Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8545 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2025, proposto da
HA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio avverso l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 08.08.2025 per mezzo dello scrivente difensore e notificata in pari data a mezzo p.e.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa GE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente di aver fatto ingresso in Italia a seguito di rilascio del nullaosta.
In data 08.08.2025, a mezzo del suo difensore, presentava istanza di accesso agli atti al fine di conoscere lo stato della procedura in seguito alla richiesta di primo ingresso.
Deduce, con il ricorso in esame, che la Prefettura non ha provveduto ancora a convocare l’istante per consentire l’accesso agli atti presenti nel fascicolo, né ha provveduto a comunicare lo stato del procedimento, violando con tale comportamento quanto previsto dalla L. 241/90 all’art.2
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato che l’istanza di accesso agli atti è stata tempestivamente evasa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, che ha evaso telematicamente le tre richieste di accesso agli atti: la prima, è stata puntualmente evasa in data 30.04.2025; la seconda è stata erroneamente assegnata ad altra area; la terza richiesta di accesso agli atti, pervenuta da un ulteriore legale difensore, è stata evasa in data 13.10.2025.
In ogni caso, gli atti del procedimento sono versati in giudizio in uno con il provvedimento di revoca del nulla osta.
Alla odierna udienza camerale, il procuratore costituito della parte ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Di tanto preso atto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA DE, Presidente
GE NT, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NT | SA DE |
IL SEGRETARIO