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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 321/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 22/01/2024 da:
Parte_1
con l'avv. MESTRINER ARIANNA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. FELBER VALENTINA e l'avv. AL IO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dal ricorrente, delle difese e richieste avanzate dalla
1 convenuta;
rilevato che, in seguito all'espletata ctu, all'udienza del 16.12.2025 le parti, su suggerimento del Giudice, raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“- affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Per_1 Per_2
- turni di responsabilità di entrambi genitori con la figlia non collocata prevalentemente
presso di sé secondo il progetto suggerito dal ctu dott.ssa nella perizia del Persona_3
23.03.2025 da indentarsi qui integralmente richiamato e trascritto;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocata
prevalentemente presso di sé, spese straordinarie come da Protocollo in uso presso
questo Tribunale per entrambe le figlie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- assegno unico ed universale spetterà a ciascun genitore presso il quale la minore è
collocata;
- spese di ctu nella somma già liquidata definitivamente a carico di entrambe le parti in
via solidale nella misura di metà ciascuna;
- spese di lite compensate;
- dispone che i servizi sociali rispettivamente competenti su e Montebelluna Pt_2
relazioneranno al Giudice preposto alla vigilanza per il periodo di mesi 6 dalla data della
sentenza cercando di favorire attivamente i rapporti tra le minori e i genitori non collocatari
suggerendo anche eventi ludici che possano riguardare l'intero nucleo familiare anche
acquisito;
- dispone d'ufficio l'apertura di una vigilanza.”
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1660/2018 del 26 giugno 2018 del
Tribunale di Venezia così provvede:
1. affida in via condivisa le minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Per_1 Per_2
2. turni di responsabilità di entrambi i genitori con la figlia non collocata prevalentemente presso di sé secondo il progetto suggerito dal ctu dott.ssa, nella perizia del Persona_3
23.03.2025 da indentarsi qui integralmente richiamato e trascritto;
3. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocata prevalentemente presso di sé, spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale per entrambe le figlie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
4. assegno unico ed universale spetterà a ciascun genitore presso il quale la minore è
collocata;
5. dispone d'ufficio l'apertura di una vigilanza.
6. dispone che i Servizi Sociali rispettivamente competenti su e Montebelluna Pt_2
relazionino al Giudice preposto alla vigilanza per il periodo di mesi 6 dalla data della sentenza, cercando di favorire attivamente i rapporti tra le minori e i genitori non collocatari suggerendo anche eventi ludici che possano riguardare l'intero nucleo familiare anche allargato.
7. le spese di ctu nella somma già liquidata vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale nella misura di metà ciascuna;
8. spese di lite compensate;
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel-est.
3 Dott. Daniela Ronzani
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