Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1123/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Federica Novaga)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Claudio Ronchini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
14/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in AE (RA) in data
07.07.1991, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n.76, Parte II, serie A, anno 1991;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
AE (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati senza interferenze dell'uno nella vita privata dell'altro. La IG.ra continuerà ad abitare nella casa che da sempre, ha costituito la residenza Parte_1
familiare, posta in AE (RA) Via Verdi n. 23, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 117, Particella 171, Subalterno 5, Categoria A/3, consistenza 7 vani rendita € 777,27 la quale
– essendo di sua esclusiva proprietà - rimarrà assegnata alla medesima unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi presenti.
B) Il IG. , assumendo la qualità di conduttore e previa regolare sottoscrizione di Parte_2
contratto di locazione con la IG.ra , in qualità di comproprietaria e locatrice in Parte_1
ragione del 50% che prevede:
- il versamento della somma mensile alla moglie di € 250,00 rivalutabili a titolo di canone di locazione;
- il sostenimento in capo al conduttore di tutte le spese di sistemazione dell'immobile, ristrutturazione dello stesso, cambio degli arredi, così come tutte quelle inerenti alle manutenzioni di tipo ordinario e straordinario (nessuna esclusa), comprese tutte le spese condominiali a qualsivoglia titolo deliberate, siano esse ordinarie che straordinarie, nonché quelle di bollo e di registrazione, con conseguente rinuncia del medesimo a richiederne la rifusione in qualsiasi tempo e sede alla IG.ra
, trasferirà la propria residenza, all'interno dell'unità immobiliare dotata di Parte_1
garage pertinenziale, posta in AE (RA) Via Lacchini n. 190, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 171, Mappale n. 129, Sub, 11, Categoria Catastale A/3, e al Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 171, Mappale 129, Sub. 46, Categoria Catastale C/6 nel termine massimo di 2 mesi dalla data della sentenza di separazione consensuale, portando con sé esclusivamente i propri effetti personali. C) La figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente continuerà ad abitare Persona_1 presso e con la madre, genitore collocatario, all'interno della casa familiare, posta in AE (RA),
Via Verdi n. 23. Indipendentemente dalla collocazione abitativa, la figlia della coppia Persona_1
potrà decidere in piena libertà ed autonomia quando e come far visita al padre, definendo con esso
(e informando di ciò la madre) tempi, luoghi e modi delle relative visite anche in relazione ai giorni di Natale e Pasqua. Libera e autonoma sarà pertanto la frequentazione tra i genitori e la figlia, così come libera ed autonoma sarà la gestione delle festività atteso che i genitori e la figlia rimarranno liberi di decidere se trascorrerle assieme o meno.
D) Considerato che la figlia della coppia IG.ra risulta maggiorenne, ma non Persona_1
economicamente indipendente, viene previsto in capo al IG. il pagamento in Parte_2 favore della IG.ra della somma di € 300,00 (euro trecento/00) rivalutabili Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di operai e impiegati, prendendo come parametro di riferimento il mese di gennaio di ogni anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia stessa. Il IG. si obbliga a versare, alla moglie il predetto assegno di mantenimento Parte_2
per la figlia entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...] o alle diverse coordinate IBAN che la stessa dovesse successivamente comunicargli.
E) I IGnori e suddivideranno le spese straordinarie per Parte_2 Parte_1
mantenimento della figlia in ragione del 70% in capo al padre e al 30% in capo alla Persona_1
madre, applicando e osservando, per quanto non disciplinato nel presente ricorso, quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del
16 luglio 2015 riportandosi al medesimo Protocollo per ciò che attiene alla individuazione delle spese di tipo straordinario da concordarsi preventivamente e quelle per le quali non sia necessario il preventivo accordo. Il tutto con previsione che:
1. all'interno della voce "Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori” del predetto
Protocollo per i procedimenti in materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015 risultino ricomprese (per espressa volontà dei ricorrenti) anche le spese relative al pagamento del bollo, del carburante, dell'assicurazione contro la responsabilità civile, del cambio gomme, delle riparazioni meccaniche ordinarie, delle revisioni e attività connesse e collegate alle stesse ivi comprese le eventuali sostituzioni e modifiche al mezzo, le spese relative alle manutenzioni straordinarie;
2. all'interno della voce "Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori” del predetto Protocollo per i procedimenti in materia familiare in essere presso il Tribunale di Ravenna del 16 luglio 2015 risultino ricomprese (per espressa volontà dei ricorrenti) anche le spese relative ai corsi di specializzazione posta laurea in Italia e/o all'estero, master, viaggi all'estero per corsi post laurea anche di breve durata, spese connesse collegate e derivanti dall'eventuale matrimonio della figlia.
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a rifondere, al genitore che le abbia anticipate, la percentuale di contribuzione al sostenimento delle spese straordinarie inerenti il mantenimento della figlia , nel termine di 10 giorni dall'invio di comunicazione via mail contenente la Persona_1 richiesta del pagamento e l'esibizione della relativa documentazione di spesa, nonché le coordinate
IBAN alle quali il genitore dovrà provvedere al versamento della propria quota di competenza.
Con la sottoscrizione del presente ricorso il IG. dichiara che l'indirizzo mail cui Parte_2
inviare le predette comunicazioni è il seguente e la IG.ra Email_1 Parte_1 dichiara che l'indirizzo mail cui inviare le predette comunicazioni è il seguente:
Email_2
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali modifiche dei predetti indirizzi mail che nel proseguo dovessero verificarsi.
Con riferimento alle “Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori” i ricorrenti si impegnano reciprocamente ad acquisire ed esibire all'altro genitore il preventivo di spesa
(evitando pertanto di sostenerla immediatamente) e ricercare il preventivo accordo con l'altro genitore.
Il tutto precisando che il genitore proponente il sostenimento della spesa dovrà comunicarlo all'altro tramite e-mail agli indirizzi sopra evidenziati e, decorsi 7 giorni dalla comunicazione di cui sopra, senza che nel frattempo sia pervenuta al genitore proponente l'acquisto alcuna risposta, la spesa si intenderà approvata.
Il genitore che avrà sostenuto l'esborso economico relativo a tutte le spese straordinarie (sia quelle per cui non è necessario il preventivo accordo, sia quelle per le quali è necessario raggiungere il preventivo accordo) provvederà a trasmettere la documentazione di spesa, all'altro genitore a mezzo mail contenente altresì le coordinate IBAN alle quali effettuare l'accredito, con obbligo per il genitore tenuto a rifondere la propria percentuale di contribuzione, nel termine di 10 giorni dalla richiesta di rimborso.
F) Il IG. verserà a titolo di assegno di mantenimento per la coniuge IG.ra Parte_2
, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) rivalutabili Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di operai e impiegati, prendendo come parametro di riferimento il mese di gennaio di ogni anno, a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Il versamento dell'assegno di mantenimento per la coniuge avverrà, ad opera del IG.
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: Parte_2 [...] intestate alla IG.ra o alle diverse coordinate Parte_1
IBAN che la stessa dovesse successivamente comunicargli.
G) Le utenze di luce, acqua, gas che asservono l'unità immobiliare posta in AE (RA), Via Verdi
n. 23 risultano già intestate alla IG.ra , la quale provvederà a sostenerne per intero Parte_1
il relativo costo, a far data dalla fuoriuscita del IG. dalla abitazione familiare. Parte_2
H) Ad eccezione di quanto sopra disciplinato i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto in altra sede a suddividere gli ulteriori beni dei quali fossero comproprietari.
I) Ciascun coniuge sosterrà per intero e personalmente le spese connesse e derivanti dalla presentazione del presente ricorso per separazione consensuale tra i coniugi, provvedendo ciascuno al pagamento del difensore per la relativa quota parte.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè