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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2654/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LINGUA PIER PAOLO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Busca (CN) il 02/05/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio è nato il figlio il 04/02/2019 a Cuneo;
Persona_1 - che in data 04/02/2025 il Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione consensuale tra le parti autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
- che il Tribunale, con sentenza n. 62/2025 pubblicata il 26/02/2025 aveva omologato separazione personale dei coniugi;
- che in data 12/04/2025 la predetta sentenza era passata in giudicato;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1) l'abitazione familiare condotta in locazione con contratto intestato alla madre, sita in
Busca (CN), Strada Regione Braida n. 26, viene a costei assegnata;
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo i principi Per_1 dell'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la casa materna, in Busca (CN), Strada Regione Braida n. 26;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio minore ed eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la potestà genitoriale spetterà a quello dei genitori con il quale i minori si troveranno in quel momento;
4) i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nella crisi della relazione familiare e ad ispirare le scelte di vita al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, nonché delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei bisogni dei figli;
5) i genitori si impegnano a fare mantenere buoni e significativi rapporti tra il figlio ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, dandosi il reciproco assenso ad affidare lo stesso alle cure dei nonni e dei parenti nelle ore in cui terranno il minore con sé;
6) la signora è operatore socio sanitario della Cooperativa denominata Punto Parte_1
Service, con sede operativa in Verzuolo (CN) c/o casa di riposo , contratto a Persona_2 tempo indeterminato, 30 ore settimanali, con orario di lavoro ripartito su tre turni (dalle ore
06.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, dalle ore 22.00 alle ore 6.00), compresi il sabato e la domenica e i giorni festivi, variabili di settimana in settimana;
7) il signor è lavoratore dipendente della soc. Bitron Spa, stabilimento di Parte_2
SS (CN) contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 40 ore, mansioni di operaio, con orario di lavoro ripartito su tre turni (dalle ore 06.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore
22.00, dalle ore 22.00 alle ore 6.00), da lunedì al venerdì, variabili di settimana in settimana, con sabato lavorativo indicativamente ogni 2 mesi;
8) in considerazione del fatto che entrambi i genitori svolgono una attività lavorativa ripartita su diverse turnazioni, che variano di settimana in settimana, al fine di una corretta gestione dell'affido condiviso, diretta a garantire una sereno, equilibrato sviluppo psico-fisico del minore ed un pieno soddisfacimento dei suoi bisogni e delle suoi aspirazioni, i coniugi riconosco che una preventiva, costante e responsabile attività di collaborazione, di informazione e di aiuto e sostegno reciproco assuma un ruolo fondamentale ed essenziale;
9) come già ben evidenziato, la complessa situazione lavorativa di entrambi i genitori, ripartita su diverse turnazioni ed orari, variabili di settimana in settimana, rende oggettivamente impossibile la fissazione, anche a livello indicativo, di un calendario di visita in favore del padre e pertanto viene previsto che il padre avrà il diritto di tenere il figlio con sé in ogni occasione preventivamente concordata con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
10) ogni mese trascorrerà un fine settimana, indicativamente dal venerdì Per_1 pomeriggio alla domenica sera, uno con la madre e uno con il padre, da concordarsi preventivamente di volta in volta in base agli impegni lavorativi della madre;
11) il minore rimarrà i con la madre e con la padre due settimane consecutive, Per_1 nella vacanze estive, in periodo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
12) per quanto concerne le festività natalizie, pasquali e tutte le altre festività civili e religiose varrà, stante la situazione lavorativa della madre, che la vede impegnata anche durante i giorni festivi, il criterio stabilito nella precedente condizione n. 13, da intendere ivi richiamato, accettato e integralmente trascritto;
13) il figlio trascorrerà il giorno della Comunione e della Cresima con entrambi i genitori, così da poter festeggiare assieme questi momenti importanti della sua vita;
14) il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del minore, provvederà a versare alla madre, entro il 5 (cinque) di ogni mese,, sino a quando lo stesso raggiungerà una piena indipendenza economica, tramite disposizione di bonifico bancario, la somma mensile pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00 cent), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
15) il padre contribuirà altresì in ragione del 50 %,, sino a quanto il figlio raggiungerà una autosufficienza economica, alle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, ludico sportive e mediche non coperte dal S.S.N.) secondo le modalità previste dal “Protocollo
d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” siglato dal Tribunale di Torino in data 15.03.16, il cui contenuto è da intendersi integralmente trascritto in questa sede, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. Tali spese, ad eccezione di quelle necessarie, urgenti ed indifferibili, dovranno essere previamente concordate debitamente documentate e dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei giustificativi fiscali.
16) i coniugi concordano che il figlio diverrà economicamente autosufficiente all'ottenimento di una occupazione/professione stabile e non occasionale, all'emigrazione della residenza familiare e di conseguenza dall'abitazione per scelta di vita del figlio, tanto da far cessare in capo ad entrambi i genitori gli obblighi di mantenimento;
17) le spese relative al figlio saranno detratte fiscalmente da ciascun genitore nella misura del 50%;
18) l'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre e sarà destinato alle esigenze di mantenimento del minore;
19) entrambi i genitori rinunciano a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e acconsentono di apporre la loro firma per il rilascio e per il rinnovo del passaporto individuale in favore del figlio minore;
20) i coniugi dichiarano di avere entrambi una posizione lavorativa tale da renderli economicamente autosufficienti, di avere già regolamentato e definito ogni altra questione patrimoniale tra loro intercorrente, non avendo pertanto più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro
21) le spese legali relative alla procedura di divorzio congiunto saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% cadauno.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1 il 31/08/1980 a Canelli (AT), e , nato il [...] ZZ (CN), Parte_2 celebrato in Busca (CN) il 02/05/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _Busca (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2654/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LINGUA PIER PAOLO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Busca (CN) il 02/05/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio è nato il figlio il 04/02/2019 a Cuneo;
Persona_1 - che in data 04/02/2025 il Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione consensuale tra le parti autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
- che il Tribunale, con sentenza n. 62/2025 pubblicata il 26/02/2025 aveva omologato separazione personale dei coniugi;
- che in data 12/04/2025 la predetta sentenza era passata in giudicato;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1) l'abitazione familiare condotta in locazione con contratto intestato alla madre, sita in
Busca (CN), Strada Regione Braida n. 26, viene a costei assegnata;
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo i principi Per_1 dell'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la casa materna, in Busca (CN), Strada Regione Braida n. 26;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio minore ed eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la potestà genitoriale spetterà a quello dei genitori con il quale i minori si troveranno in quel momento;
4) i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nella crisi della relazione familiare e ad ispirare le scelte di vita al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, nonché delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei bisogni dei figli;
5) i genitori si impegnano a fare mantenere buoni e significativi rapporti tra il figlio ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, dandosi il reciproco assenso ad affidare lo stesso alle cure dei nonni e dei parenti nelle ore in cui terranno il minore con sé;
6) la signora è operatore socio sanitario della Cooperativa denominata Punto Parte_1
Service, con sede operativa in Verzuolo (CN) c/o casa di riposo , contratto a Persona_2 tempo indeterminato, 30 ore settimanali, con orario di lavoro ripartito su tre turni (dalle ore
06.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, dalle ore 22.00 alle ore 6.00), compresi il sabato e la domenica e i giorni festivi, variabili di settimana in settimana;
7) il signor è lavoratore dipendente della soc. Bitron Spa, stabilimento di Parte_2
SS (CN) contratto a tempo indeterminato, tempo pieno 40 ore, mansioni di operaio, con orario di lavoro ripartito su tre turni (dalle ore 06.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore
22.00, dalle ore 22.00 alle ore 6.00), da lunedì al venerdì, variabili di settimana in settimana, con sabato lavorativo indicativamente ogni 2 mesi;
8) in considerazione del fatto che entrambi i genitori svolgono una attività lavorativa ripartita su diverse turnazioni, che variano di settimana in settimana, al fine di una corretta gestione dell'affido condiviso, diretta a garantire una sereno, equilibrato sviluppo psico-fisico del minore ed un pieno soddisfacimento dei suoi bisogni e delle suoi aspirazioni, i coniugi riconosco che una preventiva, costante e responsabile attività di collaborazione, di informazione e di aiuto e sostegno reciproco assuma un ruolo fondamentale ed essenziale;
9) come già ben evidenziato, la complessa situazione lavorativa di entrambi i genitori, ripartita su diverse turnazioni ed orari, variabili di settimana in settimana, rende oggettivamente impossibile la fissazione, anche a livello indicativo, di un calendario di visita in favore del padre e pertanto viene previsto che il padre avrà il diritto di tenere il figlio con sé in ogni occasione preventivamente concordata con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
10) ogni mese trascorrerà un fine settimana, indicativamente dal venerdì Per_1 pomeriggio alla domenica sera, uno con la madre e uno con il padre, da concordarsi preventivamente di volta in volta in base agli impegni lavorativi della madre;
11) il minore rimarrà i con la madre e con la padre due settimane consecutive, Per_1 nella vacanze estive, in periodo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
12) per quanto concerne le festività natalizie, pasquali e tutte le altre festività civili e religiose varrà, stante la situazione lavorativa della madre, che la vede impegnata anche durante i giorni festivi, il criterio stabilito nella precedente condizione n. 13, da intendere ivi richiamato, accettato e integralmente trascritto;
13) il figlio trascorrerà il giorno della Comunione e della Cresima con entrambi i genitori, così da poter festeggiare assieme questi momenti importanti della sua vita;
14) il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del minore, provvederà a versare alla madre, entro il 5 (cinque) di ogni mese,, sino a quando lo stesso raggiungerà una piena indipendenza economica, tramite disposizione di bonifico bancario, la somma mensile pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00 cent), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
15) il padre contribuirà altresì in ragione del 50 %,, sino a quanto il figlio raggiungerà una autosufficienza economica, alle spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, ludico sportive e mediche non coperte dal S.S.N.) secondo le modalità previste dal “Protocollo
d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” siglato dal Tribunale di Torino in data 15.03.16, il cui contenuto è da intendersi integralmente trascritto in questa sede, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. Tali spese, ad eccezione di quelle necessarie, urgenti ed indifferibili, dovranno essere previamente concordate debitamente documentate e dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei giustificativi fiscali.
16) i coniugi concordano che il figlio diverrà economicamente autosufficiente all'ottenimento di una occupazione/professione stabile e non occasionale, all'emigrazione della residenza familiare e di conseguenza dall'abitazione per scelta di vita del figlio, tanto da far cessare in capo ad entrambi i genitori gli obblighi di mantenimento;
17) le spese relative al figlio saranno detratte fiscalmente da ciascun genitore nella misura del 50%;
18) l'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla madre e sarà destinato alle esigenze di mantenimento del minore;
19) entrambi i genitori rinunciano a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e acconsentono di apporre la loro firma per il rilascio e per il rinnovo del passaporto individuale in favore del figlio minore;
20) i coniugi dichiarano di avere entrambi una posizione lavorativa tale da renderli economicamente autosufficienti, di avere già regolamentato e definito ogni altra questione patrimoniale tra loro intercorrente, non avendo pertanto più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro
21) le spese legali relative alla procedura di divorzio congiunto saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% cadauno.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1 il 31/08/1980 a Canelli (AT), e , nato il [...] ZZ (CN), Parte_2 celebrato in Busca (CN) il 02/05/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _Busca (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi