Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1169
/2024 R.G.
TRA
, nato/a il 26/05/1966 a TERAMO (TE) , elettivamente Parte_1
domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.MARRONI MATTIA , che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti
E
, in persona del Controparte_1
Direttore in carica pro tempore, con sede in Teramo, via Francesco Franchi, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Majorano e dall'Avv.Piera Di Sante dell'Avvocatura dell'Ente
ha pronunciato sentenza il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da Parte_1
sindrome del tunnel carplae che comporta una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente misura:2%, pari, in cumulo con invalidità derivante da esiti di infortuni sul lavoro riconosciuti dall' ed oggetto di rivalutazione come da motivzione, al 21%, con CP_2
decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione per aggravamento;
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della rendita di cui all'art.13 comma 2 lett.b del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 21% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_2 liquida in complessivi €.2.700,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'Avv.MARRONI MATTIA;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2
decreto.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la prescritta procedura amministrativa, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto a
[...] CP_2
indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale e distinti infortuni sul lavoro patiti, oggetto già di precedenti riconoscimenti (rif.
Malattia professionale n. 516261431 del 13.03.2018; infortunio n. 510120056 del
22/01/2010; infortunio n. 510128338 del 22/06/2011; infortunio: 511657367 del
07/02/2013).
Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata disattesa, il/la ricorrente ha chiesto che il grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica della lavoratrice derivante dalla tecnopatia e dagli infortuni fosse accertato in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione della naggior rendita corrispondente al grado di CP_2
inabilità vantato, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).
Costituitosi in giudizio, l' Controparte_3
ha resistito alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede
[...]
amministrativa.
All'esito della c.t.u. espletata è risultato che, mentre quanto alla malattia professionale, che il C.T.U. ha classificato in sostanza quale sindrome del tunnel carpale, non sono intervenute modificazioni circa la riduzione della capacità lavorativa riconosciuta in sede di accertamento , quanto agli esiti degli infortuni sul lavoro CP_2
indicati in precedenza sono intervenute modificazioni in senso peggiorativo.
In particolare il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonchè di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che l'incidenza invalidante degli esiti dell'infortunio n.510120056 (ernia discale lombare) è aumentata alla seguente misura: 10%, rispetto al grado dell'8% riconosciuto dall' ; che quella degli esiti CP_2 dell'infortunio n. 510128338 (spalla destra) è aumentata al 7% rispetto al 6% riconosciuto dall' ; che, infine, l'incidenza invalidante dell'infortunio n. CP_2
511657367 è aumentata al 5% rispetto al 4% precedentemente considerato;
il C.T.U. ha altresì specificato che il grado complessivo delle predette percentuali di riduzione della capacità generica di lavoro dell'assicurata, determinato in base al cumulo delle stesse con il criterio apposito, assomma al 21%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di revisione per aggravamento delle conseguenze derivanti dai detti eventi protetti.
3 di 4 Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella ricorrente i requisiti necessari per l'aumento della prestazione previdenziale in godimento a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo e l' va condannato alla erogazione, in favore CP_2
della parte ricorrente, della rendita di cui all'art.13 comma 2 lett.B del
D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurata all'accertato maggiore grado di inabilità indicato in precedenza.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91
e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese seguono la soccombenza. Restano definitivamente a carico dell' le CP_2
spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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