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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2024 promossa da:
(C.F. S ), con il patrocinio dell'avv. Paola Tullia Parte_1 C.F._1
Bordignon;
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
Guglielmana;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10.12.2024 e di seguito riportate pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo rigettata ogni contraria istanza ed eccezione in via principale
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo presso ciascuno di essi a settimane alterne, o per il diverso periodo che il Tribunale riterrà opportuno;
fermo rimanendo un giorno infrasettimanale da trascorrere con il genitore non collocatario in quella settimana.
3) disporre il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore durante il rispettivo periodo di permanenza abitativa;
con ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico e di ogni altro benefit e/o sgravio fiscale previsto dalla legge e ripartizione al 50% tra i genitori di ogni spesa scolastica, medica e straordinaria in applicazione di quanto previsto nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Lecco.
4) disporre che ciascuno dei genitori trascorra con i figli un periodo continuativo di 15 giorni mei mesi estivi di chiusura dalla scuola, da concordarsi ogni anno entro il mese di aprile;
disporre altresì che le festività natalizie e pasquali siano trascorse di anno in anno con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza. In particolare le festività natalizie, data l'importanza che le stesse rivestono per la tradizione famigliare di entrambi i genitori, saranno ripartite ogni anno in modo che i genitori si alternino nei trascorrere con i figli il giorno della Vigilia (24 dicembre); del Natale e del 26 dicembre.
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non disponesse il collocamento abitativo dei figli con ciascuno dei genitori in via alternata per uguali periodi,
5) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con frequentazione infrasettimanale del padre martedì e giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21.00, nonché week alterni dal venerdì ore 18,30 alla domenica ore 19.00.
6) stabilire a carico del Sig. quale contributo ordinario al mantenimento dei figli Parte_1 minori, un assegno mensile di euro 500.00, con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche come indicate nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Lecco;
in ogni caso
7) disporre che ciascuno dei genitori trascorra con i figli un periodo continuativo di 15 giorni mei mesi estivi di chiusura dalla scuola, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno;
disporre altresì che le festività natalizie e pasquali siano trascorse di anno in anno con ciascuno dei genitori secondo il pagina 2 di 9 principio dell'alternanza. In particolare le festività natalizie, data la particolare importanza che le stesse rivestono per la tradizione famigliare di entrambi i genitori, saranno ripartite ogni anno in modo che i genitori si alternino nei trascorrere con i figli i singoli giorni della Vigilia 24 dicembre;
del Natale e del
26 dicembre;
8) spese rifuse”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“CONCLUSIONI
I. Nel merito
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG e il Signor CP_1 con rito concordatario a Scilla (RC) l'8 luglio 2009, in regime di separazione dei beni, Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile di Scilla (RC) (n. 23, parte II, serie B, come risulta dall'atto integrale prodotto da controparte, ma rilasciato dal Comune di Lecco), ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
2) confermare l'affido condiviso dei figli minori , ed ad entrambi i Persona_1 Per_2 Per_3 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Lecco, in Parte_2
Corso Emanuele Filiberto n. 100, anche ai fini della residenza anagrafica dei minori;
3) prevedere che il padre possa stare con i figli , ed secondo il Persona_1 Per_2 Per_3
seguente calendario:
a) a weekend alterni dal venerdì alle ore 18,30 sino alla domenica alle ore 19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre;
b) tutti i martedì dalle ore 18,30 sino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento presso gli istituti scolastici (presso la madre durante le vacanze scolastiche);
c) durante le vacanze estive, i minori trascorreranno il mese di luglio in località di mare con la madre,
IG , e i nonni materni. La IG prenderà l'aspettativa non retribuita CP_1 CP_1
appositamente per la salute dei bambini;
nel mese di agosto i minori staranno 15 giorni con la madre e
15 giorni con il padre, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, i genitori alterneranno di anno in anno il primo e il secondo periodo di agosto;
nei mesi di giugno e settembre, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, si seguirà il calendario di visite ordinario;
pagina 3 di 9 d) durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine della scuola sino al 30 dicembre compreso e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso;
e) durante le vacanze di Pasqua, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine della scuola fino alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
f) ogni altra festività e ponte sarà suddiviso equamente tra i genitori, accorpandoli, ove possibile, al giorno e/o al fine settimana di spettanza;
4) confermare il versamento da parte del Signor della somma mensile di euro 750,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli , ed , somma Persona_1 Per_2 Per_3
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente della IG , oltre al 50% delle spese straordinarie così come CP_1
indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Lecco;
5) disporre che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla IG;
CP_1
6) confermare, come da condizioni di separazione, che la trattenuta di 1/5 sullo stipendio della IG
a seguito del finanziamento contratto per l'apertura del bar che veniva gestito Controparte_1
dal Signor verrà rimborsato mensilmente alla IG dal Parte_1 Controparte_1
Signor il quale verrà estinto in un'unica soluzione, in via immediata essendo già Parte_1 scaduto il termine indicato nelle condizioni di separazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024 ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. ha Parte_3 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con a Scilla il 08.07.2009, dalla cui unione Controparte_1
sono nati tre figli, il 18.05.2012, nato il [...] e nato il 5.10. Persona_1 Per_2 Per_3
2019.
A fondamento il ricorrente ha esposto che le parti sono comparse il giorno 09/07/2018 davanti al
Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data
16.03.2022 in forza del decreto di omologa del Tribunale di Lecco.
Nella presente sede il ricorrente ha chiesto oltre la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a modifica delle condizioni di separazione, il collocamento paritario della prole presso pagina 4 di 9 ciascun genitore, con previsione del mantenimento diretto a carico delle parti ovvero, in via subordinata, la collocazione prevalente della prole presso la madre, con previsione a che le frequentazioni paterne con i minori avvengano a week end alternati dal venerdì ore 21.00 sino alla domenica ore 19.00, nonché nella giornata del mercoledì dalle ore 18.45 sino alle ore 21.00, proponendo in tal caso un assegno di mantenimento a suo carico di € 500.
La ricorrente si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso formulato e ha chiesto la conferma del collocamento prevalente della prole presso la medesima, con previsione a che le frequentazioni padre - figli avvengano a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 a domenica ore 19.00, nonché un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì) dalle ore 19.00 sino a dopo la cena. Inoltre, ha chiesto disporsi a che il padre versi quale contributo al mantenimento ordinario della prole euro 750, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno UNICO.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, intercorsa in data 25/10/2024, essendo infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, il Giudice delegato a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22, prevedendo che le frequentazioni padre/figlio avvengano a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera ore
19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre, nonché nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola e riaccompagnamento degli stessi presso la madre alle ore 21.00 Quanto ai profili economici ha disposto l'obbligo a carico del i versare in favore della moglie, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della prole, l'importo mensile di euro 200 per ciascuno
(complessivamente euro 600), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e l'ascolto della minore
. Per_1
Le parti hanno infine precisato le proprie conclusioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Il matrimonio è comprovato dalla produzione in copia autentica dell'atto di matrimonio.
La separazione è avvenuta in epoca antecedente al termine semestrale imposto dall'art. 3 della l.
898/1970 così come modificato dall'art. 1 della l.
6.5.2015 n. 55 per l'ipotesi di separazione consensuale, come nel caso di specie. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro pagina 5 di 9 esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Affidamento, collocamento, frequentazioni della prole
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, al loro collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario si osserva quanto segue.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Ritiene il Tribunale che sia opportuno confermare l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, non avendo peraltro le parti avanzato soluzioni diverse dal modello legale dell'affido condiviso.
Quanto al collocamento della prole osserva il Tribunale come non sia accoglibile la richiesta avanzata dal ricorrente circa il collocamento paritario presso entrambi i genitori. Al riguardo occorre evidenziare il precipuo interesse della prole a vedersi riconosciuto il pieno diritto alla bigenitorialità, rappresentato dalla possibilità attribuita ad entrambi i genitori di partecipare in modo pieno alla quotidianità dei figli, non dovendosi ciò però per forza tradursi nel collocamento paritetico tra gli stessi, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con ciascun genitore (cfr. Tribunale
Messina sez. I, 07/10/2020, n.1399).
Nel presente giudizio è emerso che il padre presta la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, nonché a sabati alterni dalle 8 alle 12. A fondamento della propria richiesta di collocamento paritario ha evidenziato la vicinanza tra l'abitazione paterna e quella materna e ha esposto di poter contare tutti i pomeriggi sull'assistenza della sorella e della zia del medesimo, che abitano nel medesimo stabile.
Di contro la sig.ra ha dichiarato di prestare la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì con CP_1
contratto di lavoro part-time, per 35 ore, segnatamente dalle 7 alle 14, escluso il sabato e la domenica e pagina 6 di 9 di essere coadiuvata dai di lei genitori nella gestione dei figli unicamente la mattina per prepararli e accompagnarli a scuola.
Tanto premesso, osserva il Tribunale come - attesi gli orari di lavoro del padre che non rientra in casa prima delle 18.30 e di converso la piena disponibilità espressa dalla resistente ad occuparsi dei figli tutti i pomeriggi - la scelta maggiormente confacente all'interesse della prole, onde garantirne una crescita armoniosa, si ritiene sia quella del collocamento prevalente della prole presso l'abitazione materna, con ampliamento delle frequentazioni paterne, rispetto a quanto concordato dalle parti in sede di separazione.
In particolare si ritiene che il regime delle frequentazioni disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti del 3.5.2024 possa essere ampliato come di seguito indicato, tenuto conto altresì di quanto emerso dall'ascolto della minore , che ha confermato di avere un buon rapporto con entrambi i Per_1 genitori e di essere soddisfatta dall'attuale regime delle frequentazioni, salvo richiedere lo spostamento dal mercoledì al martedì, essendo il lunedì e il mercoledì impegnata con gli allenamenti di pallavolo.
Si ritiene pertanto opportuno prevedere che il padre possa tenere con sé i minori tutti i martedì dall'uscita scolastica fino al mercoledì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola e tutti i giovedì dalle 18.30 fino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola, oltre a week end alternati dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera ore 19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre. Per quanto concerne le festività e le vacanze si ritiene di confermare quanto disposto in via provvisoria con l'ordinanza del 3.5.2024.
Mantenimento
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, il ricorrente ha dedotto di svolgere attività lavorativa presso la società DECA s.p.a., da cui percepisce un introito mensile di circa
1.500/1.600 per 14 mensilità, sul cui importo subisce la trattenuta del quinto a fronte di un pignoramento.
Con riferimento alla resistente, invece, la stessa ha dedotto di svolgere attività di infermiera presso l'Istituto Airoldi e Muzzi, da cui percepisce un introito mensile di circa euro 1.400,00 per 14 mensilità.
Ciò premesso, tenuto conto dell'ampliamento delle frequentazioni padre/figlio così come sopra indicato, nonché del fatto che la madre percepisce integralmente l'assegno unico, il Tribunale ritiene equo rideterminare in € 540 complessivi (€ 180 per figlio) l'assegno di mantenimento a carico del padre.
pagina 7 di 9 Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa integrale riferimento al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08/07/2009 a Scilla tra e , iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di LECCO, reg. atti di matrimonio parte II, serie B, numero 23, anno
2009;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli , e ad Persona_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- le frequentazioni paterne, fermi i migliori accordi tra le parti, avverranno con le seguenti modalità:
➢ week end alternati dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera ore 19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre, nonché nella giornata di martedì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre in caso di sospensione scolastica e nella giornata di giovedì dalle 18.30 fino alla mattina seguente, con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre in caso di sospensione scolastica;
➢ il periodo delle vacanze natalizie viene suddiviso in due: dalla fine della scuola fino al 30 dicembre alle ore 12 e dal 30 dicembre alle ore 12 fino alla ripresa scolastica. I figli staranno l'uno e l'altro periodo con ciascun genitore, ad anni alterni;
➢ il periodo delle vacanze pasquali viene suddiviso in due: dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica. I figli staranno l'uno e l'altro periodo con ciascun genitore, ad anni alterni;
➢ le ulteriori festività e ponti saranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
➢ nel mese di luglio i minori potranno trascorre le vacanze estive con la madre e i nonni materni;
nel mese di agosto 2024 i minori staranno con il papà per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi;
nei restanti periodi estivi verrà seguito il calendario ordinario;
- versamento a carico del in favore della , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento della prole, dell'importo mensile di euro 180 per ciascuno (complessivamente pagina 8 di 9 euro 540); tale somma, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla resistente;
- le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa integrale riferimento al
Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecco, 21 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2024 promossa da:
(C.F. S ), con il patrocinio dell'avv. Paola Tullia Parte_1 C.F._1
Bordignon;
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
Guglielmana;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10.12.2024 e di seguito riportate pagina 1 di 9 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo rigettata ogni contraria istanza ed eccezione in via principale
2) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo presso ciascuno di essi a settimane alterne, o per il diverso periodo che il Tribunale riterrà opportuno;
fermo rimanendo un giorno infrasettimanale da trascorrere con il genitore non collocatario in quella settimana.
3) disporre il mantenimento ordinario diretto dei figli da parte di ciascun genitore durante il rispettivo periodo di permanenza abitativa;
con ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico e di ogni altro benefit e/o sgravio fiscale previsto dalla legge e ripartizione al 50% tra i genitori di ogni spesa scolastica, medica e straordinaria in applicazione di quanto previsto nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Lecco.
4) disporre che ciascuno dei genitori trascorra con i figli un periodo continuativo di 15 giorni mei mesi estivi di chiusura dalla scuola, da concordarsi ogni anno entro il mese di aprile;
disporre altresì che le festività natalizie e pasquali siano trascorse di anno in anno con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza. In particolare le festività natalizie, data l'importanza che le stesse rivestono per la tradizione famigliare di entrambi i genitori, saranno ripartite ogni anno in modo che i genitori si alternino nei trascorrere con i figli il giorno della Vigilia (24 dicembre); del Natale e del 26 dicembre.
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non disponesse il collocamento abitativo dei figli con ciascuno dei genitori in via alternata per uguali periodi,
5) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con frequentazione infrasettimanale del padre martedì e giovedì dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 21.00, nonché week alterni dal venerdì ore 18,30 alla domenica ore 19.00.
6) stabilire a carico del Sig. quale contributo ordinario al mantenimento dei figli Parte_1 minori, un assegno mensile di euro 500.00, con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche come indicate nel protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Lecco;
in ogni caso
7) disporre che ciascuno dei genitori trascorra con i figli un periodo continuativo di 15 giorni mei mesi estivi di chiusura dalla scuola, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno;
disporre altresì che le festività natalizie e pasquali siano trascorse di anno in anno con ciascuno dei genitori secondo il pagina 2 di 9 principio dell'alternanza. In particolare le festività natalizie, data la particolare importanza che le stesse rivestono per la tradizione famigliare di entrambi i genitori, saranno ripartite ogni anno in modo che i genitori si alternino nei trascorrere con i figli i singoli giorni della Vigilia 24 dicembre;
del Natale e del
26 dicembre;
8) spese rifuse”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“CONCLUSIONI
I. Nel merito
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG e il Signor CP_1 con rito concordatario a Scilla (RC) l'8 luglio 2009, in regime di separazione dei beni, Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile di Scilla (RC) (n. 23, parte II, serie B, come risulta dall'atto integrale prodotto da controparte, ma rilasciato dal Comune di Lecco), ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
2) confermare l'affido condiviso dei figli minori , ed ad entrambi i Persona_1 Per_2 Per_3 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Lecco, in Parte_2
Corso Emanuele Filiberto n. 100, anche ai fini della residenza anagrafica dei minori;
3) prevedere che il padre possa stare con i figli , ed secondo il Persona_1 Per_2 Per_3
seguente calendario:
a) a weekend alterni dal venerdì alle ore 18,30 sino alla domenica alle ore 19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre;
b) tutti i martedì dalle ore 18,30 sino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento presso gli istituti scolastici (presso la madre durante le vacanze scolastiche);
c) durante le vacanze estive, i minori trascorreranno il mese di luglio in località di mare con la madre,
IG , e i nonni materni. La IG prenderà l'aspettativa non retribuita CP_1 CP_1
appositamente per la salute dei bambini;
nel mese di agosto i minori staranno 15 giorni con la madre e
15 giorni con il padre, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, i genitori alterneranno di anno in anno il primo e il secondo periodo di agosto;
nei mesi di giugno e settembre, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, si seguirà il calendario di visite ordinario;
pagina 3 di 9 d) durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine della scuola sino al 30 dicembre compreso e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso;
e) durante le vacanze di Pasqua, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine della scuola fino alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
f) ogni altra festività e ponte sarà suddiviso equamente tra i genitori, accorpandoli, ove possibile, al giorno e/o al fine settimana di spettanza;
4) confermare il versamento da parte del Signor della somma mensile di euro 750,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli , ed , somma Persona_1 Per_2 Per_3
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente della IG , oltre al 50% delle spese straordinarie così come CP_1
indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Lecco;
5) disporre che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dalla IG;
CP_1
6) confermare, come da condizioni di separazione, che la trattenuta di 1/5 sullo stipendio della IG
a seguito del finanziamento contratto per l'apertura del bar che veniva gestito Controparte_1
dal Signor verrà rimborsato mensilmente alla IG dal Parte_1 Controparte_1
Signor il quale verrà estinto in un'unica soluzione, in via immediata essendo già Parte_1 scaduto il termine indicato nelle condizioni di separazione.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024 ai sensi dell'art. 473bis.14 c.p.c. ha Parte_3 adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con a Scilla il 08.07.2009, dalla cui unione Controparte_1
sono nati tre figli, il 18.05.2012, nato il [...] e nato il 5.10. Persona_1 Per_2 Per_3
2019.
A fondamento il ricorrente ha esposto che le parti sono comparse il giorno 09/07/2018 davanti al
Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data
16.03.2022 in forza del decreto di omologa del Tribunale di Lecco.
Nella presente sede il ricorrente ha chiesto oltre la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a modifica delle condizioni di separazione, il collocamento paritario della prole presso pagina 4 di 9 ciascun genitore, con previsione del mantenimento diretto a carico delle parti ovvero, in via subordinata, la collocazione prevalente della prole presso la madre, con previsione a che le frequentazioni paterne con i minori avvengano a week end alternati dal venerdì ore 21.00 sino alla domenica ore 19.00, nonché nella giornata del mercoledì dalle ore 18.45 sino alle ore 21.00, proponendo in tal caso un assegno di mantenimento a suo carico di € 500.
La ricorrente si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso formulato e ha chiesto la conferma del collocamento prevalente della prole presso la medesima, con previsione a che le frequentazioni padre - figli avvengano a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 a domenica ore 19.00, nonché un giorno infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì) dalle ore 19.00 sino a dopo la cena. Inoltre, ha chiesto disporsi a che il padre versi quale contributo al mantenimento ordinario della prole euro 750, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno UNICO.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, intercorsa in data 25/10/2024, essendo infruttuoso ogni tentativo di conciliazione, il Giudice delegato a scioglimento della riserva ivi assunta, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22, prevedendo che le frequentazioni padre/figlio avvengano a weekend alternati dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera ore
19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre, nonché nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola e riaccompagnamento degli stessi presso la madre alle ore 21.00 Quanto ai profili economici ha disposto l'obbligo a carico del i versare in favore della moglie, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della prole, l'importo mensile di euro 200 per ciascuno
(complessivamente euro 600), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e l'ascolto della minore
. Per_1
Le parti hanno infine precisato le proprie conclusioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Il matrimonio è comprovato dalla produzione in copia autentica dell'atto di matrimonio.
La separazione è avvenuta in epoca antecedente al termine semestrale imposto dall'art. 3 della l.
898/1970 così come modificato dall'art. 1 della l.
6.5.2015 n. 55 per l'ipotesi di separazione consensuale, come nel caso di specie. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro pagina 5 di 9 esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Affidamento, collocamento, frequentazioni della prole
Con riferimento all'affidamento dei figli minori, al loro collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario si osserva quanto segue.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Ritiene il Tribunale che sia opportuno confermare l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, non avendo peraltro le parti avanzato soluzioni diverse dal modello legale dell'affido condiviso.
Quanto al collocamento della prole osserva il Tribunale come non sia accoglibile la richiesta avanzata dal ricorrente circa il collocamento paritario presso entrambi i genitori. Al riguardo occorre evidenziare il precipuo interesse della prole a vedersi riconosciuto il pieno diritto alla bigenitorialità, rappresentato dalla possibilità attribuita ad entrambi i genitori di partecipare in modo pieno alla quotidianità dei figli, non dovendosi ciò però per forza tradursi nel collocamento paritetico tra gli stessi, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con ciascun genitore (cfr. Tribunale
Messina sez. I, 07/10/2020, n.1399).
Nel presente giudizio è emerso che il padre presta la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, nonché a sabati alterni dalle 8 alle 12. A fondamento della propria richiesta di collocamento paritario ha evidenziato la vicinanza tra l'abitazione paterna e quella materna e ha esposto di poter contare tutti i pomeriggi sull'assistenza della sorella e della zia del medesimo, che abitano nel medesimo stabile.
Di contro la sig.ra ha dichiarato di prestare la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì con CP_1
contratto di lavoro part-time, per 35 ore, segnatamente dalle 7 alle 14, escluso il sabato e la domenica e pagina 6 di 9 di essere coadiuvata dai di lei genitori nella gestione dei figli unicamente la mattina per prepararli e accompagnarli a scuola.
Tanto premesso, osserva il Tribunale come - attesi gli orari di lavoro del padre che non rientra in casa prima delle 18.30 e di converso la piena disponibilità espressa dalla resistente ad occuparsi dei figli tutti i pomeriggi - la scelta maggiormente confacente all'interesse della prole, onde garantirne una crescita armoniosa, si ritiene sia quella del collocamento prevalente della prole presso l'abitazione materna, con ampliamento delle frequentazioni paterne, rispetto a quanto concordato dalle parti in sede di separazione.
In particolare si ritiene che il regime delle frequentazioni disposto con i provvedimenti provvisori e urgenti del 3.5.2024 possa essere ampliato come di seguito indicato, tenuto conto altresì di quanto emerso dall'ascolto della minore , che ha confermato di avere un buon rapporto con entrambi i Per_1 genitori e di essere soddisfatta dall'attuale regime delle frequentazioni, salvo richiedere lo spostamento dal mercoledì al martedì, essendo il lunedì e il mercoledì impegnata con gli allenamenti di pallavolo.
Si ritiene pertanto opportuno prevedere che il padre possa tenere con sé i minori tutti i martedì dall'uscita scolastica fino al mercoledì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola e tutti i giovedì dalle 18.30 fino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola, oltre a week end alternati dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera ore 19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre. Per quanto concerne le festività e le vacanze si ritiene di confermare quanto disposto in via provvisoria con l'ordinanza del 3.5.2024.
Mantenimento
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, il ricorrente ha dedotto di svolgere attività lavorativa presso la società DECA s.p.a., da cui percepisce un introito mensile di circa
1.500/1.600 per 14 mensilità, sul cui importo subisce la trattenuta del quinto a fronte di un pignoramento.
Con riferimento alla resistente, invece, la stessa ha dedotto di svolgere attività di infermiera presso l'Istituto Airoldi e Muzzi, da cui percepisce un introito mensile di circa euro 1.400,00 per 14 mensilità.
Ciò premesso, tenuto conto dell'ampliamento delle frequentazioni padre/figlio così come sopra indicato, nonché del fatto che la madre percepisce integralmente l'assegno unico, il Tribunale ritiene equo rideterminare in € 540 complessivi (€ 180 per figlio) l'assegno di mantenimento a carico del padre.
pagina 7 di 9 Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa integrale riferimento al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Spese di lite
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08/07/2009 a Scilla tra e , iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di LECCO, reg. atti di matrimonio parte II, serie B, numero 23, anno
2009;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli , e ad Persona_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
- le frequentazioni paterne, fermi i migliori accordi tra le parti, avverranno con le seguenti modalità:
➢ week end alternati dal venerdì alle ore 18.30 sino alla domenica sera ore 19.00, con riaccompagnamento dei minori presso la madre, nonché nella giornata di martedì dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente, con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre in caso di sospensione scolastica e nella giornata di giovedì dalle 18.30 fino alla mattina seguente, con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre in caso di sospensione scolastica;
➢ il periodo delle vacanze natalizie viene suddiviso in due: dalla fine della scuola fino al 30 dicembre alle ore 12 e dal 30 dicembre alle ore 12 fino alla ripresa scolastica. I figli staranno l'uno e l'altro periodo con ciascun genitore, ad anni alterni;
➢ il periodo delle vacanze pasquali viene suddiviso in due: dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica. I figli staranno l'uno e l'altro periodo con ciascun genitore, ad anni alterni;
➢ le ulteriori festività e ponti saranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
➢ nel mese di luglio i minori potranno trascorre le vacanze estive con la madre e i nonni materni;
nel mese di agosto 2024 i minori staranno con il papà per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi;
nei restanti periodi estivi verrà seguito il calendario ordinario;
- versamento a carico del in favore della , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento della prole, dell'importo mensile di euro 180 per ciascuno (complessivamente pagina 8 di 9 euro 540); tale somma, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla resistente;
- le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa integrale riferimento al
Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lecco, 21 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
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