Articolo 2 della Legge 2 dicembre 1967, n. 1232
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 gennaio 1968
Art. 2.
Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1968