Ordinanza cautelare 3 novembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2025, proposto da
Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Veroli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Infratel Italia Spa, Invitalia – Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa Spa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione n. 94 del registro particolare e n. 958 del registro generale del 12 agosto 2025, con cui il Comune di Veroli ha disposto il diniego della istanza ex art. 44 CCE presentata da Inwit per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile in attuazione del Piano Italia 5G PNRR “NIN6835” in Via Mignardi;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 20292 del 7 agosto 2025 e la richiamata nota prot. n. 20208 del 6 agosto 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Veroli e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la dichiarazione depositata in giudizio il 4 dicembre 2025, ritualmente notificata alle altre parti, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa IA LI AU IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno agito per ottenere l’annullamento:
a) della determinazione n. 94 del registro particolare e n. 958 del registro generale del 12 agosto 2025, con cui il Comune di Veroli ha disposto il diniego della istanza ex art. 44 CCE presentata da Inwit per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile in attuazione del Piano Italia 5G PNRR “NIN6835” in Via Mignardi;
b) di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 20292 del 7 agosto 2025 e la richiamata nota prot. n. 20208 del 6 agosto 2025;
- Si è costituito in giudizio il Comune di Veroli resistendo al gravame e chiedendone il rigetto;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si sono costituite in giudizio con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato con memoria di pura forma;
- Le altre parti intimate, nonostante la ritualità delle notifiche, non si sono costituite in giudizio.
- In vista dell’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di tutela cautelare la parte ricorrente e il Comune hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
- Con ordinanza cautelare n. 294 del 3 novembre 2025 questa sezione ha così statuito:
“Ritenuto, ad un primo esame, proprio della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris, anche tenuto conto del pacifico orientamento giurisprudenziale, che esclude la irrilevanza degli abusi edilizi, ai fini della legittimità dell’autorizzazione di un’opera di telecomunicazioni, per quelli che presentano un nesso diretto con l’installazione dell’antenna, come sembra essere nella fattispecie, in cui l’antenna per stazione radiobase è stata collocata su un’area di sedime abusivamente trasformata.
Ritenuto di non poter concedere l’invocata tutela cautelare stante l’insussistenza, allo stato, del periculum in mora, atteso che i finanziamenti legati al PNNR potrebbero essere erogati anche in caso di installazione dell’antenna in un diverso sito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) Respinge la domanda di tutela cautelare”.;
- In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito la parte ricorrente ha depositato in giudizio un atto di rinuncia al gravame, ritualmente notificato alle altre parti;
- Il Comune di Veroli ha depositato memoria in cui ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia al ricorso, insistendo per la condanna alle spese della parte ricorrente;
- All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
- Preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso della parte ricorrente ritualmente notificata e depositata in giudizio;
Considerato che: i) nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, fra l’altro, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria; ii) nell’impianto della norma codicistica citata, l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni: 1) della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato; 2) dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, pure dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429); 3) dell’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente;
- Considerato che: i) nella fattispecie all’esame la conoscenza della rinuncia al ricorso, comprovata dal deposito in atti della documentazione comprovante la sua previa notifica alle altre parti, deve ritenersi dalle stesse acquisita; ii) nessuna di esse si è opposta a detta rinuncia;
- Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 del cod.proc.amm.;
Le spese di lite sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84 comma 2 cod. proc. amm. e vengono liquidate in favore del Comune di Veroli come in dispositivo, anche alla luce della palese difformità della documentazione progettuale rispetto all’esistente;
Possono compensarsi le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in considerazione del carattere formale delle difese dell’Avvocatura dello Stato;
Nulla sulle spese nei confronti delle altre parti, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il presente giudizio.
Condanna la parte ricorrente rinunciante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Veroli, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ON TA NO, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
IA LI AU IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LI AU IM | IN ON TA NO |
IL SEGRETARIO