CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2023, n. 16959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16959 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16959 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 14/06/2023 esame). Senonchè, dopo tale premessa, la Commissione regionale ha espressamente affermato di confermare «in toto quanto scritto nella sentenza qui gravata» (v. pagina n. 2 della sentenza in esame), riportando integralmente tra virgolette la sua motivazione nei termini sopra esposti, per concludere nel senso che «Quanto sopra riportato viene confermato nella sua totalità. L’appello dell'ufficio non trova accoglimento e per l'effetto viene rigettato» (v. pagina n. 3 della sentenza in esame). 9.1. Ebbene, da tale resoconto emerge chiaramente come la sentenza impugnata si sia limitata a riprodurre per intero la motivazione della pronuncia del primo Giudice, omettendo di esaminare criticamente i motivi di appello, pur avendoli richiamati nella parte espositiva del provvedimento in esame. Nello specifico, deve riconoscersi che la Commissione ha proceduto a confermare la decisione appellata sulla base di una mera, acritica e non motivata, condivisione delle ragioni su cui si è basata la prima sentenza, senza farsi carico di correlarle ai motivi di impugnazione, i quali, per tale via, non hanno ricevuto alcuna risposta, il che vale ad integrare l’ipotesi scolastica dell’omessa motivazione. In tali termini, ricorre l’ipotesi di nullità della sentenza in rassegna nei termini dedotti dalla ricorrente. 10. Questa Corte, anche da ultimo, ha difatti ribadito che «va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: 5 Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478). Per cui, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la 7 di 9 laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5", 4 gennaio 2022, n. 11)» (così, Cass., Sez. T,. 18 novembre 2022, n. 34004). In detta pronuncia si è condivisibilmente osservato che: - «nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica». - «In particolare, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: 5 Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478)»; - «…si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa 8 di 9 specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^- 5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5", 4 gennaio 2022, n. 11)» (così, Cass., Sez. T,. 18 novembre 2022, n. 34004 cit). 11. Nella fattispecie in rassegna, come sopra osservato, la suindicata motivazione si è risolta in una supina adesione alla decisione del Giudice di prime cure, il cui contenuto è stato pedissequamente riprodotto, senza che sia stata fornita un'autonoma e specifica esposizione delle ragioni poste a base del rigetto dei motivi di gravame, basati sul distinguo tra le due forme di caparra, nonché sul modo con la caparra è stata contrattualmente intesa dalle parti, motivi questi che risultano essere stati, in realtà, completamente obliterati dalla Commissione regionale, non risultando possibile nemmeno ravvisare nella decisione impugnata l’autonomo procedimento logico sottostante seguito perché possa ritenersi che le ragioni del gravame siano state implicitamente disattese con il rigetto dell’impugnazione. 12. Alla stregua delle riflessioni che precedono, i primi due motivi di impugnazione vanno accolti, il che comporta l’annullamento della sentenza impugnata per ragioni che assorbono l’esame dei restanti motivi di ricorso. La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (Milano), in altra composizione, perché proceda, alla valutazione della natura della caparra in relazione ai motivi di appello proposti dall’Agenzia, trattandosi di accertamento fattuale riservato alla competenza del giudice del merito (Cass., Sez. T., 13 agosto 2020, n. 17033), regolando altresì anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della 9 di 9 Lombardia (Milano), in altra composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della 9 di 9 Lombardia (Milano), in altra composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre