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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all'esito della trattazione trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1645 del
Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: AR
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Lungomare Garibaldi C.F._1
n. 115, presso lo studio dell'avv. Roberto Picciolo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
B, in persona dell'amministratore di Controparte_1Controparte_2
condominio pro tempore, p.iva.: , elettivamente domiciliato in Milazzo, Via P.IVA_1
Chinigò, presso lo studio dell'avv. Ileana Ocera, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- resistente -
avente per OGGETTO: responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10/11/2022, AR
ha adito l'intestato Tribunale, esponendo: di essere proprietario di un immobile
[...]
ubicato al terzo piano del B, sito in Milazzo, Via Giorgio Rizzo CP_1 CP_1 n. 124/126; che, a causa della presenza di estese lesioni sulla parete esterna della facciata lato ovest, che avevano causato delle infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'appartamento di sua proprietà, con conseguente corrosione dei ferri dei montanti in muratura che facevano da supporto ai telai in legno della finestra e della porta-finestra, egli si trovava costretto a richiedere l'intervento di alcuni operai per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
che, con lettera del 6/04/2018, informava l'amministratore del CP_1
resistente degli interventi eseguiti nel proprio immobile, chiedendo il rimborso delle spese all'uopo sostenute e rappresentandogli la necessità di attivarsi per eliminare le cause delle denunciate infiltrazioni;
che, in data 15/11/2018, l'assemblea condominiale deliberava la nomina di un tecnico terzo ai fini dell'esame delle problematiche esposte dal ricorrente;
che, constatata l'inerzia del Condominio, il ricorrente, con lettera del 5/08/2021, rendeva quest'ultimo edotto dell'aggravamento delle condizioni del proprio immobile e di essere stato costretto, per tale motivo, ad interrompere il contratto di affitto con i conduttori, contestualmente rinnovando la richiesta di convocazione dell'assemblea dei condomini ai fini della nomina di un perito che stabilisse la causa delle infiltrazioni ed i lavori da compiere per la loro eliminazione;
che, con missiva del 12/08/2021, il CP_1
contestava le sue doglianze, riconducendo la causa delle condizioni in cui l'immobile si trovava all'incuria del proprietario;
che, a questo punto, egli incaricava il proprio tecnico di fiducia, ing. , di redigere perizia stragiudiziale al fine di accertare lo Persona_1
stato dei luoghi, individuare le possibili cause dei danni occorsi all'immobile de quo e suggerire le operazioni necessarie ad eliminarli;
che, ad esito dei sopralluoghi effettuati in loco, il consulente di parte prospettava la necessità di un intervento urgente attraverso cui visionare dall'esterno lo stato della grondaia, in corrispondenza del cordolo lesionato, per poter intervenire ed interrompere il cedimento della capriata posta sul lato che sporge su Via G. Rizzo, nonché dell'intera struttura portante in legno, entrambe interessate da una lesione progressiva per l'infiltrazione di acqua che avrebbe corroso nel tempo, per mancanza di impermeabilizzazione, le armature della trave che sotto il carico localizzato della capriata avevano ceduto;
che, con lettera del 9/11/2021, il ricorrente comunicava all'amministratore del Condominio le conclusioni cui era giunto il proprio tecnico di fiducia, sollecitandolo nuovamente ad intervenire per risolvere le problematiche denunciate;
che, in riscontro alla predetta missiva, il affermava che gli CP_1 interventi suggeriti non rivestivano carattere di urgenza e, contestualmente, informava di aver incaricato lo stesso ing. di valutare la necessità di eventuali lavori Persona_1
di manutenzione sulle parti comuni;
che, tuttavia, nonostante l'impegno assunto, il non forniva alcun riscontro in merito;
che, a causa della mancata esecuzione CP_1
dei sollecitati interventi manutentivi, le condizioni dell'immobile de quo si erano, col tempo, ulteriormente aggravate.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare che le infiltrazioni presenti all'interno dell'appartamento del ricorrente ed i conseguenti danni, come meglio descritti nella perizia a firma dell'ing.
datata 24/10/2022, asseverata il seguente 26/10/2022, derivano dal sottotetto e Per_1
dalla grondaia esterna;
2) per l'effetto, posto il dovere di custodia e manutenzione delle parti comuni da parte del , ovvero per la violazione del più generale principio CP_1
del neminem laedere, condannare ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., il convenuto
“ ”, in persona del Suo Amministratore, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di tutti i danni causati all'interno della proprietà del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) ordinare al
, in persona del Suo Amministratore, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, di eseguire tutti i lavori necessari alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni provocate all'interno dell'immobile del ricorrente”.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.03.2023 si è costituito in giudizio il
B, deducendo, in via preliminare, la carenza dei presupposti Controparte_1
per la prosecuzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., sulla scorta dell'insufficienza delle prove documentali allegate da controparte e della necessità di disporre prova per testi e c.t.u.; sempre in via preliminare, contestava la violazione, da parte del ricorrente, della violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda spiegata da quest'ultimo ha ad oggetto la medesima vicenda storica già posta dallo stesso a fondamento di due ricorsi, depositati rispettivamente il
16/03/2022 ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. ed il 22/06/2022 ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e successivamente rigettati, con i quali egli aveva chiesto all'intestato Tribunale di disporre un accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le condizioni dell'immobile di sua proprietà. Nel merito, il resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda ex CP_1
adverso, deducendo come, sulle pareti esterne dell'edificio in questione, non siano riscontrabili crepe o lesioni idonee a causare infiltrazioni di acqua al suo interno e come il tetto di copertura si presenti in ottimo stato manutentivo, non si rilevano lesioni strutturali lungo la parete verticale di prospetto e non si riscontrano infiltrazioni d'acqua piovana proveniente dal canale di gronda del tetto, con la conseguenza che i danni lamentati dal ricorrente non possono essere ricondotti ad un fenomeno infiltrativo proveniente dalla parti comuni e che, pertanto, alcuna responsabilità può configurarsi in capo al convenuto. A sostegno delle proprie argomentazioni, il CP_1 CP_1
ha prodotto la perizia stragiudiziale redatta in data 8/09/2022 dal tecnico
[...]
incaricato, ing. . Infine, parte resistente ha evidenziato che i telai Persona_2
perimetrali degli infissi non costituiscono parte comune dell'edificio condominiale, bensì sono di pertinenza esclusiva dei singoli proprietari, conseguendone – anche alla luce dell'assenza di segni di infiltrazione di acqua piovana dall'esterno – che il danneggiamento dei telai in legno della porta e della finestra dell'appartamento di proprietà del ricorrente va attribuito esclusivamente all'incuria del medesimo. Quanto ai ferri dei montanti di muratura, che fungono da supporto per i suddetti telai, parte resistente ne ha ricondotto la corrosione alla vetustà dei materiali utilizzati.
Ciò premesso e ritenuto, il B ha chiesto a codesto Controparte_1
Giudice di respingere le domande avversarie per i suesposti motivi, dichiarando che i danni lamentati dal ricorrente derivano dalla cattiva manutenzione dell'immobile di sua proprietà e sono di pertinenza esclusiva di quest'ultimo e condannando il medesimo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma pari ad euro 3.500,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 14/03/2023, rilevata la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del giudizio secondo le forme del procedimento sommario di cognizione, il
Giudice ha rigettato la richiesta di mutamento di rito formulata da parte resistente e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine accertare l'esistenza dei danni lamentati dal ricorrente, verificare la riconducibilità dei medesimi alle pretese infiltrazioni ed indicare gli interventi necessari ad eliminarle, con contestuale stima dei relativi costi.
Ritenuto non necessario il rinnovo della c.t.u., né il richiamo del consulente nominato d'ufficio, la causa è stata rinviata per la decisione, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, per essere definita come di seguito.
2. Anzitutto, va respinta l'eccezione, articolata dal resistente, di ne CP_1
bis in idem.
E' principio pacifico che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 24/01/2024, n.2387; Cass. Civ., sez. III,
14/09/2022, n.27013).
Come si evince agevolmente dalla documentazione in atti, con le ordinanze di rigetto dei ricorsi ex artt. 696 bis e 696 c.p.c., il decidente non è entrato nel merito della questione, ovvero dell'accertamento delle cause e della responsabilità in relazione ai danni lamentati da , essendosi limitato a respingere i predetti ricorsi, AR
rispettivamente, per difetto di non contestazione (ordinanza del 26.04.2022 emessa nel giudizio iscritto al n. 397/2022 R.G.) e per difetto di una situazione di urgenza (ordinanza del 20.09.2022 emessa nel giudizio iscritto al n. 919/2022 R.G.), ovvero per mancanza dei presupposti richiesti ex lege dalle iniziative giudiziarie esperite, senza che sia stato svolto, anche tenuto conto delle peculiarità dei procedimenti in discorso, alcun accertamento nel merito, che possa ritenersi preclusivo dell'indagine giudiziale richiesta in questa sede.
Consegue che, nel caso sottoposto all'attenzione del decidente, non è precluso l'esame della domanda e l'accertamento nel merito delle questioni sottese alle chieste statuizioni.
3. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del resistente per i danni lamentati da nell'appartamento di CP_1 AR
sua proprietà, consistenti in estese lesioni sulla parete esterna della facciata lato ovest che hanno provocato delle infiltrazioni all'interno del proprio appartamento provenienti dalla canaletta di raccolta dell'acqua piovana del tetto, che hanno corroso i ferri dei montanti di muratura che fanno da supporto ai telai in legno della finestra e della porta-finestra dell'abitazione del sig. , rendendone difficoltosa la chiusura. Pt_1
Il ricorrente identifica la causa dei predetti danni nelle infiltrazioni provenienti dalla canaletta di raccolta dell'acqua piovana posta sul tetto, rese possibili dalla presenza di diverse lesioni sul lato interno della grondaia e sulla parete esterna dell'edificio situata in corrispondenza della cucina della stessa unità immobiliare.
Il sarebbe, pertanto, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero CP_1
dell'art. 2043 c.c., sul medesimo gravando l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio, nonché di tenere indenni i terzi dai danni che dalle stesse potrebbero loro derivare.
Come noto, l'art. 2051 c.c. delinea uno schema di responsabilità di tipo oggettivo, non essendo richiesta al danneggiato la prova della colpa o del dolo del danneggiante e gravando invece su quest'ultimo, nell'ipotesi in cui voglia andare esente da responsabilità,
l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito, ovvero di un evento che, per eccezionalità ed imprevedibilità, risulta idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo.
Ciò non esonera, tuttavia, il danneggiato dall'onere di fornire la prova del danno- evento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta del danneggiante.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre, pertanto, verificare se i danni lamentati dal ricorrente possano essere ricondotti al fenomeno infiltrativo dal medesimo dedotto o se, invece, la causa degli stessi debba essere ricercata aliunde, con conseguente esclusione della relativa responsabilità in capo al resistente. CP_1
Sul punto è dirimente l'accertamento svolto a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo di poter condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U. Ing. Per_3
nella propria relazione finale, che si presenta esaustiva sotto il profilo descrittivo
[...]
e tecnico, congruamente motivata ed intrinsecamente coerente.
Con particolare riferimento al profilo causale, il C.T.U. ha escluso la riconducibilità dei danni denunciati dal ricorrente al fenomeno infiltrativo proveniente da parti comuni, individuandone piuttosto la causa nelle caratteristiche strutturali dell'edificio condominiale, nelle tecniche costruttive adoperate e nei materiali impiegati.
Nello specifico, la palazzina di cui fa parte l'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente ha una struttura portante mista, composta da muratura e cemento armato.
Tale tecnica costruttiva, invalsa negli anni '50 del secolo scorso, è stata successivamente abbandonata a causa della difficoltà di una corretta previsione dell'interazione tra elementi strutturali di diverso materiale e rigidezza.
Orbene – come spiegato dettagliatamente dal C.T.U. nella succitata relazione – “le lesioni osservate nell'appartamento del ricorrente hanno proprio le caratteristiche di lesioni dovute a sollecitazioni di taglio causate da spostamenti differenziali tra la struttura in muratura e quella in cemento armato” e “possono, pertanto, essere interpretate come processi evolutivi del sistema strutturale dell'edificio, il quale tende localmente a sottrarsi a sforzi concentrati troppo elevati, ripartendoli sulle zone adiacenti. In questo senso l'edificio costruito, partendo da un sistema in equilibrio, a seguito di cedimenti differenziali del terreno di sedime e/o del degrado dei materiali di costruzione (dopo un arco temporale di circa 70 anni), trova un nuovo equilibrio fessurandosi.”.
In altri termini, le crepe e le esfoliazioni riscontrate nell'unità immobiliare del ricorrente derivano dalla tendenza dell'edificio, sottoposto ad enormi forze di taglio a causa della differente resistenza offerta dai materiali di cui lo stesso risulta composto, a ricercare un nuovo equilibrio. Tale circostanza è confermata dall'estensione delle succitate lesioni, che si riscontrano esternamente in tutto l'edificio.
Rappresenta testualmente il C.T.U. che “la presenza di crepe in più stanze (e osservabili anche esternamente sull'intero corpo di fabbrica) è sintomo di un problema diffuso su tutto l'edificio derivante dalla tecnica costruttiva utilizzata, dal tempo e da cedimenti differenziali del terreno di sedime”.
La riconducibilità di dette lesioni ad un fenomeno infiltrativo è, inoltre, esclusa dall'assenza di macchie o altri segni di umidità nelle zone poste in prossimità della gronda e del sottotetto, nonché dalle condizioni della pitturazione della parete interna della cucina, che sono rimaste sostanzialmente immutate, come evincibile dal confronto tra le fotografie allegate agli atti da parte ricorrente, datate 22/11/2021, e quelle realizzate due anni più tardi dal C.T.U.
Rappresenta testualmente il C.T.U. che “Con riferimento alle lamentate infiltrazioni che avrebbero causato l'ossidazione dei ferri di armatura delle travi perimetrali e della cornice della porta finestra lato cortile […] non sono presenti sulla muratura interna macchie di umidità recenti, né macchie derivanti da vecchie infiltrazioni aventi contorni evidenti ed essudati salini. È evidente piuttosto un generale degrado della tinteggiatura in tutte le pareti, anche in quelle interne.”
Per quanto concerne, invece, l'evidente ossidazione dei ferri posti a supporto dei telai in legno della finestra e della porta-finestra situate in cucina, rimasti esposti a seguito della rimozione del soprastante strato di intonaco, la stessa può essere spiegata alla luce del processo chimico di carbonatazione, dettagliatamente descritto dal C.T.U. nella relazione versata in atti.
Il ricorso a tale legge scientifica consente di comprendere le ragioni per cui il fenomeno deteriorativo delle travi e delle rispettive armature è più evidente in corrispondenza delle pareti della cucina e del bagno.
La carbonatazione del calcestruzzo, infatti, come spiegato dal C.T.U. nella propria perizia, è un processo la cui evoluzione risulta influenzata da diverse variabili, riconducibili tanto alle proprietà chimico-fisiche dei materiali impiegati, quanto alle condizioni ambientali, come la temperatura e l'umidità.
Orbene, in relazione a quest'ultimo profilo, è notorio che cucina e camera da letto,
a causa delle attività ivi condotte, risultano caratterizzate da livelli di umidità relativa più alti rispetto all'esterno ed agli altri ambienti domestici, conseguendone l'accelerazione del processo di carbonatazione e l'aggravamento del fenomeno deteriorativo.
Con riferimento all'osservazione formulata dal consulente tecnico di parte ricorrente relativa alla presenza di diverse fessure sulla parete interna della grondaia, che favorirebbero le infiltrazioni di acqua all'interno del sottotetto, si osserva quanto segue.
In primo luogo, dalle fotografie accluse alla c.t.u., nonché dalle relative descrizioni, si evince la sostanziale integrità del manto impermeabilizzante costituito da onduline sottocoppo, che assolve alla specifica funzione di impedire il verificarsi di fenomeni infiltrativi.
In secondo luogo, come evidenziato dallo stesso C.T.U., non sono stati rinvenuti,
a seguito del sopralluogo condotto da quest'ultimo ai fini della redazione della relazione peritale, segni di umidità nelle pareti interne situate in prossimità della gronda e del sottotetto. Infine, la già citata circostanza che il pattern di esfoliazione della pitturazione interna sia rimasto immutato nel tempo depone in senso contrario al preteso aggravamento del fenomeno infiltrativo.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, è da escludere che le lesioni riscontrate nell'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente possano essere ricondotte ad infiltrazioni di acqua piovana, dovendosi, invece, ritenere che le stesse costituiscano la conseguenza della vetustà dell'edificio, nonché dei materiali impiegati e delle tecniche costruttive adoperate, al contempo dovendosi escludere all'interno dell'appartamento di fenomeni di degrado ascrivibili in modo oggettivo a infiltrazioni delle AR
acque meteoriche.
Ne deriva che alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere ascritta al
B e che, per l'effetto, le domande di parte ricorrente vanno Controparte_1
rigettate, in quanto infondate, ivi compresa quella di condanna di parte resistente all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause infiltrative, nonché di condanna al risarcimento dei danni, peraltro non meglio dedotti e provati in giudizio.
Da ultimo, è appena il caso di precisare – avuto riguardo alle difese articolate e richieste reiterate dal ricorrente nelle note scritte depositate in data 9.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – che la completezza e il rigore tecnico dell'analisi condotta dal
C.T.U. non giustificano il richiamo dello stesso o il rinnovo dell'accertamento tecnico d'ufficio, anche considerati i riscontri ai rilievi di parte rassegnati dal Consulente nella relazione in atti.
Va parimenti rigettata l'istanza, articolata dal , di acquisizione della Pt_1
relazione di c.t.u. redatta in seno al procedimento iscritto al n. 1274/2023 R.G. e dell'ordinanza che ha definito detto procedimento, asseritamente vertente tra il
B e altro condomino. Controparte_1
All'evidenza, non risulta che l'ambito e l'oggetto di accertamento siano uguali nei due procedimenti, né ciò può evincersi dalla missiva datata 18.10.2024 allegata alle note scritte depositate il 9.12.2024, essendo in ogni caso assorbente la considerazione che la chiesta acquisizione documentale non è necessaria ai fini della decisione avuto riguardo al petitum inerente l'appartamento di proprietà di . AR
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente in favore del resistente, nella misura liquidata in dispositivo in in CP_1
applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva e per l'intero a carico di AR
.
[...]
4.1 Quanto alla domanda di parte resistente volta alla condanna di AR
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., si osserva che, nel caso di specie, non
[...]
sussistono le condizioni cui la legge subordina la configurabilità della relativa responsabilità.
In proposito, va evidenziato che la disciplina probatoria della responsabilità per lite temeraria non si discosta affatto dallo schema generale delineato dall'art. 2043 c.c, che statuisce espressamente che la condanna del danneggiante al ristoro del pregiudizio ad altri arrecato presuppone la prova tanto dell'elemento oggettivo, rappresentato dal danno, quanto dell'elemento soggettivo, sostanziantesi nella colpa o nel dolo dello stesso danneggiante.
Nel caso della responsabilità ex art. 96 c.p.c., inoltre, l'onere della prova incombente sul danneggiato è ancora più gravoso, occorrendo che quest'ultimo dimostri che controparte abbia agito, quanto meno, con colpa grave.
Orbene, non risulta che, nella fattispecie in esame, parte resistente abbia provato di aver subito alcun pregiudizio a causa della condotta processuale del . Né Pt_1
tantomeno si ritiene di poter ricondurre tale condotta entro lo schema della colpa grave, presupponendo quest'ultima che il danneggiante abbia coltivato le proprie istanze nonostante la palese infondatezza delle medesime, laddove, nel caso che ci occupa, la controversia presentava aspetti tecnici da verificare, tali da rendere necessario il ricorso alle conoscenze tecniche di professionisti qualificati.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1645/2022 R.G., così provvede:
– rigetta il ricorso di;
AR
– condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente AR
giudizio dal B., liquidate in € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge.
– pone le spese di c.t.u. interamente a carico di;
AR
– rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata nei confronti di . AR
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all'esito della trattazione trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1645 del
Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: AR
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Lungomare Garibaldi C.F._1
n. 115, presso lo studio dell'avv. Roberto Picciolo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
B, in persona dell'amministratore di Controparte_1Controparte_2
condominio pro tempore, p.iva.: , elettivamente domiciliato in Milazzo, Via P.IVA_1
Chinigò, presso lo studio dell'avv. Ileana Ocera, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- resistente -
avente per OGGETTO: responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10/11/2022, AR
ha adito l'intestato Tribunale, esponendo: di essere proprietario di un immobile
[...]
ubicato al terzo piano del B, sito in Milazzo, Via Giorgio Rizzo CP_1 CP_1 n. 124/126; che, a causa della presenza di estese lesioni sulla parete esterna della facciata lato ovest, che avevano causato delle infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'appartamento di sua proprietà, con conseguente corrosione dei ferri dei montanti in muratura che facevano da supporto ai telai in legno della finestra e della porta-finestra, egli si trovava costretto a richiedere l'intervento di alcuni operai per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
che, con lettera del 6/04/2018, informava l'amministratore del CP_1
resistente degli interventi eseguiti nel proprio immobile, chiedendo il rimborso delle spese all'uopo sostenute e rappresentandogli la necessità di attivarsi per eliminare le cause delle denunciate infiltrazioni;
che, in data 15/11/2018, l'assemblea condominiale deliberava la nomina di un tecnico terzo ai fini dell'esame delle problematiche esposte dal ricorrente;
che, constatata l'inerzia del Condominio, il ricorrente, con lettera del 5/08/2021, rendeva quest'ultimo edotto dell'aggravamento delle condizioni del proprio immobile e di essere stato costretto, per tale motivo, ad interrompere il contratto di affitto con i conduttori, contestualmente rinnovando la richiesta di convocazione dell'assemblea dei condomini ai fini della nomina di un perito che stabilisse la causa delle infiltrazioni ed i lavori da compiere per la loro eliminazione;
che, con missiva del 12/08/2021, il CP_1
contestava le sue doglianze, riconducendo la causa delle condizioni in cui l'immobile si trovava all'incuria del proprietario;
che, a questo punto, egli incaricava il proprio tecnico di fiducia, ing. , di redigere perizia stragiudiziale al fine di accertare lo Persona_1
stato dei luoghi, individuare le possibili cause dei danni occorsi all'immobile de quo e suggerire le operazioni necessarie ad eliminarli;
che, ad esito dei sopralluoghi effettuati in loco, il consulente di parte prospettava la necessità di un intervento urgente attraverso cui visionare dall'esterno lo stato della grondaia, in corrispondenza del cordolo lesionato, per poter intervenire ed interrompere il cedimento della capriata posta sul lato che sporge su Via G. Rizzo, nonché dell'intera struttura portante in legno, entrambe interessate da una lesione progressiva per l'infiltrazione di acqua che avrebbe corroso nel tempo, per mancanza di impermeabilizzazione, le armature della trave che sotto il carico localizzato della capriata avevano ceduto;
che, con lettera del 9/11/2021, il ricorrente comunicava all'amministratore del Condominio le conclusioni cui era giunto il proprio tecnico di fiducia, sollecitandolo nuovamente ad intervenire per risolvere le problematiche denunciate;
che, in riscontro alla predetta missiva, il affermava che gli CP_1 interventi suggeriti non rivestivano carattere di urgenza e, contestualmente, informava di aver incaricato lo stesso ing. di valutare la necessità di eventuali lavori Persona_1
di manutenzione sulle parti comuni;
che, tuttavia, nonostante l'impegno assunto, il non forniva alcun riscontro in merito;
che, a causa della mancata esecuzione CP_1
dei sollecitati interventi manutentivi, le condizioni dell'immobile de quo si erano, col tempo, ulteriormente aggravate.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare che le infiltrazioni presenti all'interno dell'appartamento del ricorrente ed i conseguenti danni, come meglio descritti nella perizia a firma dell'ing.
datata 24/10/2022, asseverata il seguente 26/10/2022, derivano dal sottotetto e Per_1
dalla grondaia esterna;
2) per l'effetto, posto il dovere di custodia e manutenzione delle parti comuni da parte del , ovvero per la violazione del più generale principio CP_1
del neminem laedere, condannare ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., il convenuto
“ ”, in persona del Suo Amministratore, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di tutti i danni causati all'interno della proprietà del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) ordinare al
, in persona del Suo Amministratore, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, di eseguire tutti i lavori necessari alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni provocate all'interno dell'immobile del ricorrente”.
Con comparsa di risposta depositata in data 3.03.2023 si è costituito in giudizio il
B, deducendo, in via preliminare, la carenza dei presupposti Controparte_1
per la prosecuzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., sulla scorta dell'insufficienza delle prove documentali allegate da controparte e della necessità di disporre prova per testi e c.t.u.; sempre in via preliminare, contestava la violazione, da parte del ricorrente, della violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda spiegata da quest'ultimo ha ad oggetto la medesima vicenda storica già posta dallo stesso a fondamento di due ricorsi, depositati rispettivamente il
16/03/2022 ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. ed il 22/06/2022 ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e successivamente rigettati, con i quali egli aveva chiesto all'intestato Tribunale di disporre un accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le condizioni dell'immobile di sua proprietà. Nel merito, il resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda ex CP_1
adverso, deducendo come, sulle pareti esterne dell'edificio in questione, non siano riscontrabili crepe o lesioni idonee a causare infiltrazioni di acqua al suo interno e come il tetto di copertura si presenti in ottimo stato manutentivo, non si rilevano lesioni strutturali lungo la parete verticale di prospetto e non si riscontrano infiltrazioni d'acqua piovana proveniente dal canale di gronda del tetto, con la conseguenza che i danni lamentati dal ricorrente non possono essere ricondotti ad un fenomeno infiltrativo proveniente dalla parti comuni e che, pertanto, alcuna responsabilità può configurarsi in capo al convenuto. A sostegno delle proprie argomentazioni, il CP_1 CP_1
ha prodotto la perizia stragiudiziale redatta in data 8/09/2022 dal tecnico
[...]
incaricato, ing. . Infine, parte resistente ha evidenziato che i telai Persona_2
perimetrali degli infissi non costituiscono parte comune dell'edificio condominiale, bensì sono di pertinenza esclusiva dei singoli proprietari, conseguendone – anche alla luce dell'assenza di segni di infiltrazione di acqua piovana dall'esterno – che il danneggiamento dei telai in legno della porta e della finestra dell'appartamento di proprietà del ricorrente va attribuito esclusivamente all'incuria del medesimo. Quanto ai ferri dei montanti di muratura, che fungono da supporto per i suddetti telai, parte resistente ne ha ricondotto la corrosione alla vetustà dei materiali utilizzati.
Ciò premesso e ritenuto, il B ha chiesto a codesto Controparte_1
Giudice di respingere le domande avversarie per i suesposti motivi, dichiarando che i danni lamentati dal ricorrente derivano dalla cattiva manutenzione dell'immobile di sua proprietà e sono di pertinenza esclusiva di quest'ultimo e condannando il medesimo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma pari ad euro 3.500,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 14/03/2023, rilevata la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del giudizio secondo le forme del procedimento sommario di cognizione, il
Giudice ha rigettato la richiesta di mutamento di rito formulata da parte resistente e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine accertare l'esistenza dei danni lamentati dal ricorrente, verificare la riconducibilità dei medesimi alle pretese infiltrazioni ed indicare gli interventi necessari ad eliminarle, con contestuale stima dei relativi costi.
Ritenuto non necessario il rinnovo della c.t.u., né il richiamo del consulente nominato d'ufficio, la causa è stata rinviata per la decisione, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive, per essere definita come di seguito.
2. Anzitutto, va respinta l'eccezione, articolata dal resistente, di ne CP_1
bis in idem.
E' principio pacifico che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 24/01/2024, n.2387; Cass. Civ., sez. III,
14/09/2022, n.27013).
Come si evince agevolmente dalla documentazione in atti, con le ordinanze di rigetto dei ricorsi ex artt. 696 bis e 696 c.p.c., il decidente non è entrato nel merito della questione, ovvero dell'accertamento delle cause e della responsabilità in relazione ai danni lamentati da , essendosi limitato a respingere i predetti ricorsi, AR
rispettivamente, per difetto di non contestazione (ordinanza del 26.04.2022 emessa nel giudizio iscritto al n. 397/2022 R.G.) e per difetto di una situazione di urgenza (ordinanza del 20.09.2022 emessa nel giudizio iscritto al n. 919/2022 R.G.), ovvero per mancanza dei presupposti richiesti ex lege dalle iniziative giudiziarie esperite, senza che sia stato svolto, anche tenuto conto delle peculiarità dei procedimenti in discorso, alcun accertamento nel merito, che possa ritenersi preclusivo dell'indagine giudiziale richiesta in questa sede.
Consegue che, nel caso sottoposto all'attenzione del decidente, non è precluso l'esame della domanda e l'accertamento nel merito delle questioni sottese alle chieste statuizioni.
3. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del resistente per i danni lamentati da nell'appartamento di CP_1 AR
sua proprietà, consistenti in estese lesioni sulla parete esterna della facciata lato ovest che hanno provocato delle infiltrazioni all'interno del proprio appartamento provenienti dalla canaletta di raccolta dell'acqua piovana del tetto, che hanno corroso i ferri dei montanti di muratura che fanno da supporto ai telai in legno della finestra e della porta-finestra dell'abitazione del sig. , rendendone difficoltosa la chiusura. Pt_1
Il ricorrente identifica la causa dei predetti danni nelle infiltrazioni provenienti dalla canaletta di raccolta dell'acqua piovana posta sul tetto, rese possibili dalla presenza di diverse lesioni sul lato interno della grondaia e sulla parete esterna dell'edificio situata in corrispondenza della cucina della stessa unità immobiliare.
Il sarebbe, pertanto, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero CP_1
dell'art. 2043 c.c., sul medesimo gravando l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio, nonché di tenere indenni i terzi dai danni che dalle stesse potrebbero loro derivare.
Come noto, l'art. 2051 c.c. delinea uno schema di responsabilità di tipo oggettivo, non essendo richiesta al danneggiato la prova della colpa o del dolo del danneggiante e gravando invece su quest'ultimo, nell'ipotesi in cui voglia andare esente da responsabilità,
l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito, ovvero di un evento che, per eccezionalità ed imprevedibilità, risulta idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo.
Ciò non esonera, tuttavia, il danneggiato dall'onere di fornire la prova del danno- evento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e la condotta del danneggiante.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre, pertanto, verificare se i danni lamentati dal ricorrente possano essere ricondotti al fenomeno infiltrativo dal medesimo dedotto o se, invece, la causa degli stessi debba essere ricercata aliunde, con conseguente esclusione della relativa responsabilità in capo al resistente. CP_1
Sul punto è dirimente l'accertamento svolto a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo di poter condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U. Ing. Per_3
nella propria relazione finale, che si presenta esaustiva sotto il profilo descrittivo
[...]
e tecnico, congruamente motivata ed intrinsecamente coerente.
Con particolare riferimento al profilo causale, il C.T.U. ha escluso la riconducibilità dei danni denunciati dal ricorrente al fenomeno infiltrativo proveniente da parti comuni, individuandone piuttosto la causa nelle caratteristiche strutturali dell'edificio condominiale, nelle tecniche costruttive adoperate e nei materiali impiegati.
Nello specifico, la palazzina di cui fa parte l'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente ha una struttura portante mista, composta da muratura e cemento armato.
Tale tecnica costruttiva, invalsa negli anni '50 del secolo scorso, è stata successivamente abbandonata a causa della difficoltà di una corretta previsione dell'interazione tra elementi strutturali di diverso materiale e rigidezza.
Orbene – come spiegato dettagliatamente dal C.T.U. nella succitata relazione – “le lesioni osservate nell'appartamento del ricorrente hanno proprio le caratteristiche di lesioni dovute a sollecitazioni di taglio causate da spostamenti differenziali tra la struttura in muratura e quella in cemento armato” e “possono, pertanto, essere interpretate come processi evolutivi del sistema strutturale dell'edificio, il quale tende localmente a sottrarsi a sforzi concentrati troppo elevati, ripartendoli sulle zone adiacenti. In questo senso l'edificio costruito, partendo da un sistema in equilibrio, a seguito di cedimenti differenziali del terreno di sedime e/o del degrado dei materiali di costruzione (dopo un arco temporale di circa 70 anni), trova un nuovo equilibrio fessurandosi.”.
In altri termini, le crepe e le esfoliazioni riscontrate nell'unità immobiliare del ricorrente derivano dalla tendenza dell'edificio, sottoposto ad enormi forze di taglio a causa della differente resistenza offerta dai materiali di cui lo stesso risulta composto, a ricercare un nuovo equilibrio. Tale circostanza è confermata dall'estensione delle succitate lesioni, che si riscontrano esternamente in tutto l'edificio.
Rappresenta testualmente il C.T.U. che “la presenza di crepe in più stanze (e osservabili anche esternamente sull'intero corpo di fabbrica) è sintomo di un problema diffuso su tutto l'edificio derivante dalla tecnica costruttiva utilizzata, dal tempo e da cedimenti differenziali del terreno di sedime”.
La riconducibilità di dette lesioni ad un fenomeno infiltrativo è, inoltre, esclusa dall'assenza di macchie o altri segni di umidità nelle zone poste in prossimità della gronda e del sottotetto, nonché dalle condizioni della pitturazione della parete interna della cucina, che sono rimaste sostanzialmente immutate, come evincibile dal confronto tra le fotografie allegate agli atti da parte ricorrente, datate 22/11/2021, e quelle realizzate due anni più tardi dal C.T.U.
Rappresenta testualmente il C.T.U. che “Con riferimento alle lamentate infiltrazioni che avrebbero causato l'ossidazione dei ferri di armatura delle travi perimetrali e della cornice della porta finestra lato cortile […] non sono presenti sulla muratura interna macchie di umidità recenti, né macchie derivanti da vecchie infiltrazioni aventi contorni evidenti ed essudati salini. È evidente piuttosto un generale degrado della tinteggiatura in tutte le pareti, anche in quelle interne.”
Per quanto concerne, invece, l'evidente ossidazione dei ferri posti a supporto dei telai in legno della finestra e della porta-finestra situate in cucina, rimasti esposti a seguito della rimozione del soprastante strato di intonaco, la stessa può essere spiegata alla luce del processo chimico di carbonatazione, dettagliatamente descritto dal C.T.U. nella relazione versata in atti.
Il ricorso a tale legge scientifica consente di comprendere le ragioni per cui il fenomeno deteriorativo delle travi e delle rispettive armature è più evidente in corrispondenza delle pareti della cucina e del bagno.
La carbonatazione del calcestruzzo, infatti, come spiegato dal C.T.U. nella propria perizia, è un processo la cui evoluzione risulta influenzata da diverse variabili, riconducibili tanto alle proprietà chimico-fisiche dei materiali impiegati, quanto alle condizioni ambientali, come la temperatura e l'umidità.
Orbene, in relazione a quest'ultimo profilo, è notorio che cucina e camera da letto,
a causa delle attività ivi condotte, risultano caratterizzate da livelli di umidità relativa più alti rispetto all'esterno ed agli altri ambienti domestici, conseguendone l'accelerazione del processo di carbonatazione e l'aggravamento del fenomeno deteriorativo.
Con riferimento all'osservazione formulata dal consulente tecnico di parte ricorrente relativa alla presenza di diverse fessure sulla parete interna della grondaia, che favorirebbero le infiltrazioni di acqua all'interno del sottotetto, si osserva quanto segue.
In primo luogo, dalle fotografie accluse alla c.t.u., nonché dalle relative descrizioni, si evince la sostanziale integrità del manto impermeabilizzante costituito da onduline sottocoppo, che assolve alla specifica funzione di impedire il verificarsi di fenomeni infiltrativi.
In secondo luogo, come evidenziato dallo stesso C.T.U., non sono stati rinvenuti,
a seguito del sopralluogo condotto da quest'ultimo ai fini della redazione della relazione peritale, segni di umidità nelle pareti interne situate in prossimità della gronda e del sottotetto. Infine, la già citata circostanza che il pattern di esfoliazione della pitturazione interna sia rimasto immutato nel tempo depone in senso contrario al preteso aggravamento del fenomeno infiltrativo.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, è da escludere che le lesioni riscontrate nell'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente possano essere ricondotte ad infiltrazioni di acqua piovana, dovendosi, invece, ritenere che le stesse costituiscano la conseguenza della vetustà dell'edificio, nonché dei materiali impiegati e delle tecniche costruttive adoperate, al contempo dovendosi escludere all'interno dell'appartamento di fenomeni di degrado ascrivibili in modo oggettivo a infiltrazioni delle AR
acque meteoriche.
Ne deriva che alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere ascritta al
B e che, per l'effetto, le domande di parte ricorrente vanno Controparte_1
rigettate, in quanto infondate, ivi compresa quella di condanna di parte resistente all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause infiltrative, nonché di condanna al risarcimento dei danni, peraltro non meglio dedotti e provati in giudizio.
Da ultimo, è appena il caso di precisare – avuto riguardo alle difese articolate e richieste reiterate dal ricorrente nelle note scritte depositate in data 9.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – che la completezza e il rigore tecnico dell'analisi condotta dal
C.T.U. non giustificano il richiamo dello stesso o il rinnovo dell'accertamento tecnico d'ufficio, anche considerati i riscontri ai rilievi di parte rassegnati dal Consulente nella relazione in atti.
Va parimenti rigettata l'istanza, articolata dal , di acquisizione della Pt_1
relazione di c.t.u. redatta in seno al procedimento iscritto al n. 1274/2023 R.G. e dell'ordinanza che ha definito detto procedimento, asseritamente vertente tra il
B e altro condomino. Controparte_1
All'evidenza, non risulta che l'ambito e l'oggetto di accertamento siano uguali nei due procedimenti, né ciò può evincersi dalla missiva datata 18.10.2024 allegata alle note scritte depositate il 9.12.2024, essendo in ogni caso assorbente la considerazione che la chiesta acquisizione documentale non è necessaria ai fini della decisione avuto riguardo al petitum inerente l'appartamento di proprietà di . AR
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente in favore del resistente, nella misura liquidata in dispositivo in in CP_1
applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva effettivamente svolta.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva e per l'intero a carico di AR
.
[...]
4.1 Quanto alla domanda di parte resistente volta alla condanna di AR
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., si osserva che, nel caso di specie, non
[...]
sussistono le condizioni cui la legge subordina la configurabilità della relativa responsabilità.
In proposito, va evidenziato che la disciplina probatoria della responsabilità per lite temeraria non si discosta affatto dallo schema generale delineato dall'art. 2043 c.c, che statuisce espressamente che la condanna del danneggiante al ristoro del pregiudizio ad altri arrecato presuppone la prova tanto dell'elemento oggettivo, rappresentato dal danno, quanto dell'elemento soggettivo, sostanziantesi nella colpa o nel dolo dello stesso danneggiante.
Nel caso della responsabilità ex art. 96 c.p.c., inoltre, l'onere della prova incombente sul danneggiato è ancora più gravoso, occorrendo che quest'ultimo dimostri che controparte abbia agito, quanto meno, con colpa grave.
Orbene, non risulta che, nella fattispecie in esame, parte resistente abbia provato di aver subito alcun pregiudizio a causa della condotta processuale del . Né Pt_1
tantomeno si ritiene di poter ricondurre tale condotta entro lo schema della colpa grave, presupponendo quest'ultima che il danneggiante abbia coltivato le proprie istanze nonostante la palese infondatezza delle medesime, laddove, nel caso che ci occupa, la controversia presentava aspetti tecnici da verificare, tali da rendere necessario il ricorso alle conoscenze tecniche di professionisti qualificati.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1645/2022 R.G., così provvede:
– rigetta il ricorso di;
AR
– condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente AR
giudizio dal B., liquidate in € 7.616,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge.
– pone le spese di c.t.u. interamente a carico di;
AR
– rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata nei confronti di . AR
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile