TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti, concordi sull'eccezione di incompetenza sollevata, hanno chiesto l'emissione dei conseguenziali provvedimenti, insistendo nelle proprie conclusioni;
- ritenuto per l'effetto di dover provvedere in conformità e dunque di dover definire il giudizio, così come congiuntamente richiesto, all'odierna udienza, applicando pertanto il modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.; pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 1253/2025 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2015 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025, vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIUSEPPE
- attore/opponente - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MONTELLA GIOVANNI
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa odierno opposto, chiedeva ed otteneva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 odierno opponente, per conseguire il pagamento del corrispettivo dovuto per l'intervenuta erogazione nel relativo interesse del servizio di “ trasporto e recupero in ambito nazionale e/o recupero smaltimento in ambito comunitario del rifiuto identificato con codice cer 19.05.01 proveniente dallo stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (STIR)”, per un importo complessivo di € 2.506.957,49 (v. decreto ingiuntivo n. 211/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in favore
[...]
2 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
della competenza funzionale delle sezioni specializzate dei Tribunali in materia di imprese, di cui agli artt. 1 e ss. d. Lgs 168/2003, nonché, in via subordinata e nel merito, l'inesatto adempimento dell'opposta, chiedendo altresì in riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto a riscuotere gli importi di cui alla penale. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] 1. dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per incompetenza;
2. revocare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di opposizione;
3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 per le causali di cui al decreto opposto e, per l'effetto, respingere e/o
[...] rigettare le domande formulate da 4. accogliere la Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta da e conseguentemente Parte_1 condannare al pagamento delle penali e dei danni, per le Controparte_1 ragioni di cui sopra.
5. condannare al pagamento degli Controparte_1 onorari e spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato. […]. Costituitasi in giudizio, dichiarava di Controparte_1 aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, contestando tuttavia nel merito i motivi di cui alla proposta opposizione. Instauratosi il contraddittorio, espletate le verifiche preliminari, concessi i termini di rito, la causa veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. stante la concordia delle parti, ribadita anche nelle rispettive conclusioni, circa l'incompetenza del Giudice adito. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Giova, al di là di ogni altra questione, dare atto dell'avvenuta adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente, per essere competente a conoscere dalla controversia in esame il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata delle Imprese. Deve pertanto, in conformità e per effetto della suddetta adesione, dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Avellino adito in favore del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata delle Imprese. Secondo recente giurisprudenza, del resto, l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013), poiché pone fine alla questione di competenza e rendendo superflua, o meglio impedisce, ogni decisione al riguardo (Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024). Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo, il medesimo non potrà che revocarsi, avendo la medesima giurisprudenza chiarito che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è
3 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
stato emesso da un giudice incompetente, per cui essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024), in conformità con il prevalente orientamento secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999). Sulle spese Quanto infine alle spese, esse dovranno rimettersi al giudice di fronte al quale la causa andrà riassunta. La citata giurisprudenza ha infatti espressamente affermato che la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta, atteso che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo, verificandosi quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii, e non potendo indurre a soluzioni dissimili la dichiarazione di invalidità del decreto, atteso che l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, costituendo effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, non si configura come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia (v. ancora Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2025 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025, nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Avellino per essere competente il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata delle imprese;
revoca
4 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
perché invalido, in quanto reso da Giudice incompetente, il decreto ingiuntivo n. 211/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025; assegna il termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio;
rimette ogni pronuncia sulle spese al giudice dinanzi al quale la causa andrà riassunta;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 17/10/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
5
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti, concordi sull'eccezione di incompetenza sollevata, hanno chiesto l'emissione dei conseguenziali provvedimenti, insistendo nelle proprie conclusioni;
- ritenuto per l'effetto di dover provvedere in conformità e dunque di dover definire il giudizio, così come congiuntamente richiesto, all'odierna udienza, applicando pertanto il modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.; pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 1253/2025 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2015 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025, vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIUSEPPE
- attore/opponente - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MONTELLA GIOVANNI
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa odierno opposto, chiedeva ed otteneva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 odierno opponente, per conseguire il pagamento del corrispettivo dovuto per l'intervenuta erogazione nel relativo interesse del servizio di “ trasporto e recupero in ambito nazionale e/o recupero smaltimento in ambito comunitario del rifiuto identificato con codice cer 19.05.01 proveniente dallo stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (STIR)”, per un importo complessivo di € 2.506.957,49 (v. decreto ingiuntivo n. 211/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in favore
[...]
2 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
della competenza funzionale delle sezioni specializzate dei Tribunali in materia di imprese, di cui agli artt. 1 e ss. d. Lgs 168/2003, nonché, in via subordinata e nel merito, l'inesatto adempimento dell'opposta, chiedendo altresì in riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto a riscuotere gli importi di cui alla penale. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: […] 1. dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per incompetenza;
2. revocare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di opposizione;
3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 per le causali di cui al decreto opposto e, per l'effetto, respingere e/o
[...] rigettare le domande formulate da 4. accogliere la Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta da e conseguentemente Parte_1 condannare al pagamento delle penali e dei danni, per le Controparte_1 ragioni di cui sopra.
5. condannare al pagamento degli Controparte_1 onorari e spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato. […]. Costituitasi in giudizio, dichiarava di Controparte_1 aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, contestando tuttavia nel merito i motivi di cui alla proposta opposizione. Instauratosi il contraddittorio, espletate le verifiche preliminari, concessi i termini di rito, la causa veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. stante la concordia delle parti, ribadita anche nelle rispettive conclusioni, circa l'incompetenza del Giudice adito. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Giova, al di là di ogni altra questione, dare atto dell'avvenuta adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte opponente, per essere competente a conoscere dalla controversia in esame il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata delle Imprese. Deve pertanto, in conformità e per effetto della suddetta adesione, dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Avellino adito in favore del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata delle Imprese. Secondo recente giurisprudenza, del resto, l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013), poiché pone fine alla questione di competenza e rendendo superflua, o meglio impedisce, ogni decisione al riguardo (Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024). Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo, il medesimo non potrà che revocarsi, avendo la medesima giurisprudenza chiarito che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è
3 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
stato emesso da un giudice incompetente, per cui essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024), in conformità con il prevalente orientamento secondo cui la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo è implicita nel provvedimento con cui il giudice dell'opposizione, prendendo atto dell'adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice competente (Cass. n. 15694 del 2006; Cass. n. 10687 del 2005; Cass. n. 2352 del 1999). Sulle spese Quanto infine alle spese, esse dovranno rimettersi al giudice di fronte al quale la causa andrà riassunta. La citata giurisprudenza ha infatti espressamente affermato che la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma al giudice davanti a cui la causa è riassunta, atteso che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo, verificandosi quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii, e non potendo indurre a soluzioni dissimili la dichiarazione di invalidità del decreto, atteso che l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, costituendo effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, non si configura come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia (v. ancora Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 211/2025 reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025, nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Avellino per essere competente il Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata delle imprese;
revoca
4 Tribunale di Avellino n. 1253/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
perché invalido, in quanto reso da Giudice incompetente, il decreto ingiuntivo n. 211/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 13/03/2025; assegna il termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio;
rimette ogni pronuncia sulle spese al giudice dinanzi al quale la causa andrà riassunta;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 17/10/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
5