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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4007/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0920259002682726000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23 maggio 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 11 giugno 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.0920259002682726000, notificata il 22.04.2025, relativa a diversi crediti.
L'opposizione è limitata al solo avviso di accertamento n.TDKTDKM000638, notificato il 24.11.2027, relativo ad IRPEF annualità 2012, per la somma di € 1681,62.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del previo atto impositivo, l'intervenuta prescrizione e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso per difetto di vocazione in giudizio dell'ente impositore. Deduceva che l'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs.
n. 220/2023, ha introdotto il comma 6-bis all'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, prevedendo per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05 gennaio 2024, il litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed Ente impositore, ove siano eccepiti vizi della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
In ordine all'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico impositivo controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Chiedeva comunque di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
Con ordinanza n. 6385/2025 del 30/10/2025, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, con termine per la notifica del ricorso e della ordinanza entro il 20 novembre 2025. Il contribuente ha notificato all'Ufficio il ricorso introduttivo entro i termini disposti dalla Corte.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto l'atto sotteso oggetto di impugnazione era stato regolarmente notificato ed era divenuto definitivo per omessa impugnazione. In proposito, l'Ufficio depositava: - avviso di accertamento n. TDKTDKM000638 notificato in data 24.11.2017, e relativo avviso di ricevimento da cui si evince che la raccomandata era stata ricevuta da familiare convivente con spedizione della comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata al destinatario. Controdeduceva altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie del 9 gennaio 2026 parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'atto impositivo, in quanto la raccomandata era stata consegnata nelle mani di soggetto non convivente – il suocero – come da certificazione anagrafica che produceva in atti, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'ente impositore ha dimostrato che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo servizio postale, con consegna della raccomandata nelle mani del suocero che si dichiarava convivente.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato in atti l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita mediante consegna a persona presente presso l'indirizzo del destinatario e diverso dallo stesso, di cui è stata specificato il rapporto di affinità e la convivenza anche temporanea con il destinatario, secondo quanto previsto dall'art.7 c.3 della L.890/1982.
Alla consegna a persona diversa dal destinatario non ha tuttavia fatto seguito la raccomandata informativa prevista dalla medesima norma appena citata.
La notifica, in assenza della raccomandata informativa, non può pertanto ritenersi perfezionata (cfr. Cass.
Sez. Unite n.10012 del 15.04.2021).
Stante la nullità dell'atto impositivo prodromico deve essere dichiarata la conseguenziale nullità della intimazione impugnata.
Le spese sono a carico di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, e si liquidano, in favore del procuratore antistatario del ricorrente, nell'importo di € 463,00, oltre accessori dovuti per legge.
Si dispone la compensazione nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione, soggetto estraneo all'attività impositiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.0920259002682726000, limitatamente al solo avviso di accertamento n.TDKTDKM000638. Condanna Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario del ricorrente, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge;
dichiara la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4007/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0920259002682726000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23 maggio 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 11 giugno 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.0920259002682726000, notificata il 22.04.2025, relativa a diversi crediti.
L'opposizione è limitata al solo avviso di accertamento n.TDKTDKM000638, notificato il 24.11.2027, relativo ad IRPEF annualità 2012, per la somma di € 1681,62.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica del previo atto impositivo, l'intervenuta prescrizione e chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso per difetto di vocazione in giudizio dell'ente impositore. Deduceva che l'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs.
n. 220/2023, ha introdotto il comma 6-bis all'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, prevedendo per i giudizi instaurati in primo e secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05 gennaio 2024, il litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed Ente impositore, ove siano eccepiti vizi della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
In ordine all'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico impositivo controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Chiedeva comunque di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio.
Con ordinanza n. 6385/2025 del 30/10/2025, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, con termine per la notifica del ricorso e della ordinanza entro il 20 novembre 2025. Il contribuente ha notificato all'Ufficio il ricorso introduttivo entro i termini disposti dalla Corte.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto l'atto sotteso oggetto di impugnazione era stato regolarmente notificato ed era divenuto definitivo per omessa impugnazione. In proposito, l'Ufficio depositava: - avviso di accertamento n. TDKTDKM000638 notificato in data 24.11.2017, e relativo avviso di ricevimento da cui si evince che la raccomandata era stata ricevuta da familiare convivente con spedizione della comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata al destinatario. Controdeduceva altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie del 9 gennaio 2026 parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'atto impositivo, in quanto la raccomandata era stata consegnata nelle mani di soggetto non convivente – il suocero – come da certificazione anagrafica che produceva in atti, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'ente impositore ha dimostrato che l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo servizio postale, con consegna della raccomandata nelle mani del suocero che si dichiarava convivente.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale ha documentato in atti l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, eseguita mediante consegna a persona presente presso l'indirizzo del destinatario e diverso dallo stesso, di cui è stata specificato il rapporto di affinità e la convivenza anche temporanea con il destinatario, secondo quanto previsto dall'art.7 c.3 della L.890/1982.
Alla consegna a persona diversa dal destinatario non ha tuttavia fatto seguito la raccomandata informativa prevista dalla medesima norma appena citata.
La notifica, in assenza della raccomandata informativa, non può pertanto ritenersi perfezionata (cfr. Cass.
Sez. Unite n.10012 del 15.04.2021).
Stante la nullità dell'atto impositivo prodromico deve essere dichiarata la conseguenziale nullità della intimazione impugnata.
Le spese sono a carico di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, e si liquidano, in favore del procuratore antistatario del ricorrente, nell'importo di € 463,00, oltre accessori dovuti per legge.
Si dispone la compensazione nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione, soggetto estraneo all'attività impositiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.0920259002682726000, limitatamente al solo avviso di accertamento n.TDKTDKM000638. Condanna Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario del ricorrente, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge;
dichiara la compensazione nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026