termini dettata dalla disciplina emergenziale da Covid 19, vale a dire: l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha disposto la sospensione dei termini per il periodo di 129 giorni compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 e dall'art. 11 comma 9 del d.l.31.12.2020 n. 183 che, con analoga, disposizione ha disposto la sospensione dei termini per l'ulteriore periodo di 182 giorni compreso tra il 31.12.2020 e il 30.6.2021.
Parimenti infondata è la eccezione di decadenza dell'azione esecutiva, avendo iscritto a CP_3 ruolo i contributi nel rispetto dei termini decadenziali.
Considerato che la pretesa creditoria muove da un accertamento d'ufficio, risulta al caso di specie applicabile la lettera b) dell'art. 25 che individua nel 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento il termine entro cui i contributi e i premi devono essere iscritti a ruolo a pena di decadenza.
In forza di tale disposto, poichè l'accertamento d'ufficio è stato notificato nel novembre 2019, il termine per l'iscrizione a ruolo scadeva il 31.12.2020. Deve tuttavia tenersi conto della proroga del termine di decadenza sino al 31.12.2023 derivante dall'art 12 d.lgs. 159/2015,
(cui fa rinvio il comma 4 dell'art. 67 del D.L. 18/2020) secondo cui “i termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Considerato infatti che la sospensione dei versamenti dettata dalla normativa emergenziale si
è protratta sino al 31 agosto 2021 (cfr. art. 68 del D.L. 18/2020 e successive modifiche), il
Pag. 3 di 7 termine di decadenza della iscrizione risulta prorogato al 31 dicembre 2023. Ne consegue la legittimità della odierna iscrizione a ruolo operata nell'ottobre 2021 (come si evince dalla data di formazione dell'atto riportata nel frontespizio dell'avviso).
***
Venendo al merito, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per la insorgenza del rapporto contributivo contestato da . in particolare, deduce la natura CP_3 Parte_1 subordinata del rapporto intercorso con la società, evidenziando l'erroneità dell'assunto di secondo cui il vincolo di subordinazione risulta inconciliabile con il ruolo di CP_3 amministratore unico della società ricoperto dal ricorrente e con quello di socio di maggioranza.
Ed invero, sul punto, l'assunto dell' appare conforme all'orientamento della Suprema CP_1
Corte in forza del quale il ruolo di amministratore unico della società osta alla configurabilità del rapporto di lavoro di natura subordinata tra lo stesso e la società. Sul punto, secondo Cass.
6819/2000 (e precedenti in essa richiamati) “la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma, perché sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Nel caso in cui la società adotti un modello di amministrazione unipersonale, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e l'amministratore, in quanto così verrebbero a coesistere, in un'unica persona fisica, la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, nonché ad effettuare il relativo controllo sulla prestazione. Verrebbe in altri termini a mancare il requisito della intersoggettività, imprescindibile nella tipologia di rapporto che viene in rilievo.
Ad ogni modo, nel caso di specie, il ricorrente, che ne era onerato (oltre alla pronuncia già citata, Cass. 24972/2013; Cass 19596/2016, non ha fornito la prova della subordinazione, da
Pag. 4 di 7 intendersi come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici, dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. ass. n. 19596 del 2016, Cass. n. 24972 del 2013).
Il ricorso non contiene alcuna specifica allegazione in ordine al requisito primario e fondamentale della eterodirezione, dato dall'assoggettamento all'altrui potere direttivo e di controllo nel senso sopra precisato.
Appaiono infatti del tutto inadeguati a provare il vincolo della subordinazione i capitoli di prova articolati (perciò ritenuti irrilevanti), i quali non contengono alcun dato obiettivo idoneo a consentire al giudice di ritenere sussistente una attività di direzione costante e cogente del ricorrente nei confronti della società dallo stesso diretta. I capitoli 1, 4 b, hanno infatti ad oggetto un'affermazione assolutamente generica, oltre che una valutazione di diritto (vero è che ha svolto attività di lavoro subordinato…. ho lavorato anche con altri dipendenti), la quale può costituire soltanto il punto di arrivo cui può eventualmente pervenire il giudice nella sua attività di qualificazione del rapporto, sulla base di puntuali e specifiche allegazioni in fatto del tutto carenti nel caso di specie ( v. Cass., 24/8/90 n. 8629; Cass., 2/2/2015, n.1808, che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto generica la deduzione del ricorrente di aver lavorato per un certo numero di giornate e di ore giornaliere "alle dipendenze" dell'impresa).
Gli ulteriori capitoli di prova contengono circostanze del tutto irrilevanti, inidonee a dare contezza dell'effettivo dispiegarsi del rapporto, facendo semmai riferimento all'adempimento degli obblighi previdenziali, fiscali, da parte della società derivanti dal formale inquadramento del ricorrente del figlio oggetto di contestazione.
Neppure risultano dimostrati i cosiddetti elementi secondari della subordinazione (pagamento in misura fissa, rigida osservanza orari di lavoro. Il ricorso invero non contiene alcuna specifica deduzione in ordine ai tempi e alle modalità di pagamento e neppure risulta allegata l'articolazione oraria della prestazione. Neppure risultano al riguardo formulati specifici capitoli di prova.
Pag. 5 di 7 Esclusa l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente la società, l'attività lavorativa pacificamente espletata non può che assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1 della L.
463/1954 con conseguenza dell' insorgenza del rapporto contributivo.
Risulta parimenti fondata la pretesa contributiva afferente alla quota calcolata per la iscrizione del figlio nella qualità di coadiuvante dell'impresa (ai sensi dell'art. 3 Per_1 della citata Legge), in relazione al periodo settembre 2014 – agosto 2016, data in cui risulta cessato il rapporto di lavoro instaurato con la società.
Anche in tal caso, le risultanze documentali dimostrano la non corrispondenza tra il nomen iuris adottato e l'effettivo dispiegarsi del rapporto. Eloquenti in tal senso appaiono le dichiarazioni rese dal figlio in sede ispettiva, che denotano: l'assenza di un orario fisso, (il mio orario non era fisso, ma variava in relazione alle esigenze quotidiane); che il figlio godeva di ampi margini di autonomia nelle modalità della prestazione (è capitato di assentarmi per qualche giorno dal lavoro, ma in quei casi non ho chiesto ferie, perché trattandosi di mio padre non avevo bisogno di formalizzare l'assenza”). Il figlio ha poi dichiarato che “… poteva capitare che per alcuni mesi mio padre non aveva disponibilità economica non ricevevo alcuna retribuzione per quel mese. Oppure mi pagava con acconto in tanto in tanto, ma non sempre quello che ricevevo corrispondeva alla busta paga. Trattandosi di mio padre non ho mai avanzato nessuna pretesa in merito alla retribuzione” , dichiarazioni che palesano l'assenza delle periodicità e della misura fissa del trattamento retributivo.
A fronte di tali emergenze, idonee a dimostrare l'assenza del vincolo della subordinazione, il ricorrente non ha offerto alcuna prova che potesse confortare il nomen adottato, avendo infatti affidato i propri assunti ad un unico capitolo di prova (cap.
4. a), generico e valutativo (vero è che [….] ho svolto attività di lavoro alle dipendenze..) del tutto inadeguato, per le ragioni sopra spiegate, a dimostrare l'effettivo assoggettamento di al potere Persona_1 direttivo e di controllo da parte della società.
Appurata l'assenza del vincolo di subordinazione, anche in tal caso, l'attività lavorativa pacificamente prestata integra il presupposto contributivo, con la conseguenza che devono ritenersi dovuti dal ricorrente i contributi per l'attività prestata (cfr. art. 2 c.1 e 2 L. 233/1990).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Pag. 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenendo conto dell'attività processuale svolta e del numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di per complessivi € 3.800,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a. CP_3
Così deciso, Sciacca, 13/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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