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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 23 aprile
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 3113/2023
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri, via Marconi n. 25, presso lo studio dell'avv.to Giovanna SERAFINO, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to Meri PIZZATA, giusta procura in atti, pec: - Email_1
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, con gli avv.ti Angela Maria LAGANÀ e Dario Cosimo ADORNATO, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024,
a rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37875, pec: Per_1
t; Email_3
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
Pag. 1 a 12 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 18.09.2023, ha esposto che ha lavorato come Parte_1
bracciante agricola presso l'azienda con sede in Careri;
che ha lavorato negli Controparte_2
anni 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 e 2021, per 102 giornate annue, in particolare dal:
24.5.2012 al 31.10.2012, dal 20.07.2013 al 31.12.2013, dal 20.08.2014 al 31.12.2014, dal
20.07.2017 al 31.12.2017, dal 08.06.2019 al 31.10.2019 e dal 07.08.2021 al 31.12.2021; che i terreni dell'azienda si trovano nei Comuni di Careri e Bovalino;
che nei terreni di Bovalino vi sono colture con ortaggi di stagione, mentre i terreni di Careri sono boschivi ed insiste un castagneto;
che ha lavorato dal lunedì al sabato per 7 giorni lavorativi, in inverno dalle ore
7.00 alle ore 15.00 con pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00, in estate dalle ore 06.00 alle ore
14.00, con pausa dalle ore 11.00 alle 12.00; che ha percepito €45,00 giornalieri;
che ha seguito le indicazioni del datore di lavoro;
che si è occupata della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ale gocciolanti e della posa del telo pacciamante, della messa a dimora, coltivazione e raccolta degli ortaggi;
che con sei raccomandate l' le ha CP_3
notificato il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura;
che in data 20.01.2023 ha promosso ricorso CISOA, avverso il quale è maturato silenzio-rigetto; che ricade sull' CP_3
l'onere di provare il carattere fittizio del rapporto di lavoro. Ha, pertanto, così concluso: “(..)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso
l'azienda di nel 2012-2013-2014- 2017-2019-2021 per un totale di 102 Controparte_2
giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno
2012-2013-2014- 2017-2019-2021 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva CP_1
e, comunque, in violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Pag. 2 a 12 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 e nel merito si è riportato alle risultanze di cui al verbale ispettivo del 28.10.2022 redatto nei confronti della ditta
[...]
, mediante il quale gli ispettori hanno riscontrato l'inesistenza di elementi idonei a CP_2
giustificare la manodopera bracciantile denunciata dall'azienda. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda: “Voglia il Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa dichiarazione dell'improponibilità, inammissibilità e\o improcedibilità della domanda, rigettare il ricorso avversario siccome infondato”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 11.12.2024.
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 e 2021 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
Nel caso in esame, infatti, si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbale ispettivo del 28.10.2022, i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda . Controparte_2
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto.
Avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative, ritualmente notificati dall' mediante raccomandata in data 13 gennaio 2023, parte ricorrente ha CP_1
tempestivamente esperito ricorso amministrativo alla competente commissione CISOA in data 20.01.2023, e, all'esito, ha esercitato la presente azione. Non vi è dubbio, dunque, che il termine previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, è stato rispettato.
Non appare inutile ricordare che tale termine, inoltre si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. Att. c.p.c.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall' è infondata. CP_1
Pag. 3 a 12 Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l. n. 608/1996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all' le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. CP_1
Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente), l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un
Pag. 4 a 12 valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . CP_1
Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all , dall'altro è vero che l stesso, nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad CP_1 CP_3
un continuo controllo della procedura. Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro CP_3
d'impresa all'imprenditore agricolo e fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica
è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l' CP_1
diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi CP_1
da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricole di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c., per il quale “È prestatore di lavoro
Pag. 5 a 12 subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita. All'esito dell'istruttoria non si è formata infatti la prova per i periodi in esame relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2017, 2019
e 2021.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro e buste paga) non è idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Pag. 6 a 12 Tale carattere indiziario non ha, inoltre, trovato conferme nelle risultanze processuali, che sono risultate insufficienti a confermare le allegazioni della ricorrente per come si dirà più diffusamente appresso.
Ed invero, il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola non può essere limitato alla produzione della copia del “foglio di assunzione” (ossia la ricevuta della comunicazione obbligatoria di assunzione) ed alle buste paga, occorrendo invece l'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro. In questo senso, le testimonianze raccolte devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
La cancellazione delle giornate per gli anni 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 e 2021 è scaturita dal disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura svolto presso l'azienda di
. Controparte_2
In merito, va altresì ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Cassazione civile, Sez. L., sent. n. 7178 del 29/11/1987).
Sul punto occorre significare che, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno evidenziato che, nonostante la formale richiesta, il titolare dell'azienda non ha esibito alcuna documentazione fiscale e/o contabile, né si è resa disponibile a concordare una data per il sopralluogo sui fondi aziendali (cfr, pag 2 del verbale).
Pag. 7 a 12 Hanno altresì rappresentato che per tutto il periodo oggetto di accertamento non sono state rinvenute fatture di acquisto e/o vendita di prodotti e che tra tutti i lavoratori convocati si è presentato a rendere dichiarazioni solo una dipendente (cfr. pag 2 del verbale).
Dal verbale ispettivo è emerso, inoltre, che l'azienda agricola ha cessato la partita IVA per le colture olivicole nel 2006 e che la stessa non è stata riattivata, nonché che alcuni dei terreni denunciati e per i quali è stato stipulato contratto di affitto, non sono stati utilizzati in via esclusiva dall'odierna ricorrente (cfr. pagg. 7 e 8 del verbale ispettivo). In merito alle vicende aziendali, , coniuge dell'odierna asserita datrice e titolare Controparte_4
anch'egli di azienda agricola, del pari destinataria di accertamento ispettivo, ha dichiarato agli
Ispettori:“(..) faccio presente (..)di aver operato sempre sugli stessi terreni che si trovano nei comuni di Bovalino e di Careri (..) Intendo precisare che questi terreni fanno parte anche dell'azienda di mia moglie , li coltiviamo insieme e sono in comproprietà ad Controparte_2
entrambi (…) I terreni vengono coltivati da me con la mia azienda e da mia moglie con la sua. Talvolta un terreno viene coltivato da mia moglie e talvolta il medesimo terreno viene coltivato dame. Non c'è una distinzione netta ma una gestione comune dei terreni tant'è che non riusciamo a distinguere di anno in anno chi coltiva cosa (..) Preciso che né io né mia moglie abbiamo pagato gli operai negli ultimi due anni. (…) mentre li ho messi in regola con
i contributi e tutti hanno accettato le mie condizioni (…)” (cfr pag. 6 verbale ispettivo).
A prescindere dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione
(Cass., 12.8.2024, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che è chiaro che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo. Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina
Pag. 8 a 12 da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
É opportuno in merito dare conto delle risultanze testimoniali.
Appare opportuno iniziare con la deposizione del teste , la quale ha Testimone_1
dichiarato: “(…) Conosco la ricorrente perché è mia sorella. ADR Mia sorella lavora in agricoltura, non ricordo da quando. Mia sorella ha lavorato dal 2012 in poi presso la ditta di . Ha lavorato presso questa ditta fino al 2021. ADR Ora lavora per un'altra Controparte_2
azienda. ADR lavorava per fare 102 giornate annue. ADR Lei ha lavorato da luglio a dicembre. ADR Lei lavorava dalle 7 alle 15, per tutti i giorni della settimana da lunedì a sabato. ADR Non so quanto ha guadagnato. ADR lei raccoglieva olive, mandarini, arance, limoni. ADR Era la responsabile che le diceva cosa fare. ADR so queste cose perché io ho lavorato per questa stessa ditta in questi stessi anni. ADR Anche io ho avuto il disconoscimento di queste giornate agricole, la mia causa non si è ancora conclusa. ADR
Eravamo a lavorare non più di 18 persone, più o meno. ADR Mi correggo, non avevo capito bene, guadagnavamo 45 euro al giorno. ADR i terreni sono a Bovalino e a Careri”, per concludere con la quale ha asserito: “Conosco la ricorrente perché Controparte_5
abbiamo lavorato insieme nella ditta di , io ho lavorato con lei nel 2017, 2019 Controparte_2
e 2021. Anche io ho avuto il disconoscimento delle giornate agricole, il mio procedimento è in corso. ADR I terreni sono tra e Bovalino. ADR Abbiamo lavorato da luglio Parte_2
a dicembre e qualche anno da agosto a dicembre per 102 giornate lavorative. ADR Abbiamo sempre lavorato per 102 giornate. Noi appena arrivavamo la mattina la signora ci diceva cosa dover fare, facevamo il raccolto, gli ortaggi, preparavamo il terreno per la coltivazione, in autunno c'erano i castagneti, gli ulivi ed anche la raccolta dell'uva, in ogni stagione c'era
Pag. 9 a 12 un raccolto. ADR Abbiamo guadagnato 45 euro al giorno in scansioni bisettimanali. ADR
Iniziavamo dalle 7 alle 15 con pausa dalle 12 per un'ora, nel periodo più caldo si lavorava dalle 6 alle 14 con anticipazione della pausa. ADR Eravamo in 18 a lavorare, ricordo
, , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, eravamo un bel gruppo”.
[...]
Ebbene, è opportuno premettere che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva delle deposizioni acquisite e non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
In particolare, occorre evidenziare che ha riferito solo per gli Controparte_6
anni 2017, 2019 e 2021, quindi limitatamente ad alcuni anni reclamati dalla ricorrente e che entrambi i testi hanno dichiarato di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura instaurato con la ditta . Controparte_2
Non può dunque non rilevarsi che le lavoratrici, giacché coinvolte nel medesimo accertamento ispettivo, nutrono un naturale interesse alla risoluzione della controversia in senso favorevole alla ricorrente, essendo titolari di una posizione assimilabile a quella de qua.
È dunque prevedibile siano interessate a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità delle prestazioni lavorative resa insieme all'odierna ricorrente, anche al fine di proseguire un mutuo conforto probatorio, sia pure indiretto.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accomunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale, stereotipate e interscambiabile, si dimostrano impalpabili, e, all'esito, insufficienti.
Inoltre, quanto alla dichiarazione del teste è emerso che ella è sorella Testimone_1
dell'odierna ricorrente e pertanto la sua dichiarazione è inficiata sul versante dell'attendibilità proprio in ragione del rapporto di parentela che intercorre tra le due.
Pag. 10 a 12 è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro Pt_3
deposizioni, a causa della inaffidabilità della documentazione proveniente dal datore di lavoro a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020
n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso formulato da Parte_1
Pag. 11 a 12 - condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 23.05.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 12 a 12