Art. 2.
Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.