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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3329/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3329/2025, promossa con ricorso depositato il 07/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Bari (BA) il 28 maggio 1989 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente già in ON ON (VA), Via Onorato Caldera, 46/2, int. 5 e attualmente in
ON ON (VA), Via XXV Aprile, 879 con l'Avv. Sonia Elvi
e
2) Controparte_1
Nato ad Angera il 05.02.1983
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente già in ON ON (VA), Via XXV Aprile, 879 e attualmente in Sesto
Calende (VA), Piazza Cristoforo Colombo, 7 con l'Avv. Sonia Elvi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ON ON (VA), in data 14 luglio 2011
(anno 2011 atto n. 2 parte I) separati con verbale in data 5.01.2021 omologato con decreto del 25.02.2021 depositato il
26.02.2021. con i seguenti figli minorenni:
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7.8.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore attualmente di anni 15, nata a [...] il Persona_1
30.07.2010, viene affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) frequenta l'Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate con indirizzo Per_1
Servizi Culturali e dello Spettacolo;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) per quanto concerne le modalità di visita e di frequentazione del padre con la figlia
, fermo il rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi e/o ricreativi della ragazza, Per_1 tenuto conto dell'età della medesima, i genitori concordano che:
- il padre andrà a prendere -quando farà ritorno a casa da scuola- in stazione a Per_1
Ternate tutti i pomeriggi in base all'orario scolastico (nell'anno scolastico 2024/2025 concluso, il lunedì alle ore 17,35 e gli altri giorni alle 14,35) e la ripoterà a casa della mamma (quest'ultima si occuperà di portare la figlia in stazione tutte le mattine). Qualora nei successivi anni scolastici (a partire da settembre 2025) dovessero cambiare i giorni e gli orari delle lezioni e dell'uscita da scuola, i genitori si coordineranno per fare in modo che sia il padre ad andare a prendere la figlia in stazione in modo da incontrarla e trascorrere con lei un pò di tempo;
-durante la settimana il padre incontrerà e trascorrerà con del tempo, Per_1 compatibilmente con l'orario di rientro pomeridiano da scuola;
-fino a che avrà lezione a scuola anche il sabato, il padre trascorrerà con la figlia Per_1
due domeniche al mese andando a prenderla a casa della mamma al mattino e la riporterà la sera, eventualmente anche dopo cena, tenendo conto dell'orario del turno di lavoro del padre il lunedì mattina. Qualora cambiassero gli orari scolastici di i genitori Per_1
concorderanno che la figlia possa trascorrere con il padre anche la giornata del sabato unita alla domenica di spettanza del medesimo;
pagina 2 di 9 trascorrerà festività e ricorrenze -religiose e civili- ad anni alterni con ciascuno dei Per_1
genitori. In particolare, durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori, di comune accordo, individueranno periodi paritetici da trascorrere con la figlia nel rispetto della suddetta alternanza e, comunque, compatibilmente con gli orari ed i turni di lavoro del padre. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre almeno due settimane, ed Per_1
eventualmente anche una terza settimana, anche non consecutive, secondo periodi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si comunicheranno i recapiti dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
-le ulteriori festività, ponti e ricorrenze (ad esempio compleanni, feste della mamma/del papà) saranno ripartite in alternanza tra i genitori privilegiando, nei limiti del possibile, la cadenza alternata dei fine settimana;
-in ogni caso le modalità di cui sopra potranno essere modificate di volta in volta previo accordo tra i coniugi tenendo conto delle esigenze ed impegni sia dei figli che dei genitori;
4) a titolo di concorso al mantenimento della minore il IG. verserà alla IG.ra Persona_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 16 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 dal mese di settembre 2025, l'importo complessivo di Euro 300,00 (diconsi trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di legge, per dodici mensilità fino all'indipendenza economica della figlia;
5) le spese straordinarie riguardanti la figlia da individuarsi secondo le c.d. Linee guida elaborate e in uso a Codesto Ill.mo Tribunale che i coniugi dichiarano di conoscere verranno ripartite al 50% (con decorrenza dal mese di settembre 2025); la spesa della ricarica del cellulare di verrà sostenuta dal padre; Per_1
6) i genitori concordano che la madre, quale genitore collocatario della minore, percepirà integralmente l'assegno unico universale;
7) le detrazioni ai fini Irpef per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione;
8) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente a pretendere un assegno a titolo di mantenimento (assegno divorzile);
9) i IGnori e esprimono sin d'ora il proprio assenso al Parte_1 Controparte_2 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo degli stessi per la figlia minore . Il consenso per l'espatrio della figlia minore dovrà essere rilasciato Per_1
pagina 3 di 9 congiuntamente, fatta eccezione per l'espatrio determinato da ragioni turistiche o da gita scolastica;
10) i IGnori e dichiarano che le spese del presente Parte_1 Controparte_2
giudizio sono tra loro ripartite al 50%;
11) i IGnori e , altresì, dichiarano di non avere beni in Parte_1 Controparte_2
comune ed al fine di regolare integralmente e definitivamente i reciproci rapporti economico-patrimoniali afferenti il coniugio hanno raggiunto un accordo satisfattivo per entrambi avente ad oggetto l'impegno al trasferimento immobiliare come in appresso.
Nello specifico, il IGnor , C.F.: , nato il Controparte_2 C.F._2
05.02.1983 a Angera (VA), residente in [...], supra generalizzato, si impegna a cedere e trasferire la proprietà della quota pari al
99% indivisa dell'unità immobiliare, alla IGnora C.F.: Parte_1
, nata il [...] a [...] e residente in [...]C.F._1
(VA), Via Onorato Caldera, 46/2, int. 5, supra generalizzata, la quale accetta il suddetto impegno alla cessione/trasferimento e, a sua volta, si impegna ad acquistare, la succitata quota del 99% di proprietà dello stesso IG. , Persona_1
“ in Comune di ON-ON, Via XXV Aprile n. 879, catastalmente n. 35, e precisamente:
-unità immobiliare ad uso abitazione composta da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere, bagno e balcone al piano primo, un locale al piano secondo- sottotetto, deposito pertinenziale e due aree cortilizie di pertinenza esclusiva al piano terra.
Confini: dell'appartamento e della porzione di area in proprietà esclusiva che consente l'accesso dalla Via XXV Aprile in corpo: Via XXV Aprile, proprietà al mappale 1586 sub. 1 da tre lati;
del deposito con annessa area di pertinenza in proprietà esclusiva in corpo: Via XXV
Aprile, mappali 2469, 2935 e 1586 sub. 1.
Censiti al Catasto fabbricati alla sez. FA, foglio 1, mappale 1586, sub. 2, Via XXV Aprile
n. 35, piano T-1-2-, categoria A/3, classe 9, vani 7, R.C. Euro 488,05, in ditta alla parte venditrice.
Quanto sopra è graficamente rappresentato nella planimetria catastale qui in copia allegata sotto A, le cui misure sono indicative.
pagina 4 di 9 ”
Le Parti si impegnano a procedere al trasferimento immobiliare con successivo idoneo atto notarile a Ministero del Notaio Avv. Dott. Notaio in Gavirate. Persona_2
Le Parti danno atto che contestualmente al predetto trasferimento immobiliare avanti al
Notaio, si procederà al trasferimento in favore della IG.ra anche della Parte_1 quota dell'1% da parte della IG. (madre del IG. ), come Parte_2 CP_2 Persona_1
da intese tra i medesimi già raggiunte.
Le Parti concordano che a far tempo dal 01.09.2025 la IG.ra potrà già Parte_1 trasferirsi ad abitare stabilmente nell'unità immobiliare oggetto della cessione/trasferimento, che si andrà successivamente a formalizzare, e che il IG. Per_1
metterà a disposizione della IG.ra l'immobile almeno due o tre
[...] Parte_1
settimane prima di detta data autorizzandola ad effettuare interventi di pulizia e manutenzione ordinaria nonché a portarvi i propri arredi e corredi.
La proprietà degli immobili sopra descritti provenne ai IGg.ri e Controparte_2
per atto di compravendita a Ministero Notaio , Notaio in Parte_2 Persona_3
Milano, Repertorio n. 18.962, Raccolta n. 13.371, in data 31.01.2011, registrato a Milano
1 il 03.02.2011 al n. 4175, serie 1T e trascritto a Varese il 07.02.2011 ai nn. 2014/1099.
Le Parti specificano che il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova, conosciuto ed accettato dalla Parte Cessionaria, con tutti i diritti, accessori ed accessioni, pertinenze, servitù attive e passive ad esso riferentesi ed in atto esistenti per lo stato dei luoghi e con la proporzionale quota di comproprietà su tutti gli enti, spazi, servizi ed impianti comuni ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile, tali per legge, titoli derivativi e destinazione del costruttore richiamando quanto precisato all'art. 2 “precisazioni-riserve-patti e condizioni” dell'atto di provenienza sopra indicato, che di seguito si trascrive:
“le unità immobiliari in oggetto fanno parte di un edificio bifamiliare realizzato dai signori e , genitori degli odierni venditori, sul Persona_4 Persona_5
mappale 1586 del catasto terreni e che con atto di compravendita ai rogiti del notaio in data 17 luglio 2007, rep. 77153/10208, registrato a Milano 6 il Persona_6
24 luglio 2007 al n. 17197 e trascritto il 26 luglio 2007 ai nn. 18402/11023 i coeredi hanno alienato la porzione immobiliare al piano terra con pertinenziale giardino, stabilendo che al subalterno 2, oggetto della presente vendita, competesse la quota del quarantasei per cento (46%) delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il fabbricato.
pagina 5 di 9 Nel suddetto atto si convenne inoltre che in caso di recupero del locale sottotetto
(oggetto della presente vendita) i cui lavori non necessitassero di alcuna opera riguardante la struttura comune del tetto del fabbricato, le relative spese restassero a carico dei proprietari del subalterno 2.
Fu pattuito che la canna fumaria esistente sul retro del fabbricato restasse di esclusiva proprietà del subalterno 1 e che le spese relative all'impianto dell'antenna televisiva e le relative spese di manutenzione e/o sostituzione rimanessero a carico dei proprietari dei due subalterni in parti uguali”
Ai fini della situazione urbanistico-edilizia, il IG. dichiara che Controparte_2
successivamente alla compravendita del 31.01.2011 non sono state realizzate opere richiedenti provvedimenti concessori o autorizzativi e la presentazione di denunce di inizio attività o similari. Il IG. dichiara che nessuna variazione Controparte_2
rispetto a quanto sopra specificato è ad oggi intervenuta.
Il IG. , parte cedente degli immobili meglio sopra identificati, ai sensi Controparte_2 dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 52/1985, modificato dall'art. 19, co.14 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale a pena di nullità.
Il cedente IG. dichiara la conformità degli intestatari catastali alle Controparte_2
risultanze dei registri immobiliari ex art. 19, co.14 D.L. 78/2010 convertito nella Legge
122/2010.
Il IG. , sin d'ora, ai fini del successivo trasferimento immobiliare, Controparte_2
garantisce e dichiara che non sussistono sul bene pesi e vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli di sorta ad eccezione della Iscrizione presentata a Varese il 07.02.20113 ai numeri 2015/540 del mutuo ipotecario di cui al successivo punto 12 a).
La parte che si impegna alla cessione, IG. , dichiara espressamente di Controparte_2 rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale e di esonerare il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici, nonché in dipendenza delle norme attuative contenute nelle vigenti disposizioni della Regione Lombardia in materia il IG. si impegna a Persona_1
fornire, in sede di trasferimento avanti al Notaio, l'Attestato di Prestazione Energetica.
La parte che si impegna alla cessione, IG. , dichiara espressamente la Controparte_2
non sussistenza di prelazioni legali né di vincoli culturali o paesaggistici.
pagina 6 di 9 La parte che si impegna alla cessione, IG. , rilascia alla parte che si Controparte_2 impegna all'acquisto, IG.ra , dichiarazione espressa di null'altro avere Parte_1
più da domandare e pretendere in dipendenza del presente impegno alla cessione ed al successivo trasferimento immobiliare se non l'indennità di cui al successivo punto 12) concordata tra le parti.
I IGg.ri e dichiarano di non essersi avvalsi di Parte_1 Controparte_2
agenzie di intermediazione trattandosi di un impegno alla cessione nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto tra coniugi.
Le parti chiedono che l'impegno al trasferimento di proprietà contenuto nel presente atto goda, in sede di trasferimento avanti al Notaio, dell'esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte Cost, nel senso che dovrà intendersi effettuato in regime di convenzione matrimoniale stipulata tra i ricorrenti nel contesto della causa divorzile, con conseguente applicazione del privilegio fiscale riservato a tale fattispecie.
I costi notarili e tecnici finalizzati alla cessione ed al trasferimento immobiliare con intestazione della quota del 99% alla IG.ra che non dovessero rientrare Parte_1 nell'esenzione meglio sopra indicata, restano a carico della predetta IG.ra
[...]
. Parte_1
Le Parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà.
12) a titolo di indennità compensativa per il predetto trasferimento immobiliare, la
IG.ra si impegna: Parte_1
a- ad accollarsi la corresponsione delle rate a scadere dal 30.09.2025 del contratto di mutuo ipotecario in corso, stipulato il 31.01.2011, presso già UBI-Banca Popolare di
ER SpA (con n. ), ora (con n. P.IVA_1 CP_3 [...]
), dal predetto IG. e dalla (di lui madre) IG.ra P.IVA_2 Controparte_2 Pt_2
dell'originario importo finanziato di € 160.000,00, con piena liberazione del IG.
[...]
e della IG.ra dal debito nei confronti dell'Istituto di Controparte_2 Parte_2
Credito, assumendosi così la IG.ra il debito di questi ultimi, i quali Parte_1
accettano il predetto accollo. La prima rata che verrà pagata dalla IG.ra è Parte_1
quella con scadenza 30.09.2025. Tale atto è stato rogato dal Notaio , Persona_3
Notaio in Milano, Repertorio n. 18.963, Raccolta n. 13.372, in data 31.01.2011.
I signori e (quest'ultimo anche per la madre IG.ra Parte_1 Controparte_2
concordano che il conto corrente con IBAN: Parte_2
pagina 7 di 9 [...] acceso presso , filiale di ON- CP_3
ON, cointestato e (la di lui madre) , utilizzato per Controparte_2 Parte_2
effettuare il pagamento delle rate del precitato mutuo, e sul quale non risulta un saldo attivo, rimarrà acceso sino al momento dell'estinzione/saldo del predetto mutuo. Resta inteso che il (quest'ultimo anche per la madre IG.ra ) si Controparte_2 Parte_2
impegna a non effettuare alcuna operazione bancaria di prelievo di denaro depositato su detto conto corrente dalla IG.ra per la corresponsione delle relative Parte_1
rate. Le spese di tenuta conto saranno a carico della predetta;
b- a saldare le rate residue, a partire da quella in scadenza l'1.09.2025, del prestito
“PerTe Prestito Giovani a rimborso rateale nr. 4323185”, in corso, presso la banca
Intesa LO SpA da entrambi i coniugi, dell'originario importo di € 12.724,21 (per 84 rate) erogato il 08.02.2019.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 14 luglio 2011, in ON ON (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ON ON (anno 2011, atto n. 2, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, con il contestuale impegno al trasferimento immobiliare, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 8 di 9 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 9 di 9
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3329/2025, promossa con ricorso depositato il 07/08/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Bari (BA) il 28 maggio 1989 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente già in ON ON (VA), Via Onorato Caldera, 46/2, int. 5 e attualmente in
ON ON (VA), Via XXV Aprile, 879 con l'Avv. Sonia Elvi
e
2) Controparte_1
Nato ad Angera il 05.02.1983
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente già in ON ON (VA), Via XXV Aprile, 879 e attualmente in Sesto
Calende (VA), Piazza Cristoforo Colombo, 7 con l'Avv. Sonia Elvi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ON ON (VA), in data 14 luglio 2011
(anno 2011 atto n. 2 parte I) separati con verbale in data 5.01.2021 omologato con decreto del 25.02.2021 depositato il
26.02.2021. con i seguenti figli minorenni:
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7.8.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore attualmente di anni 15, nata a [...] il Persona_1
30.07.2010, viene affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) frequenta l'Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate con indirizzo Per_1
Servizi Culturali e dello Spettacolo;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) per quanto concerne le modalità di visita e di frequentazione del padre con la figlia
, fermo il rispetto degli impegni scolastici e/o sportivi e/o ricreativi della ragazza, Per_1 tenuto conto dell'età della medesima, i genitori concordano che:
- il padre andrà a prendere -quando farà ritorno a casa da scuola- in stazione a Per_1
Ternate tutti i pomeriggi in base all'orario scolastico (nell'anno scolastico 2024/2025 concluso, il lunedì alle ore 17,35 e gli altri giorni alle 14,35) e la ripoterà a casa della mamma (quest'ultima si occuperà di portare la figlia in stazione tutte le mattine). Qualora nei successivi anni scolastici (a partire da settembre 2025) dovessero cambiare i giorni e gli orari delle lezioni e dell'uscita da scuola, i genitori si coordineranno per fare in modo che sia il padre ad andare a prendere la figlia in stazione in modo da incontrarla e trascorrere con lei un pò di tempo;
-durante la settimana il padre incontrerà e trascorrerà con del tempo, Per_1 compatibilmente con l'orario di rientro pomeridiano da scuola;
-fino a che avrà lezione a scuola anche il sabato, il padre trascorrerà con la figlia Per_1
due domeniche al mese andando a prenderla a casa della mamma al mattino e la riporterà la sera, eventualmente anche dopo cena, tenendo conto dell'orario del turno di lavoro del padre il lunedì mattina. Qualora cambiassero gli orari scolastici di i genitori Per_1
concorderanno che la figlia possa trascorrere con il padre anche la giornata del sabato unita alla domenica di spettanza del medesimo;
pagina 2 di 9 trascorrerà festività e ricorrenze -religiose e civili- ad anni alterni con ciascuno dei Per_1
genitori. In particolare, durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori, di comune accordo, individueranno periodi paritetici da trascorrere con la figlia nel rispetto della suddetta alternanza e, comunque, compatibilmente con gli orari ed i turni di lavoro del padre. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre almeno due settimane, ed Per_1
eventualmente anche una terza settimana, anche non consecutive, secondo periodi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si comunicheranno i recapiti dei rispettivi luoghi di villeggiatura;
-le ulteriori festività, ponti e ricorrenze (ad esempio compleanni, feste della mamma/del papà) saranno ripartite in alternanza tra i genitori privilegiando, nei limiti del possibile, la cadenza alternata dei fine settimana;
-in ogni caso le modalità di cui sopra potranno essere modificate di volta in volta previo accordo tra i coniugi tenendo conto delle esigenze ed impegni sia dei figli che dei genitori;
4) a titolo di concorso al mantenimento della minore il IG. verserà alla IG.ra Persona_1
, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 16 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 dal mese di settembre 2025, l'importo complessivo di Euro 300,00 (diconsi trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di legge, per dodici mensilità fino all'indipendenza economica della figlia;
5) le spese straordinarie riguardanti la figlia da individuarsi secondo le c.d. Linee guida elaborate e in uso a Codesto Ill.mo Tribunale che i coniugi dichiarano di conoscere verranno ripartite al 50% (con decorrenza dal mese di settembre 2025); la spesa della ricarica del cellulare di verrà sostenuta dal padre; Per_1
6) i genitori concordano che la madre, quale genitore collocatario della minore, percepirà integralmente l'assegno unico universale;
7) le detrazioni ai fini Irpef per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli spetteranno a ciascun genitore secondo la propria quota di partecipazione;
8) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente a pretendere un assegno a titolo di mantenimento (assegno divorzile);
9) i IGnori e esprimono sin d'ora il proprio assenso al Parte_1 Controparte_2 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo degli stessi per la figlia minore . Il consenso per l'espatrio della figlia minore dovrà essere rilasciato Per_1
pagina 3 di 9 congiuntamente, fatta eccezione per l'espatrio determinato da ragioni turistiche o da gita scolastica;
10) i IGnori e dichiarano che le spese del presente Parte_1 Controparte_2
giudizio sono tra loro ripartite al 50%;
11) i IGnori e , altresì, dichiarano di non avere beni in Parte_1 Controparte_2
comune ed al fine di regolare integralmente e definitivamente i reciproci rapporti economico-patrimoniali afferenti il coniugio hanno raggiunto un accordo satisfattivo per entrambi avente ad oggetto l'impegno al trasferimento immobiliare come in appresso.
Nello specifico, il IGnor , C.F.: , nato il Controparte_2 C.F._2
05.02.1983 a Angera (VA), residente in [...], supra generalizzato, si impegna a cedere e trasferire la proprietà della quota pari al
99% indivisa dell'unità immobiliare, alla IGnora C.F.: Parte_1
, nata il [...] a [...] e residente in [...]C.F._1
(VA), Via Onorato Caldera, 46/2, int. 5, supra generalizzata, la quale accetta il suddetto impegno alla cessione/trasferimento e, a sua volta, si impegna ad acquistare, la succitata quota del 99% di proprietà dello stesso IG. , Persona_1
“ in Comune di ON-ON, Via XXV Aprile n. 879, catastalmente n. 35, e precisamente:
-unità immobiliare ad uso abitazione composta da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, tre camere, bagno e balcone al piano primo, un locale al piano secondo- sottotetto, deposito pertinenziale e due aree cortilizie di pertinenza esclusiva al piano terra.
Confini: dell'appartamento e della porzione di area in proprietà esclusiva che consente l'accesso dalla Via XXV Aprile in corpo: Via XXV Aprile, proprietà al mappale 1586 sub. 1 da tre lati;
del deposito con annessa area di pertinenza in proprietà esclusiva in corpo: Via XXV
Aprile, mappali 2469, 2935 e 1586 sub. 1.
Censiti al Catasto fabbricati alla sez. FA, foglio 1, mappale 1586, sub. 2, Via XXV Aprile
n. 35, piano T-1-2-, categoria A/3, classe 9, vani 7, R.C. Euro 488,05, in ditta alla parte venditrice.
Quanto sopra è graficamente rappresentato nella planimetria catastale qui in copia allegata sotto A, le cui misure sono indicative.
pagina 4 di 9 ”
Le Parti si impegnano a procedere al trasferimento immobiliare con successivo idoneo atto notarile a Ministero del Notaio Avv. Dott. Notaio in Gavirate. Persona_2
Le Parti danno atto che contestualmente al predetto trasferimento immobiliare avanti al
Notaio, si procederà al trasferimento in favore della IG.ra anche della Parte_1 quota dell'1% da parte della IG. (madre del IG. ), come Parte_2 CP_2 Persona_1
da intese tra i medesimi già raggiunte.
Le Parti concordano che a far tempo dal 01.09.2025 la IG.ra potrà già Parte_1 trasferirsi ad abitare stabilmente nell'unità immobiliare oggetto della cessione/trasferimento, che si andrà successivamente a formalizzare, e che il IG. Per_1
metterà a disposizione della IG.ra l'immobile almeno due o tre
[...] Parte_1
settimane prima di detta data autorizzandola ad effettuare interventi di pulizia e manutenzione ordinaria nonché a portarvi i propri arredi e corredi.
La proprietà degli immobili sopra descritti provenne ai IGg.ri e Controparte_2
per atto di compravendita a Ministero Notaio , Notaio in Parte_2 Persona_3
Milano, Repertorio n. 18.962, Raccolta n. 13.371, in data 31.01.2011, registrato a Milano
1 il 03.02.2011 al n. 4175, serie 1T e trascritto a Varese il 07.02.2011 ai nn. 2014/1099.
Le Parti specificano che il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova, conosciuto ed accettato dalla Parte Cessionaria, con tutti i diritti, accessori ed accessioni, pertinenze, servitù attive e passive ad esso riferentesi ed in atto esistenti per lo stato dei luoghi e con la proporzionale quota di comproprietà su tutti gli enti, spazi, servizi ed impianti comuni ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile, tali per legge, titoli derivativi e destinazione del costruttore richiamando quanto precisato all'art. 2 “precisazioni-riserve-patti e condizioni” dell'atto di provenienza sopra indicato, che di seguito si trascrive:
“le unità immobiliari in oggetto fanno parte di un edificio bifamiliare realizzato dai signori e , genitori degli odierni venditori, sul Persona_4 Persona_5
mappale 1586 del catasto terreni e che con atto di compravendita ai rogiti del notaio in data 17 luglio 2007, rep. 77153/10208, registrato a Milano 6 il Persona_6
24 luglio 2007 al n. 17197 e trascritto il 26 luglio 2007 ai nn. 18402/11023 i coeredi hanno alienato la porzione immobiliare al piano terra con pertinenziale giardino, stabilendo che al subalterno 2, oggetto della presente vendita, competesse la quota del quarantasei per cento (46%) delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti il fabbricato.
pagina 5 di 9 Nel suddetto atto si convenne inoltre che in caso di recupero del locale sottotetto
(oggetto della presente vendita) i cui lavori non necessitassero di alcuna opera riguardante la struttura comune del tetto del fabbricato, le relative spese restassero a carico dei proprietari del subalterno 2.
Fu pattuito che la canna fumaria esistente sul retro del fabbricato restasse di esclusiva proprietà del subalterno 1 e che le spese relative all'impianto dell'antenna televisiva e le relative spese di manutenzione e/o sostituzione rimanessero a carico dei proprietari dei due subalterni in parti uguali”
Ai fini della situazione urbanistico-edilizia, il IG. dichiara che Controparte_2
successivamente alla compravendita del 31.01.2011 non sono state realizzate opere richiedenti provvedimenti concessori o autorizzativi e la presentazione di denunce di inizio attività o similari. Il IG. dichiara che nessuna variazione Controparte_2
rispetto a quanto sopra specificato è ad oggi intervenuta.
Il IG. , parte cedente degli immobili meglio sopra identificati, ai sensi Controparte_2 dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 52/1985, modificato dall'art. 19, co.14 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale a pena di nullità.
Il cedente IG. dichiara la conformità degli intestatari catastali alle Controparte_2
risultanze dei registri immobiliari ex art. 19, co.14 D.L. 78/2010 convertito nella Legge
122/2010.
Il IG. , sin d'ora, ai fini del successivo trasferimento immobiliare, Controparte_2
garantisce e dichiara che non sussistono sul bene pesi e vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli di sorta ad eccezione della Iscrizione presentata a Varese il 07.02.20113 ai numeri 2015/540 del mutuo ipotecario di cui al successivo punto 12 a).
La parte che si impegna alla cessione, IG. , dichiara espressamente di Controparte_2 rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale e di esonerare il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici, nonché in dipendenza delle norme attuative contenute nelle vigenti disposizioni della Regione Lombardia in materia il IG. si impegna a Persona_1
fornire, in sede di trasferimento avanti al Notaio, l'Attestato di Prestazione Energetica.
La parte che si impegna alla cessione, IG. , dichiara espressamente la Controparte_2
non sussistenza di prelazioni legali né di vincoli culturali o paesaggistici.
pagina 6 di 9 La parte che si impegna alla cessione, IG. , rilascia alla parte che si Controparte_2 impegna all'acquisto, IG.ra , dichiarazione espressa di null'altro avere Parte_1
più da domandare e pretendere in dipendenza del presente impegno alla cessione ed al successivo trasferimento immobiliare se non l'indennità di cui al successivo punto 12) concordata tra le parti.
I IGg.ri e dichiarano di non essersi avvalsi di Parte_1 Controparte_2
agenzie di intermediazione trattandosi di un impegno alla cessione nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto tra coniugi.
Le parti chiedono che l'impegno al trasferimento di proprietà contenuto nel presente atto goda, in sede di trasferimento avanti al Notaio, dell'esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte Cost, nel senso che dovrà intendersi effettuato in regime di convenzione matrimoniale stipulata tra i ricorrenti nel contesto della causa divorzile, con conseguente applicazione del privilegio fiscale riservato a tale fattispecie.
I costi notarili e tecnici finalizzati alla cessione ed al trasferimento immobiliare con intestazione della quota del 99% alla IG.ra che non dovessero rientrare Parte_1 nell'esenzione meglio sopra indicata, restano a carico della predetta IG.ra
[...]
. Parte_1
Le Parti prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà.
12) a titolo di indennità compensativa per il predetto trasferimento immobiliare, la
IG.ra si impegna: Parte_1
a- ad accollarsi la corresponsione delle rate a scadere dal 30.09.2025 del contratto di mutuo ipotecario in corso, stipulato il 31.01.2011, presso già UBI-Banca Popolare di
ER SpA (con n. ), ora (con n. P.IVA_1 CP_3 [...]
), dal predetto IG. e dalla (di lui madre) IG.ra P.IVA_2 Controparte_2 Pt_2
dell'originario importo finanziato di € 160.000,00, con piena liberazione del IG.
[...]
e della IG.ra dal debito nei confronti dell'Istituto di Controparte_2 Parte_2
Credito, assumendosi così la IG.ra il debito di questi ultimi, i quali Parte_1
accettano il predetto accollo. La prima rata che verrà pagata dalla IG.ra è Parte_1
quella con scadenza 30.09.2025. Tale atto è stato rogato dal Notaio , Persona_3
Notaio in Milano, Repertorio n. 18.963, Raccolta n. 13.372, in data 31.01.2011.
I signori e (quest'ultimo anche per la madre IG.ra Parte_1 Controparte_2
concordano che il conto corrente con IBAN: Parte_2
pagina 7 di 9 [...] acceso presso , filiale di ON- CP_3
ON, cointestato e (la di lui madre) , utilizzato per Controparte_2 Parte_2
effettuare il pagamento delle rate del precitato mutuo, e sul quale non risulta un saldo attivo, rimarrà acceso sino al momento dell'estinzione/saldo del predetto mutuo. Resta inteso che il (quest'ultimo anche per la madre IG.ra ) si Controparte_2 Parte_2
impegna a non effettuare alcuna operazione bancaria di prelievo di denaro depositato su detto conto corrente dalla IG.ra per la corresponsione delle relative Parte_1
rate. Le spese di tenuta conto saranno a carico della predetta;
b- a saldare le rate residue, a partire da quella in scadenza l'1.09.2025, del prestito
“PerTe Prestito Giovani a rimborso rateale nr. 4323185”, in corso, presso la banca
Intesa LO SpA da entrambi i coniugi, dell'originario importo di € 12.724,21 (per 84 rate) erogato il 08.02.2019.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 14 luglio 2011, in ON ON (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
ON ON (anno 2011, atto n. 2, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, con il contestuale impegno al trasferimento immobiliare, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 8 di 9 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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