Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5885 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. DE ROSIS MARCO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CALABRO' LIVIO;
Controparte_1
CP 2, AVV. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420219003851914000, notificatagli da parte di in data 8.11.2022, Controparte_3
limitatamente alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 57.6787,20 a titolo di contribuzione soggettiva integrativa e di maternità, dal 2010 al 2015, somma portata dalla seguente cartella ed avvisi di addebito:
1) cartella di pagamento n.03420110003601410000, asseritamente notificata in data 17.2.2011.
2) Avviso di addebito n. 33420112000592724000, asseritamente notificata in data 7.10.2011.
3) Avviso di addebito n.334201120011423300, asseritamente notificata in data
20.12.2011.
4) Avviso di addebito n. 33420120002118939000, asseritamente notificato in data 10.8.2012.
5) Avviso di addebito n. 33420130003757439000, asseritamente notificato in data 13.1.2014.
6) Avviso di addebito n. 33420140002410235000, asseritamente notificato in data 25.9.2014.
7) Avviso di addebito n.33420150002846914000, asseritamente notificato in data 31.10.2015.
8) Avviso di addebito n. 33420160005263374000, asseritamente notificato in data 23.11.2016.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite. Si costituivano in giudizio CP_4 e CP_2, contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
CP 2 inoltre, eccepiva il difetto di giurisdizione in favore della Commissione tributaria per i crediti relativi a prestazioni sanitarie e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, nel merito, deduceva di aver provveduto allo stralcio di alcune partite di credito relative agli addebiti opposti.
CP 4 eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5 resistente.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
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Osserva, preliminarmente, il Tribunale che, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_3
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP 4 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Ed ancora in via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella ed avvisi di addebito prodromici dell'opposta intimazione e di seguito indicati.
Occorre premettere che la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 222-230, della
Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli cespiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzieControparte_6 fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, di importo residuo sino a mille euro.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n.197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo- anche se non perfettamente identico- a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.41 del 2021, conv. In l. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art.4 del d.l. n.119 cit, in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza di presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n.15471/2019).
Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito sino a mille euro risultante dal singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 gennaio 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. n.9078/2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsti dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023).
Orbene, per effetto di tale novella legislativa sono stati automaticamente annullati i seguenti crediti individuati nell'estratto di ruolo agli atti e portati:
- nella partita di credito 10606951880906951882003908953424M n.
contenuta nella cartella di pagamento n. 0342011000360141000,
notificata in data 17.2.2011;
nell'avviso di addebito n. 33420112000592724000, notificato in data
7.10.2011; nella partita di credito n. 10606951880906951882004908769594M, contenuta nell'avviso di addebito n. 334201120011423300, notificato in data 20.12.2011;
nell'avviso di addebito n. 33420120002118939000, notificato in data
-
10.8.2012; nell'avviso di addebito n. 33420130003757439000, notificato in data
-
13.1.2014; nell'avviso di addebito n. 33420140002410235000, notificato in data
-
25.9.2014; nell'avviso di addebito n. 33420150002846914000, notificato in data
31.10.2015;
nell'avviso di addebito n. 33420160005263374000, notificato in data
23.11.2016.
Ne consegue che, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti sopra indicati, essendo sopraggiunto un fatto sopravvenuto, quale l'introduzione della norma citata, idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
Residua invece, la posizione di contrasto tra le parti in relazione ai crediti di cui alla partita di credito n. 10606951880106951882004106125019M, contenuta nella cartella n. 0342011000360141000, di importo superiore alla soglia di annullamento.
Ebbene, premesso che spetta al Giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime giuridico, a seconda che si tratti di un'opposizione contro il ruolo, di un'opposizione all'esecuzione di un'opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili alla prima tipologia di opposizione, avendo dedotto un' eccezione di prescrizione successiva alla presunta notifica dei titoli esecutivi.
Si prospetta, infatti, un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di
("asserita" o "presunta") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non a quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è fondata limitatamente alla partita di credito n. 10606951880106951882004106125019M, contenuta nella cartella n.
0342011000360141000.
Invero, acclarata la regolare notifica dell'atto impositivo da parte della resistente
CP_4 avvenuta in data 17.2.2011, considerato che il primo atto interruttivo è
stato notificato in data 1.4.2016 (cfr. intimazione di pagamento n.
034201690053134200000 in all. parte resistente CP 4 , quindi, oltre il termine quinquennale previsto ex lege, la pretesa contributiva è prescritta.
Infine, per quanto riguarda i crediti contenuti nella partita di credito n.
10606951880106951882005109045933M, contenuta nell'avviso di addebito n.
334201120011423300 e che non sono oggetto di annullamento ope legis,
l'eccezione di prescrizione non può essere accolta dal momento che l'avviso è stato notificato in data 20.12.2011 ed il primo atto interruttivo è del 1.4.2016
(cfr. intimazione di pagamento n. 034201690053134200000, in all. parte resistente CP 7
A tanto consegue il parziale accoglimento del ricorso.
Assorbita ogni altra questione.
Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, si ritiene equo compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott./dott.ssa, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara la cessazione della materia in relazione ai crediti contenuti rispettivamente: nella partita di credito n. 10606951880906951882003908953424M contenuta nella cartella di pagamento n. 0342011000360141000, notificata in data
17.2.2011, nell'avviso di addebito n. 33420112000592724000, notificato in data nella partita di n.7.10.2011, credito
10606951880906951882004908769594M, contenuta nell'avviso di addebito n. 334201120011423300, notificato in data 20.12.2011,
nell'avviso di addebito n. 33420120002118939000, notificato in data
10.8.2012, nell'avviso di addebito n. 33420130003757439000, notificato in data 13.1.2014, nell'avviso di addebito n. 33420140002410235000,
notificato in data 25.9.2014, nell'avviso di addebito n.
33420150002846914000, notificato in data 31.10.2015 ed infine
nell'avviso di addebito n. 33420160005263374000, notificato in data
23.11.2016;
b) dichiara prescritti i crediti contenuti nella partita di credito n.
10606951880106951882004106125019M sottesi alla cartella n.
0342011000360141000, notificata in data 17.2.2011;
c) rigetta nel resto il proposto ricorso;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 06/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO