TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2308 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il giorno 07/09/1973 ad Arlington Heights, IL, USA;
Parte_1
, nata il giorno 16/08/2004 a Park Ridge IL, USA;
Persona_1
, nata il giorno 18/07/2007 a Park Ridge, IL, USA, minore Parte_2 rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1
e (nata Selbka);
[...] Persona_2
, nata il giorno 17/05/2010 a Park Ridge, IL, USA, minore Persona_3 rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1
e (nata Selbka);
[...] Persona_2 tutti rappresentati ed assistiti, dall'avv. Antonio Rossi, con studio in Salerno, alla via
Michelangelo Testa n. 11, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici di
Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 10 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato Controparte_1 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da un avo cittadino italiano.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , nata il giorno 3/12/1908 Persona_4
a SA IL (CS) (estratto di nascita - allegato n. 1), naturalizzata cittadina statunitense il
21/07/1943, dopo la nascita del figlio (certificato di naturalizzazione – allegato n. 2),
1 sposata con il giorno 19/11/1929 a Chicago, IL, USA (certificato di Persona_5 matrimonio - allegato n. 3), il quale è nato il giorno 23/09/1901 a NO CH (CS)
(estratto di nascita - allegato n.4) e si è naturalizzato cittadino statunitense perdendo la cittadinanza italiana il 28/09/1927, prima del matrimonio e della nascita del figlio
(certificato di naturalizzazione – allegato n. 5); i coniugi hanno generato Persona_6
[...
nato il giorno 12/12/1936 a Blue Island, IL, USA (certificato di nascita - allegato n. 6), sposato con in data 07/02/1971 a Chicago, IL, USA (certificato di Controparte_3 matrimonio – allegato n. 7), con la quale ha generato , Parte_1 ricorrente, nato il giorno 07/09/1973 ad Arlington Heights, IL, USA (certificato di nascita
- allegato n. 8), sposato con in data 26/05/2001 a Lemont, IL, USA Persona_7
(certificato di matrimonio - allegato n. 9), dalla loro unione sono nati gli odierni ricorrenti:
- , ricorrente, nata il giorno 16/08/2004 a Park Ridge, IL, USA Persona_1
(certificato di nascita - allegato n. 10);
- , minore ricorrente, nata il giorno 18/07/2007 a Park Ridge, IL, Parte_2
USA (certificato di nascita – allegato n. 11);
- , minore ricorrente, nata il giorno 17/05/2010 a Park Ridge, IL, Persona_3
USA (certificato di nascita – allegato n. 12).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis non avendo l'avo , nata il giorno 3/12/1908 a SA IL (CS), perduto la Persona_4 cittadinanza italiana fino alla nascita del figlio (la stessa si è naturalizzata cittadina statunitense il 21/07/1943, dopo la nascita di questi), potendo così trasmetterla al proprio figlio e da questo a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti, come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo, in Controparte_1 caso di soccombenza, la compensazione delle spese.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di SA IL (CS), per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti d'America.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana
(quantomeno prima di averla trasmessa ai propri discendenti).
2 Tuttavia, va evidenziato come il passaggio per linea femminile sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 e, precisamente, dall'avo al proprio figlio nato il giorno 12/12/1936, e Persona_4 Persona_6 da questi ai propri discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3
e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della
l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 (oppure nati da matrimonio contratto prima di tale data) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
3 Vale, ancora, in questa sede richiamare le due recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU. nn.
25317 e 25318 (relative agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti) in cui la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di
Roma depositata il 14/07/2021 – ha risolto definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, fissando i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né
l'ascendente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_3
4 L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. Parte_4
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
Tutto ciò premesso, la domanda deve essere accolta e, stante la natura delle questioni trattate e le ragioni della decisione, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] ad [...], IL, USA;
Parte_1
, nata il [...] a [...], USA;
Persona_1
, nata il [...] a [...], IL, USA;
Parte_2
, nata il [...] a [...], IL, USA. Persona_3
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 7.3.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
5