Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r. g. 15360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15360 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
nato a [...] il [...] (CF- Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
PAPARONE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli alla Via Miliscola n.388
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_2
APPELLA ALDO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Rimini n. 67
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8/10/2023, si costituiva parte resistente, la sig.ra , la quale aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1 del ricorrente e nulla contestava.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e all'udienza del 10.12.2024, le parti presenti personalmente confermavano di non volersi riconciliare e ribadivano congiuntamente la volontà di divorziare, con pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e revoca dell'assegno di mantenimento per le due figlie divenute economicamente autosufficienti.
Raccolte le conclusioni favorevoli del PM dell'11.12.2024 il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli (NA) il 20.05.1991 tra il sig. e la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2) Stabilire che nulla è dovuto dal sig. per il mantenimento Parte_1 delle figlie ed entrambi maggiorenni, economicamente Per_2 Per_1 indipendenti e non più conviventi con la madre.”
Poiché le condizioni congiuntamente formulate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e non vi sono figli minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura in cui le parti hanno formulato conclusioni congiunte le spese di giudizio possono essere tra le stesse compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 20/05/1991 (atto n. 40, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1991) disponendo, come richiesto dalle parti, la revoca del mantenimento a beneficio della prole maggiorenne con decorrenza dalla pubblicazione del presente procedimento;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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