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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 419/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 ad ore Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è
comparso via collegamento l'avv. Volpe Danilo per parte ricorrente;
è presente altresì in aula l'avv.
Filippo Bassi per parte resistente, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore di parte ricorrente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Volpe si riporta ai propri scritti evidenziando che parte resistente non ha fornito alcun elemento probatorio alla base della propria pretesa, evidenziando che anche l'istruttoria orale ha provato che il sig. deve rimanere iscritto alla gestione separata per l'attività amministrativa che svolge nei Pt_1
pagina 1 di 8 confronti della società, unica attività che svolge nei confronti della società. Per tale motivo, contesta la doppia iscrizione del ricorrente operata da parte resistente.
L'avv. Bassi contesta quanto argomentato da parte resistente e si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate.
Per il resto, gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 419/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STOLFA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. VOLPE DANILO ( ) VIA SAVONAROLA 9 C.F._2
CORATO, elettivamente domiciliato in VIA SAVONAROLA 9 CORATO presso il difensore avv. STOLFA FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI', C.F._3
in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO S.C.C.I. (C.F. ) P.IVA_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 8 1.
Il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito con cui l'I.N.P.S. intende recuperare alla gestione commercianti i contributi previdenziali non versati per il periodo ottobre
2014 – dicembre 2020 in qualità di socio accomandatario della Italia Finanziaria s.a.s, di socio ed amministratore unico di e di socio ed amministratore unico di Controparte_2 Controparte_3
L'interessato eccepisce preliminarmente la prescrizione estintiva triennale parziale dei crediti azionati;
nel merito deduce di non essere tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti per il suddetto periodo e, quindi, di non essere tenuto al versamento nei confronti dell'Istituto previdenziale dei contributi IVS e somme aggiuntive, in quanto, da un lato, difetterebbe il requisito oggettivo, cioè la natura commerciale dell'attività di impresa svolta in quanto due delle società nelle quali egli partecipa (Italia Finanziaria s.a.s. e Grand Hotel Executive s.r.l.) non hanno natura commerciale e sarebbero entrambe piccole società prive di lavoratori la cui attività è limitata alla riscossione dei canoni locatizi dei cespiti immobiliari di cui è proprietaria, dall'altro non sussisterebbero i requisiti di soggettivi in quanto egli non svolge alcuna attività lavorativa presso la società di cui è socio e amministratore, tantomeno con carattere di abitualità e prevalenza, limitandosi piuttosto a rivestire la carica di socio senza alcun lavoro manuale nelle aziende e a svolgere le funzioni direttive e di responsabilità proprie dell'amministratore unico (attività per la quale egli sarebbe regolarmente iscritto alla gestione separata).
2.
Si è costituito in giudizio INPS, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando, a fondamento della pretesa contributiva, che l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società CP_3
non può essere circoscritta al solo ruolo di amministratore, risultando svolte attività di
[...]
coordinamento e selezione del personale, rapporti con fornitori e clienti, trattandosi di attività di natura commerciale;
ha poi dedotto che il ricorrente, avendo effettuato un versamento in data
30.12.2020 corrispondente all'importo coincidente con il totale della contribuzione fissa dovuta per l'anno 2020, avrebbe esplicitamente accettato l'iscrizione IVS commercianti dal 2020 ad oggi.
3. pagina 4 di 8 La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni ed all'udienza del
26.03.2025, all'esito della discussione delle parti, è stata posta in decisione.
4.
Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Occorre anzitutto dare atto della insussistenza di alcuna acquiescenza da parte del ricorrente all'iscrizione oggetto di contestazione nel presente giudizio.
I presunti pagamenti allegati da parte dell'istituto, come rilevato dal ricorrente nella prima difesa utile, afferiscono ad annualità diverse da quelle oggetto del presente giudizio (che riguarda gli anni dal 2014 al 2020). Anche l'interlocuzione intercorsa tra il ricorrente e l'Istituto (doc. 25 e 26 di parte resistente) non supporta la tesi prospettata da INPS in quanto dalla lettura dello scambio di e
- mail a preteso supporto si evince che il ricorrente avrebbe accettato l'iscrizione nella IVS commercianti al solo scopo conciliativo, laddove nessuna conciliazione ha fatto seguito alle interlocuzioni tra le parti.
Venendo al merito della pretesa azionata da INPS, si osserva quanto segue.
Le ragioni di I.N.P.S. risiedono nell'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996, per cui l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste per i soggetti che siano titolari di imprese organizzate o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado (lett. a); abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione (lett. b); partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lett. c); siano, infine, in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività (lett. d).
Nel caso in esame non può dirsi dimostrato – e l'onere della prova incombeva sull'istituto previdenziale che ha agito per ottenere il pagamento del preteso credito contributivo - che l'interessato abbia effettivamente svolto attività lavorativa nelle imprese di cui è socio ed amministratore in maniera abituale e prevalente, difettando quindi il requisito soggettivo per procedere all'iscrizione.
Le risultanze istruttorie - in particolare, sia le allegazioni documentali sia le testimonianze dei sigg.ri pagina 5 di 8 e - hanno confermato la carenza di tali requisiti. Pt_2 Pt_3
Dalle testimonianze assunte in udienza è emerso inequivocabilmente che, negli anni di causa,
l'opponente non ha prestato la sua attività lavorativa abituale e prevalente in favore di CP_3
[...
Il teste (commercialista del ricorrente e di in particolare) ha Tes_1 Controparte_3
confermato che occupa tre lavoratori subordinati “che si occupano di tutti gli Controparte_3
adempimenti di ufficio” ed ha confermato la presenza di un subagente assicurativo, tale sig. Per_1
Ha altresì confermato - per cognizione diretta, essendo cliente dell'agenzia assicurativa
[...]
predetta - che è il personale d'ufficio di che esegue tutte le operazioni di Agenzia, Controparte_3
quali la gestione della clientela, la gestione della cassa, la consegna quotidiana dell'incassato al dr.
e tutta la gestione assicurativa (stipula e sottoscrizione nuovi contratti, gestione sinistri Pt_1
ecc…). Ha confermato la scarna attività lavorativa espletata dal ricorrente nei confronti di
, sostenendo testualmente “Per fa proprio il lavoro da amministratore, intrattiene CP_3 CP_3
rapporti con gli assicurati e con me cura i bilanci.”.
La teste dipendente di da 21 anni, ha confermato che è ad Testimone_2 Controparte_3 Pt_1
amministrare l'agenzia nel senso che è che intrattiene i rapporti con la direzione mentre è Pt_1
lei che intrattiene i rapporti coi clienti, cura gli appuntamenti, emette i preventivi e provvede ai piccoli incassi quotidiani, confermando altresì la presenza di altre sue due colleghe di lavoro,
e ; ha confermato che la “gestione esterna dei clienti è seguita da Controparte_4 Persona_2 [...]
collaboratore a p. Iva”; ha escluso che fosse a recarsi dai clienti, il quale, invece, si Per_1 Pt_1
occupava di intrattenere i rapporti con gli ispettori della compagnia.
All'esito dell'istruttoria e delle dichiarazioni rese dai testi, non è dunque emersa la prova concreta – il cui onere gravava sull'istituto - che il ricorrente abbia svolto un'attività commerciale ai fini previdenziali all'interno delle società di cui è socio.
Secondo quanto chiarito da Cass., 21.2.2017, n. 4440, “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 pagina 6 di 8 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del
Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata
(l'onere della prova dei quali è a carico dell'INPS) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art.
1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata”.
5.
In definitiva, stante il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sussistenza dell'obbligo contributivo, l'avviso di addebito opposto si deve considerare inefficace, non essendo dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di mancata contribuzione per l'iscrizione alla gestione pagina 7 di 8 IVS commercianti.
6.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovute le somme ivi rivendicate da INPS;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in €
2.697,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 419/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 ad ore Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è
comparso via collegamento l'avv. Volpe Danilo per parte ricorrente;
è presente altresì in aula l'avv.
Filippo Bassi per parte resistente, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore di parte ricorrente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Volpe si riporta ai propri scritti evidenziando che parte resistente non ha fornito alcun elemento probatorio alla base della propria pretesa, evidenziando che anche l'istruttoria orale ha provato che il sig. deve rimanere iscritto alla gestione separata per l'attività amministrativa che svolge nei Pt_1
pagina 1 di 8 confronti della società, unica attività che svolge nei confronti della società. Per tale motivo, contesta la doppia iscrizione del ricorrente operata da parte resistente.
L'avv. Bassi contesta quanto argomentato da parte resistente e si riporta alla memoria di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate.
Per il resto, gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 419/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STOLFA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. VOLPE DANILO ( ) VIA SAVONAROLA 9 C.F._2
CORATO, elettivamente domiciliato in VIA SAVONAROLA 9 CORATO presso il difensore avv. STOLFA FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI', C.F._3
in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO S.C.C.I. (C.F. ) P.IVA_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 8 1.
Il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito con cui l'I.N.P.S. intende recuperare alla gestione commercianti i contributi previdenziali non versati per il periodo ottobre
2014 – dicembre 2020 in qualità di socio accomandatario della Italia Finanziaria s.a.s, di socio ed amministratore unico di e di socio ed amministratore unico di Controparte_2 Controparte_3
L'interessato eccepisce preliminarmente la prescrizione estintiva triennale parziale dei crediti azionati;
nel merito deduce di non essere tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti per il suddetto periodo e, quindi, di non essere tenuto al versamento nei confronti dell'Istituto previdenziale dei contributi IVS e somme aggiuntive, in quanto, da un lato, difetterebbe il requisito oggettivo, cioè la natura commerciale dell'attività di impresa svolta in quanto due delle società nelle quali egli partecipa (Italia Finanziaria s.a.s. e Grand Hotel Executive s.r.l.) non hanno natura commerciale e sarebbero entrambe piccole società prive di lavoratori la cui attività è limitata alla riscossione dei canoni locatizi dei cespiti immobiliari di cui è proprietaria, dall'altro non sussisterebbero i requisiti di soggettivi in quanto egli non svolge alcuna attività lavorativa presso la società di cui è socio e amministratore, tantomeno con carattere di abitualità e prevalenza, limitandosi piuttosto a rivestire la carica di socio senza alcun lavoro manuale nelle aziende e a svolgere le funzioni direttive e di responsabilità proprie dell'amministratore unico (attività per la quale egli sarebbe regolarmente iscritto alla gestione separata).
2.
Si è costituito in giudizio INPS, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando, a fondamento della pretesa contributiva, che l'attività svolta dal ricorrente all'interno della società CP_3
non può essere circoscritta al solo ruolo di amministratore, risultando svolte attività di
[...]
coordinamento e selezione del personale, rapporti con fornitori e clienti, trattandosi di attività di natura commerciale;
ha poi dedotto che il ricorrente, avendo effettuato un versamento in data
30.12.2020 corrispondente all'importo coincidente con il totale della contribuzione fissa dovuta per l'anno 2020, avrebbe esplicitamente accettato l'iscrizione IVS commercianti dal 2020 ad oggi.
3. pagina 4 di 8 La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni ed all'udienza del
26.03.2025, all'esito della discussione delle parti, è stata posta in decisione.
4.
Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Occorre anzitutto dare atto della insussistenza di alcuna acquiescenza da parte del ricorrente all'iscrizione oggetto di contestazione nel presente giudizio.
I presunti pagamenti allegati da parte dell'istituto, come rilevato dal ricorrente nella prima difesa utile, afferiscono ad annualità diverse da quelle oggetto del presente giudizio (che riguarda gli anni dal 2014 al 2020). Anche l'interlocuzione intercorsa tra il ricorrente e l'Istituto (doc. 25 e 26 di parte resistente) non supporta la tesi prospettata da INPS in quanto dalla lettura dello scambio di e
- mail a preteso supporto si evince che il ricorrente avrebbe accettato l'iscrizione nella IVS commercianti al solo scopo conciliativo, laddove nessuna conciliazione ha fatto seguito alle interlocuzioni tra le parti.
Venendo al merito della pretesa azionata da INPS, si osserva quanto segue.
Le ragioni di I.N.P.S. risiedono nell'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996, per cui l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste per i soggetti che siano titolari di imprese organizzate o dirette prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti la famiglia compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado (lett. a); abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione (lett. b); partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lett. c); siano, infine, in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività (lett. d).
Nel caso in esame non può dirsi dimostrato – e l'onere della prova incombeva sull'istituto previdenziale che ha agito per ottenere il pagamento del preteso credito contributivo - che l'interessato abbia effettivamente svolto attività lavorativa nelle imprese di cui è socio ed amministratore in maniera abituale e prevalente, difettando quindi il requisito soggettivo per procedere all'iscrizione.
Le risultanze istruttorie - in particolare, sia le allegazioni documentali sia le testimonianze dei sigg.ri pagina 5 di 8 e - hanno confermato la carenza di tali requisiti. Pt_2 Pt_3
Dalle testimonianze assunte in udienza è emerso inequivocabilmente che, negli anni di causa,
l'opponente non ha prestato la sua attività lavorativa abituale e prevalente in favore di CP_3
[...
Il teste (commercialista del ricorrente e di in particolare) ha Tes_1 Controparte_3
confermato che occupa tre lavoratori subordinati “che si occupano di tutti gli Controparte_3
adempimenti di ufficio” ed ha confermato la presenza di un subagente assicurativo, tale sig. Per_1
Ha altresì confermato - per cognizione diretta, essendo cliente dell'agenzia assicurativa
[...]
predetta - che è il personale d'ufficio di che esegue tutte le operazioni di Agenzia, Controparte_3
quali la gestione della clientela, la gestione della cassa, la consegna quotidiana dell'incassato al dr.
e tutta la gestione assicurativa (stipula e sottoscrizione nuovi contratti, gestione sinistri Pt_1
ecc…). Ha confermato la scarna attività lavorativa espletata dal ricorrente nei confronti di
, sostenendo testualmente “Per fa proprio il lavoro da amministratore, intrattiene CP_3 CP_3
rapporti con gli assicurati e con me cura i bilanci.”.
La teste dipendente di da 21 anni, ha confermato che è ad Testimone_2 Controparte_3 Pt_1
amministrare l'agenzia nel senso che è che intrattiene i rapporti con la direzione mentre è Pt_1
lei che intrattiene i rapporti coi clienti, cura gli appuntamenti, emette i preventivi e provvede ai piccoli incassi quotidiani, confermando altresì la presenza di altre sue due colleghe di lavoro,
e ; ha confermato che la “gestione esterna dei clienti è seguita da Controparte_4 Persona_2 [...]
collaboratore a p. Iva”; ha escluso che fosse a recarsi dai clienti, il quale, invece, si Per_1 Pt_1
occupava di intrattenere i rapporti con gli ispettori della compagnia.
All'esito dell'istruttoria e delle dichiarazioni rese dai testi, non è dunque emersa la prova concreta – il cui onere gravava sull'istituto - che il ricorrente abbia svolto un'attività commerciale ai fini previdenziali all'interno delle società di cui è socio.
Secondo quanto chiarito da Cass., 21.2.2017, n. 4440, “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 pagina 6 di 8 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. E' piuttosto il caso di chiarire che, a parere del
Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata
(l'onere della prova dei quali è a carico dell'INPS) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che l'art.
1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata”.
5.
In definitiva, stante il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sussistenza dell'obbligo contributivo, l'avviso di addebito opposto si deve considerare inefficace, non essendo dovuta dal ricorrente alcuna somma a titolo di mancata contribuzione per l'iscrizione alla gestione pagina 7 di 8 IVS commercianti.
6.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara non dovute le somme ivi rivendicate da INPS;
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in €
2.697,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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